Corte di Cassazione sentenza n. 3096 del 8 febbraio 2011
ACCERTAMENTO SINTETICO – PRESUNZIONE DI REDDITO – UTILIZZO DELL’IMBARCAZIONE DA PARTE DI PERSONE DIVERSE DAL PROPRIETARIO – ASSENZA DI PROVA LIBERATORIA DEL CONTRIBUENTE
massima
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E’ da considerarsi valido l’accertamento sintetico basato sull’acquisto da parte del contribuente di una barca anche se, di fatto, questa viene sempre usata da altri. Un uso “familiare” della barca non salva dal redditometro, poiché l’uso da parte di familiari di un’imbarcazione acquistata dal soggetto sottoposto ad accertamento non prova il fatto che questi ultimi avessero finanziato l’acquisto con un prestito. L’uso di un’imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può, quindi, essere il sintomo di un’interposizione fittizia ma non di un finanziamento da parte di terze persone per l’acquisto. Non è sufficiente a dimostrare la tesi del prestito da parte dei congiunti, la circostanza che gli stessi erano soliti utilizzare l’imbarcazione (Nel caso di specie il giudice di legittimità ha censurato l’operato dei giudici della Ctr , che avevano accolto la tesi difensiva dell’interessato, senza «il supporto di una idonea documentazione». Gli acquisti del soggetto accertato riguardavano un terreno e una motobarca; tuttavia, i redditi dichiarati non mostravano una capacità di spesa adeguata).
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FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. A.D.B., per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando la insufficienza della motivazione.
Il contenzioso trae origine dalla impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni dì imposta dal 1998 al 2001, notificati a seguito dell’acquisto di un terreno e di una motobarca. Tali acquisti, secondo l’ufficio, denotavano una capacità contributiva maggiore di quella risultante dalla dichiarazione dei redditi.
La CTR, riformando la decisione di primo grado, ha accolto le istanze del contribuente, annullando gli avvisi di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate denuncia la insufficienza della motivazione soltanto in relazione alla capacità contributiva espressa dall’acquisto della motobarca. Osserva la ricorrente, che la CTR ha erroneamente ritenuto che fosse sufficiente a dimostrare la tesi del prestito da parte di congiunti, la circostanza che gli stessi erano soliti utilizzare l’imbarcazione. Il contribuente resiste con controricorso.
Rileva il Collegio che la censura appare manifestamente fondata perché, in linea di principio, la circostanza dell’utilizzo di una imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere sintomatica di una interposizione fittizia, ma non di un finanziamento fatto dagli utilizzatori a colui che risulta acquirente. Peraltro, la tesi difensiva prospettata dal contribuente è stata accreditata dalla CTR senza il supporto di una “idonea documentazione”, come invece richiede l’art. 38, comma 6, D.P.R. 600/1973.
Come noto, non è di ostacolo alla pronuncia di manifesta fondatezza la relazione che abbia concluso invece diversamente (Cass. SS.UU. 8999/2009).
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per vizio di motivazione, nella parte in cui la CTR ha ritenuto provato che i congiunti del contribuente abbiano finanziato, almeno in parte, l’acquisto della motobarca.
Il giudice del rinvio provvederà poi a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti indicati in motivazione e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Puglia.
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