CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2014, n. 3080
Tributi – Imposta di registro – Agevolazioni fiscali sulla prima casa – Zona destinata a ville – Limiti
Svolgimento del processo
La controversia promossa da N. C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Livorno n. 80/1/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro a seguito di revoca delle agevolazioni concesse per l’acquisto della “prima casa”. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 1 parte I della tariffa allegata al dpr 131/1986 laddove la CTR ha escluso la decadenza dal beneficio in considerazione della data di realizzazione del fabbricato- 1990-, anteriore al Prg approvato nel 1999, ed all’acquisto – 2005. La censura è infondata.
La dizione dell’art. 1 D.M. 2.8.1969, che considera di lusso le costruzioni nelle aree destinate a “ville”, “parco privato”, o direttamente qualificate come tali dallo stesso strumento urbanistico, assume rilievo non già in riferimento a caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensì in relazione alla collocazione urbanistica, considerata, ove destinata a “ville”, come indice di particolare prestigio e, quindi, come caratteristica idonea di per sé a qualificare l’immobile come “di lusso”. E’ tuttavia evidente come l’adozione o l’approvazione di uno strumento urbanistico che destini l’area a villa o parco privato debba precedere la costruzione dell’immobile; e ciò in quanto si presuppone che la costruzione realizzata in area destinata a villa o parco privato, corrisponda tipologicamente al tipo di abitazione che su quell’area può essere realizzato – villa o parco privato-. Deve pertanto irrilevante per la qualificazione dell’abitazione come “di lusso” l’adozione di uno strumento urbanistico che destini l’area a “villa” o “parco privato” successivamente alla realizzazione della costruzione stessa.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
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