Corte di Cassazione sentenza n. 30480 del 26 luglio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – MACCHINA ED ATTREZZATURE DI LAVORO – MACCHINA NON CONFORME – AUMENTO DI PENA PER LA RECIDIVA
massima
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Una volta venuta meno, con l’art. 4 della L. n. 251/2005, la possibilità di applicare la recidiva alle contravvenzioni, è illegittimo l’aumento di un terzo della pena inflitta, dopo l’entrata in vigore della citata legge, per reato contravvenzionale, anche se commesso prima di essa, trattandosi di disposizione di natura sostanziale più favorevole.
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FATTO
Con sentenza 4.3.2011, il giudice del tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, dichiarò M.L. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 35, per avere fatto utilizzare ai dipendenti una macchina non conforme alle norme di sicurezza, e lo condannò, tenuto conto dell’aumento per la contestata recidiva specifica reiterata, alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda.
L’avv. F.C., per conto dell’imputato, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) nullità dei verbali delle udienze del 19.3.2010 e del 18.6.2010 e conseguente nullità della sentenza perchè in detti verbali, redatti in forma riassuntiva, non è indicato il nome degli ausiliari che hanno proceduto alla fonoregistrazione ed alla redazione del verbale stenotipico.
2) violazione dell’art. 99 c.p. perchè, trattandosi di contravvenzioni, il giudice non poteva applicare l’aumento di pena per la recidiva.
DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che generico. Non è invero nemmeno indicato quale nullità e quale violazione del diritto di difesa sarebbero derivati dalla mancata indicazione nel verbale di udienza del nome degli operatori che procedevano alla fonoregistrazione ed alla redazione del verbale stenotipico. D’altra parte, stante il principio di oralità, il giudice provvede alla decisione direttamente sulla base delle dichiarazioni rese in udienza dai testi, mentre il verbale stenotipico, che può servire alla difesa per la redazione di una eventuale impugnazione, risulta essere stato regolarmente redatto e depositato. Inoltre, il ricorrente nemmeno deduce una qualche inesattezza del contenuto del verbale stenotipico o una non corrispondenza a quanto accaduto.
È invece fondato il secondo motivo. E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la disposizione di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 4 (che ha modificato l’istituto della recidiva disponendo l’aumento di un terzo della pena solo nel caso in cui un soggetto, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, commessa un altro delitto non colposo) ha eliminato la possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitti colposi ed è di immediata applicazione in quanto norma di diritto penale sostanziale” (sez. F., 25.7.2006, n. 26556, Leonardini, m. 234377; conf. Sez. 1, 13.1.2009, n. 3842, Tessitore, m. 242439; sez. 1, 29.4.2010, n. 19976, Colella, m. 247647).
Il giudice ha quindi errato nell’applicare l’aumento per la contestata recidiva, sebbene il difensore avesse nelle sue conclusioni chiesto proprio l’esclusione della recidiva perchè il giudice ha errato anche nel non indicare la pena base e l’aumento per la recidiva.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio al Tribunale di Bari.
Rigetta il ricorso nel resto.
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