Corte di Cassazione sentenza n. 3158 del 29 febbraio 2012
IRAP – RIMBORSI – NEGATI SE IL RAVVEDIMENTO E’ TARDIVO
massima
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Va negato al contribuente il rimborso Irap e Irpef perché ha aderito al ravvedimento operoso quattro anni dopo non aver presentato la dichiarazione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n. 22654/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
È chiesta la cassazione della sentenza n. 159, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione Staccata di Siracusa n. 16, il 19.09.2007 e depositata il 12 novembre 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto l’originario ricorso della contribuente.
Il ricorso di che trattasi, che riguarda, impugnazione del silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso dell’IRPEF e dell’IRAP dell’anno 1998, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 1° del D.Lgs. n. 472/1997, nonché per difetto di motivazione su fatto decisivo della controversia.
L’intimata non ha svolto difese in questa sede.
Le espressioni utilizzate in sentenza, sembrano inidonee, sotto il profilo logico-formale, a giustificare il decisum, stante, per un verso, il disposto dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ed altresì, la mancata indicazione dei concreti elementi a l’assenza di collegamento fra quelli ritenuti rilevanti ed utilizzati nell’iter decisionale.
Ciò stante, si ritiene che le doglianze prospettate dalla ricorrente Agenzia appaiono fondate, posto che giusto il disposto del comma 1° del citato art. 13, il ravvedimento, nel caso, era precluso dalla verifica della violazione nonché dal fatto che, comunque, la relativa istanza era stata presentata a distanza di circa quattro anni dalla omessa dichiarazione (1998), in violazione del comma 4° del medesimo articolo, che prevede la regolarizzazione avvenga entro tre mesi dalla omissione della dichiarazione, e considerato che non risulta assolto l’obbligo motivazionale, essendo principio consolidato sia quello secondo cui “la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Cass. n. 12354/2005, n. 1539/2003, n. 6233/2003, n. 2196/2003, n. 11677/2002), sia pure l’altro, per il quale, è configurabile l’omessa motivazione “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).
Nel caso, in vero, la sentenza fa malgoverno di tali consolidati e condivisi principi, in quanto ha riconosciuto esistente l’obbligo del rimborso, anche in presenza di mancata presentazione della dichiarazione e di tardività del ravvedimento operoso.
Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, accogliendo il ricorso dell’Agenzia Entrate per manifesta fondatezza, previa declaratoria di inammissibilità dell’ impugnazione del Ministero, per carenza di legittimazione.
Considerato, in via preliminare, che va rilevata e dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, là dove coinvolge, quale parte processuale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Considerato, in vero, che l’inammissibilità e ricollegabile al fatto che il giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la decisione impugnata, si è svolto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che è l’unica controparte contemplata in sentenza, e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio.
Considerato, infatti, che la sentenza di appello, risulta emessa nei soli confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e, d’altronde, il ricorso è stato notificato successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300/1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006).
Considerato, quindi, che il Ministero, essendo rimasto estraneo al giudizio nel precedente grado di appello, deve ritenersi privo di legittimazione nel presente giudizio di legittimità, cui hanno titolo a partecipare solo i soggetti presenti nel precedente grado del giudizio (Cass. n. 15021/2005, n. 3538/2001).
Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese del giudizio tra il Ministero e l’intimata.
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, è dell’avviso che l’impugnazione dell’Agenzia Entrate debba essere accolta, alla stregua delle argomentazioni e dei principi di cui alla relazione.
Considerato che, per l’effetto, l’impugnata sentenza va cassata e la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia, perché proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa la decisione di appello e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia; dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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