CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2014, n. 3120

Tributi – Agevolazioni fiscali – Incentivi all’occupazione – Imprenditore – Credito d’imposta ex art. 7, Legge n. 388/2000 – Assunzione di un familiare – Sussiste

Ritenuto in fatto

1. V.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di recupero del credito d’imposta previsto, per l’incremento dell’occupazione, dall’art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ritenuto indebitamente utilizzato in quanto il lavoratore assunto era il genitore del contribuente.

Il giudice d’appello ha ritenuto inapplicabile il citato art. 7 in considerazione del rilievo che l’art. 60 (già 62) del d.P.R. n. 917 del 1986 non consente la deducibilità dal reddito dei compensi corrisposti, fra l’altro, agli ascendenti per il lavoro svolto nell’impresa.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Considerato in diritto

1. Va esaminato con priorità il quarto motivo di ricorso, in quanto attinente alla questione giuridica centrale della controversia.

Con esso la sentenza impugnata è censurata per aver stabilito “che la spettanza del bonus assunzioni di cui all’art. 7 della legge n. 388/2000 sia collegata alla deducibilità fiscale dei compensi erogati e che, dunque, tale bonus non spetti nel caso di assunzione, come nel caso in esame, di un ascendente”.

Il motivo è fondato.

L’art. 7 della legge n. 388 del 2000 contiene una disciplina esaustiva in ordine agli incentivi spettanti per l’incremento dell’occupazione, stabilendo con tassatività i requisiti soggettivi ed oggettivi per la loro fruizione, tra i quali non è compresa l’insussistenza di rapporti familiari tra il datore di lavoro e il lavoratore assunto.

Ne consegue che è arbitrario affermare l’esclusione del beneficio fiscale nel caso di assunzione di familiari (nella specie, un genitore), traendola dalla previsione di indeducibilità dal reddito dei compensi ad essi erogati stabilita dal citato art. 60 del d.P.R. n. 917 del 1986 (secondo la nuova numerazione, già art. 62, comma 2), il quale deve ritenersi inoperante ai fini che qui rilevano (cfr. Cass. n. 9298 del 2013).

E’, peraltro, evidente che, trattandosi dell’assunzione di un familiare, le cui prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel beneventiael causa, occorre una prova rigorosa degli elementi costitutivi dei rapporto di lavoro e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità.

2. Resta assorbita ogni altra censura.

3. Va, pertanto, accolto il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi agli enunciati principi, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.