Corte di Cassazione sentenza n. 3227 del 11 febbraio 2013 

LAVORO (RAPPORTO DI) – INDENNITA’ – USO AZIENDALE – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – PRASSI – MODIFICA “IN MELIUS” DEL TRATTAMENTO LAVORATIVO

massima

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La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell’uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali – tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d’azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un’uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un’azienda – agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica “in melius” del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell’uso aziendale, ad essa non si applica né l’art. 1340c.c. – che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l’uso o di escluderlo – né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti – con esclusione, quindi, di un’indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati – né, comunque, l’art. 2077, comma 2, c.c., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica “in peius” del trattamento in tal modo attribuito.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio dell’8 gennaio 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza depositata il 21 giugno 2010, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado di rigetto delle domande svolte da (OMISSIS) nei confronti della propria datrice di lavoro (OMISSIS) s.r.l. (succeduta ex lege alla Gestione commissariale governativa per le (OMISSIS)) per ottenere il pagamento dal febbraio 1999 dell’indennità di trasferta, non piu’erogata alle condizioni precedenti, a seguito del mutamento peggiorativo della nozione di residenza di servizio.

Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore propone ricorso, notificato il 15 giugno 2011, affidato a quattro motivi.

I motivi attengono a:

1 – la violazione degli articoli 1362 e ss. c.c. nell’interpretazione dell’art. 20/A del C.C.N.L. autoferrotranvieri 23 luglio 1976 nonché la violazione del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, art. 1, all. A) e art. 2697 c.c. e il vizio di motivazione al riguardo;

2 – la violazione dell’art. 20/A del C.C.N.L. autoferrotranvieri 23 luglio 1976 nonchè dell’art. 2697 c.c. e il vizio di motivazione della sentenza;

3 – la violazione del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, art. 1 e art. 20 reg. all. A) e il vizio di motivazione;

4 – la violazione degli articoli 1362 e ss. c.c. nell’interpretazione dell’art. 20/A del C.C.N.L. autoferrotranvieri 23 luglio 1976 nonchè la violazione degli artt. 1340 e 1374 c.c. e vizio di motivazione.

Resiste alle domande con rituale controricorso la società, deducendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.

Il procedimento è regolato dagli articoli 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente infondato, alla luce di numerosi precedenti di questa Corte pronunciati in casi analoghi a quello presente (cfr. per tutte, recentemente, Cass. 22 maggio 2012 n. 8059 e 30 gennaio 2012 n. 1273); esso va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

L’art. 20/A C.C.N.L. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 stabilisce quanto segue:

“1 – Ogni agente che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve recarsi fuori delle residenza assegnatagli, ha diritto ad una indennità di trasferta che si compone di diaria e di pernottazione.

2 – Per residenza si intende la località in cui ha sede l’ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l’impianto, l’officina, la tratta etc. a cui l’agente appartiene.

La specificazione degli elementi sopra indicati è stabilita aziendalmente avendo presenti le particolari condizioni tecniche degli impianti.

3 – L’indennità di diaria è composta come segue… per intero, quando l’assenza dalla residenza supera le 7 ore; in misura parziale se l’assenza supera le quattro ore ma non le sette… “.

Fino al gennaio 1999 la residenza di servizio del ricorrente (manutentore della linea e della massicciata ferroviaria) era stata stabilita dalla resistente con riferimento da una tratta non superiore a Km 16,50 della linea ferroviaria (OMISSIS).

Dal febbraio 1999, in base ad accordi sindacali aziendali del dicembre 1998 e gennaio 1999, la sua residenza di servizio era stata fatta coincidere col tronco di assegnazione, più ampio delle tratte, che erano state eliminate.

Da qui nasce l’iniziativa giudiziaria del ricorrente, tendente a ripristinare il regime precedente. In questa sede, il ricorrente censura, col primo motivo, la sentenza impugnata per non essersi posta adeguatamente il problema se il “tronco” possa essere considerata residenza di servizio alla stregua della norma contrattuale collettiva indicata.

Il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente interpretato la norma contrattuale citata, sia sul piano testuale che su quello della effettiva volontà delle parti collettive, desumendo dalla elencazione meramente esemplificativa ivi contenuta delle residenze di servizio la possibilità che la stessa potesse anche consistere in un vasto ambito geografico, quale la “tratta” (testualmente nel contratto collettivo) o il “tronco” o la “zona”, purché questo non sia talmente vasto da annullare sostanzialmente o ridurre drasticamente le possibilità per il personale di percepire l’indennità di trasferta (ciò che la Corte territoriale ha escluso).

Col secondo motivo, la sentenza impugnata viene accusata di contraddittorietà per avere prima riconosciuto la possibilità di mutamento della nozione di residenza in connessione alle condizioni tecniche dell’impianto e poi avere ritenuto corretta la variazione intervenuta in connessione con una riorganizzazione del personale e per mantenere i migliori condizioni di esercizio, senza tener conto che le condizioni tecniche degli impianti non erano mutate (e anzi erano previsti corsi di riqualificazione del personale in vista degli ammodernamenti tecnologici).

Anche tale motivo è manifestamente infondato, trovando il ragionamento della Corte territoriale la propria coerenza nel fatto di ritenere correttamente che la variazione (anche in senso peggiorativo: cfr., nello specifico, Cass. n. 11019/2007) della nozione di residenza di lavoro nell’ambito di una riorganizzazione del servizio può trovare la sua causa anche nella previsione di imminenti mutamenti delle condizioni tecniche di impianto o comunque per mantenere le migliori condizioni di esercizio.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, che pretende di qualificare il mutamento intervenuto nella nozione di residenza di servizio come trasferimento, che a norma delle disposizioni di legge citate imporrebbe l’emanazione di un ordine di servizio. Correttamente, la Corte territoriale ha infatti escluso che un atto attinente la organizzazione aziendale dell’impresa abbia a che vedere col mutamento della residenza anagrafica o di fatto (luogo di dimora abituale) del dipendente.

Infine col quarto motivo, il ricorrente contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale gli accordi aziendali non contrastano con pregressi usi aziendali, che possono essere modificati, anche in senso peggiorativo per i dipendenti (salvo i diritti quesiti, nella specie ritenuti salvaguardati) da accordi sindacali successivi.

Quest’ultima acquisizione costituisce peraltro ormai orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in ragione della considerazione, ripresa dalla sentenza impugnata, secondo la quale l’uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo e che può pertanto essere modificato da un accordo collettivo successivo (cfr., per tutte, recentemente, Cass. nn. 8342/10, 5882/10, 18263/09, 17481/09).

Il tentativo del ricorrente di sostenere che nel caso in esame l’uso si sarebbe formato per un comportamento spontaneo del datore di lavoro e non per adempiere ad un obbligo e quindi si inserirebbe, ai sensi dell’art. 1340 c.c., nel contratto individuale, come tale modificabile solo dalle parti individuali, si rifà ad una tesi ormai da tempo abbandonata dalla giurisprudenza in favore di quella prima indicata”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rigettando pertanto il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese di questo giudizio, liquidate in euro 50,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA e CPA).