Corte di Cassazione sentenza n. 3107 del 23 gennaio 2014
SICUREZZA SUL LAVORO – LAVORO – SICUREZZA ALIMENTARE E DELEGA DI FUNZIONE – IPERMERCATO E RESPONSABILE DEL REPARTO ALIMENTARE
FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannato alla pena di 10.000 Euro di ammenda perché, nella sua veste di direttore e legale rappresentante del punto vendita M.I. Cash & Carry S.p.a. di (omissis) , aveva consentito la detenzione per la vendita di 92 confezioni-regalo contenenti salmone affumicato e burro custodite al di fuori degli spazi frigoriferi e, quindi, ad una temperatura superiore a quella massima di conservazione prevista (di + 4 per il salmone e + 6 per il burro).
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite difensore deducendo:
1) violazione dell’art. 42 c.p. dal momento che la responsabilità è personale e non può essere affermata – come fatto da parte del giudice in questo caso – attraverso una interpretazione analogica che estende alla materia alimentare principi asseriti per la sicurezza sul lavoro. In particolare, egli si riferisce al concetto secondo cui la delega di funzioni esonera dalla responsabilità penale laddove essa sia “scritta”. Ripercorrendo l’evoluzione della giurisprudenza sul punto, il ricorrente ricorda che la sentenza del 2011 citata dal giudice in cui è affermato tale principio, è stata pronunciata in materia ambientale e, comunque, è contrastata da altre di segno opposto sì da giustificare, eventualmente, un invio degli atti alle sezioni unite per dirimere il contrasto. Diversamente opinando, infatti, si incorre nella affermazione di una vera e propria responsabilità obiettiva;
2) vizio di motivazione in punto di responsabilità del C. il quale era in ferie all’epoca del rinvenimento della mercé in cattivo stato di conservazione.
In subordine:
Si invoca la revoca della sospensione condizionale in quanto si tratta di beneficio non richiesto.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.
DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso merita accoglimento.
Sebbene il giudicante si sia posto il problema della delega di funzioni alla luce delle pronunce di questa S.C., la conclusione cui è pervenuto è radicale e non in linea con i numerosi principi di diritto interpretativi offerti da questa Corte nella delicata materia.
Non vi è dubbio, infatti, che, per un esonero di responsabilità del preposto, deve essere raggiunta la prova “con atto certo ed in equivoco” della esistenza di una delega di funzioni. Tuttavia, se si esclude la decisione ricordata anche in sentenza (sez. III, 19.1.11, Trinca, rv. 249536) che afferma perentoriamente la necessità che la delega sia conferita in forma scritta, la gran parte delle altre decisioni (sia in materia di alimenti che in ambito antinfortunistico), afferma il diverso concetto – cui questo Collegio ritiene di uniformarsi – secondo cui la delega può anche essere conferita oralmente dal titolare dell’impresa, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem”, posto che l’efficacia devolutiva dell’atto di delega è subordinata all’esistenza di un atto traslativo delle funzioni delegate connotato unicamente dal requisito della certezza che prescinde dalla forma impiegata (salvo che per il settore pubblico in cui è invece richiesto l’atto scritto di delega), (Sez. III, 6.6.07, Cavallo, Rv. 237141; in tal senso, v. anche Sez. IV, 7.2.07, Ferrante, Rv. 236196; Sez. III, 13.7.04, Beltrami, Rv. 230088; Sez. IV, 28.9.06, Di Lorenzo, Rv. 235564).
Vi è da soggiungere, altresì, che questa Corte ha affrontato il tema della delega di responsabilità anche con riguardo specifico alle società di notevoli dimensioni arrivando ad affermare che, in dette situazioni, la delega di funzioni viene presunta in re ipsa (sez. III, 28.4.03, Rossetto, n. 19462).
Trasferendo tali principi nel caso in esame, appare evidente che l’approccio al tema da parte del giudicante è avvenuto in maniera eccessivamente formale e, soprattutto, non ha tenuto conto di obiettive emergenze (pure riportate in sentenza) e di deduzioni difensive meritevoli di considerazione.
Ci si riferisce, in particolare, al fatto che la stessa pronunzia impugnata da atto che il teste M. ha precisato che vi era un soggetto (tale Ca. ) che ricopriva l’incarico di “supervisore dei capi reparto per il settore dei freschi”. La cosa, unitamente alle ben più ampie illustrazioni offerte dal teste della difesa F.C. (circa la struttura gerarchico piramidale che caratterizzava il punto vendita in discussione nonché la sua estrema ampiezza “12 mila metri quadrati e 160 dipendenti”) avrebbe dovuto suggerire la necessità di un maggiore approfondimento circa la effettiva esistenza di una ripartizione di compiti e responsabilità all’interno del centro commerciale di cui C. era direttore e, quindi, circa l’asserita riferibilità a quest’ultimo del fatto illecito accertato in un settore molto specifico del supermercato.
Ancorché in materia infortunistica, infatti, è stato detto a chiare lettere che “il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l’azienda sia stata preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno di questi siano stati in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, nonché dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la completa gestione degli affari inerenti a determinati servizi (sez. IV, 28.9.06, di Lorenzo, rv. 235564).
Del resto, esiste anche una pronuncia assolutamente in termini di questa stessa sezione, proprio in tema di vendita di sostanze alimentari all’interno di un ipermercato, ove si afferma che “destinatario delle disposizioni impartite dal piano di autocontrollo relative alle attività di controllo e vigilanza preliminari alla messa in vendita del prodotto è il responsabile del relativo reparto, soggetto su cui grava anche l’obbligo di sorvegliare i sottoposti circa l’osservanza delle disposizioni medesime (sez. III, 8.4.08, Melidei, rv. 240045). Da annotare che tale decisione è stata assunta in una fattispecie in qualche modo assimilabile a quella odierna visto che si trattava di vendita di testine di agnello invase da parassiti all’interno di un reparto macelleria, il cui responsabile era stato, infatti, individuato nel soggetto preposto al predetto reparto.
Vi è, altresì, da segnalare una certa illogicità motivazionale della sentenza nella parte in cui introduce il concetto che il C. avrebbe potuto “strutturare diversamente la propria azienda” (f. 7). Fermi restando i pregressi rilievi a proposito della scarsa valutazione dell’organigramma e della ripartizione di compiti, si riscontra, in ogni caso, in tale affermazione l’introduzione di un concetto di culpa in vigilando che, però non tiene conto minimamente (registrandosi, anzi, a riguardo, un vero e proprio vuoto motivazionale) del fatto che, in ogni caso, a tutto concedere, la difesa dell’imputato aveva anche dedotto che, in occasione della verificazione del fatto illecito, il C. si trovava in ferie sì che è verosimile ritenere che, in sua assenza precaria, egli avesse avuto un sostituto.
Non ultima, si ricordi, infine, anche la recentissima pronuncia di questa sezione Sez. III, 19.2.13, Kasch, Rv. 254761. In tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega”.
Evidente, quindi, la necessità di restituire gli atti al Tribunale di Firenze per un nuovo giudizio alla luce dei rilievi e principi fin qui enunciati, fermo restando, ovviamente, che il motivo subordinato, qui sollevato, afferente la sospensione condizionale, resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi sulla responsabilità.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.
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