Corte di Cassazione sentenza n. 3233 del 11 febbraio 2013

PREVIDENZA SOCIALE – PENSIONE DI INVALIDITA’ – TRASFORMAZIONE DELL’ASSEGNO DI INVALIDITA’ IN PENSIONE DI VECCHIAIA – PENSIONE DI VECCHIAIA – VARIE FORME PREVIDENZIALI

massima

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Nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile né un principio generale di immutabilità del titolo della pensione né il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti. Pertanto deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità attribuita nel regime precedente all’entrata in vigore della L. n. 222/1984, in pensione di vecchiaia, giacché il disposto dell’art. 1, comma 10, della L. n. 222/1984, che ha introdotto la regola della trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, trova applicazione anche per il trattamento della pensione di invalidità previsto dal precedente regime, in quanto espressivo di un principio generale, affermato con l’entrata in vigore della legge citata, di idoneità dell’unica posizione assicurativa a realizzare i presupposti delle varie forme previdenziali considerate, in funzione della protezione della stessa situazione generatrice di bisogno, atteso che la natura del rischio protetto accomuna le due forme di tutela, le quali, in attuazione dell’art. 38 Cost., garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio dell’8 gennaio 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo del servizio postale il 7 giugno 2011, l’INPS chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 3 luglio 2010, con la quale la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di (OMISSIS) relativa alla trasformazione della propria pensione di invalidità (quindi ante lege n. 222 del 1984) in pensione di vecchiaia, con utilizzazione ai fini dell’anzianità contributiva utile per tale ultimo trattamento dei periodi di fruizione della pensione di invalidità non lavorati.

Le censure dell’ente riguardano principalmente quest’ultima utilizzazione, ritenuta per legge possibile quando si tratti di assegno di invalidità, ma esclusa nel caso della pensione di invalidità; l’ente ha comunque altresì censurato, in via subordinata, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il pensionato avrebbe diritto, nel caso delle indicata trasformazione, a mantenere l’importo eventualmente maggiore del precedente trattamento di invalidità.

L’intimato non si è costituito in questa sede di legittimità.

Il procedimento è regolato dagli articoli 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente fondato nel primo motivo (assorbito il secondo) e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

Questa Corte (Cass. S.U. 4 maggio 2004 n. 8433), dopo avere affermato, in sede di risoluzione di un contrasto interno alla sezione lavoro, l’applicazione anche alla pensione di invalidità della regola (di cui alla Legge n. 222 del 1984, art. 1, comma 10) relativa alla possibile trasformazione della stessa in pensione di vecchiaia, ha precisato, con un orientamento divenuto ormai uniforme (Cass. 7 luglio 2008 n. 18580, seguito poi da numerose altre pronunce, tra cui Cass. nn. 3855/11, 9175/10 e 5646/09) che alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione dì invalidità. Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione di invalidità la diversa regola prevista dalla Legge n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, in riferimento all’assegno di invalidità – secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia – giacché ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza dì prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonché le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, là dove quest’ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti”.

Se si ritiene non sussistano ragioni per discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale, il ricorso va trattato in camera di consiglio, come viene richiesto al Presidente della sezione di disporre, fissando la data della relativa adunanza”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, accogliendo pertanto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa conseguentemente la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito, col rigetto delle originarie domande. Nulla per le spese dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente all’epoca del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa conseguentemente la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; nulla per le spese dell’intero processo.