Corte di Cassazione sentenza n. 3236 del 11 febbraio 2013
LAVORO (RAPPORTO DI) – CONTRATTO A TERMINE – CCNL – CONDIZIONI LEGITTIMANTI L’APPOSIZIONE DEL TERMINE – ILLEGITTIMITA’ DEL TERMINE
massima
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L’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della L. n. 56/1987, di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230/1962, se pure si inserisce nel sistema delineato dalla disciplina generale dettata da quest’ultima normativa, nel senso che restano applicabili le regole da questa prescritte (per esempio con riguardo all’onere del datore di lavoro di provare le condizioni legittimanti l’apposizione del termine), non comporta, peraltro, la necessità di fissare contrattualmente limiti temporali alla facoltà di assumere lavoratori a tempo determinato, fermo restando che, ove un limite sia stato invece previsto, la sua mancata osservanza determina l’illegittimità del termine.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio dell’8 gennaio 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con ricorso notificato in data 6 luglio, (OMISSIS) chiede, con due motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione dell’art. 1422 c.c. e al vizio di motivazione, la cassazione della sentenza depositata il 13 luglio 2010, con la quale la Corte d’appello di Reggio Calabria aveva confermato, con diversa motivazione, la decisione di primo grado di rigetto della sua domanda di conversione del contratto a tempo determinato stipulato con (OMISSIS) s.p.a. relativamente al periodo dal 6 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001 – ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 e successive integrazioni, “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso…” per avere ritenuto il rapporto estinto per tacito mutuo consenso.
In proposito, il ricorrente denuncia nei due motivi il vizio della sentenza per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sufficiente a realizzare l’assenso del lavoratore alla risoluzione del rapporto il semplice trascorrere del tempo, in rapporto alla unicità e alla breve durata del contratto di lavoro e alla percezione da parte del dipendente delle spettanze finali del suddetto rapporto.
L’intimata società resiste alla domanda con rituale controricorso (col quale, invoca altresì, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens rappresentato dalla Legge n. 183 del 2010, art. 32, commi 5-7), proponendo altresì contestualmente un ricorso incidentale, col quale deduce la violazione della Legge n. 56 del 1987, artt. 23, 8 C.C.N.L. 26.11.1994 nonché degli accordi sindacali 25 settembre 1997, 16 gennaio 1998, 27 aprile 1998, 2 luglio 1998, 24 maggio 1999 e 18 gennaio 2001, in connessione con gli artt. 1362 e ss. c.c., laddove la sentenza aveva riconosciuto la nullità del termine in quanto apposto ad un contratto di lavoro successivamente alla data del 30 aprile 1998, ritenuta di efficacia finale della clausola collettiva che prevedeva la causale in parola.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale, da ritenere manifestamente infondato.
A tale proposito, la Corte territoriale si è infatti attenuta alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n. 6913), formatasi in ordine all’esame di fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, la quale ha ripetutamente confermato le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati, in base alla previsione delle “esigenze eccezionali” di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997, ritenendo che i contraenti collettivi, esercitando i poteri loro attribuiti dalla Legge n. 56 del 1987, art. 23, abbiano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza della situazione indicata per far fronte alla quale l’impresa poteva legittimamente procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale data.
Il ricorso principale è invece manifestamente fondato.
Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio aderisce, è suscettibile di essere sussunto nella fattispecie legale di cui all’art. 1372 c.c., comma 1, il comportamento delle parti che determini la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto lavorativo a termine in base a modalità tali da evidenziare il loro disinteresse alla sua attuazione, trovando siffatta operazione ermeneutica supporto nella crescente valorizzazione, che attualmente si registra nel quadro della teoria e della disciplina dei contratti, del piano oggettivo del contratto, a discapito del ruolo e della rilevanza della volontà psicologica dei contraenti, con conseguente attribuzione del valore di dichiarazioni negoziali a comportamenti sociali valutati in modo tipico; e ciò con particolare riferimento alla materia lavoristica ove operano, nell’anzidetta prospettiva, principi di settore che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione (cfr., ad es., Cass. 6 luglio 2007 n. 15264, 7 maggio 2009 n. 10526).
In ogni caso va ricercata la volontà effettiva delle parti quale risultante dal complessivo comportamento dalle spesse tenuto. In proposito, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di voler porre fine al rapporto grava sul datore di lavoro che deduce la risoluzione dello stesso per mutuo consenso (cfr. ad es. Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e 2 dicembre 2000 n. 15403).
È poi consolidato l’orientamento secondo cui il relativo giudizio, sulla configurabilità o meno, in concreto, di un tale accordo per facta concludentia, viene devoluto al giudice di merito, la cui valutazione, se congruamente motivata, si sottrae a censure in sede di controllo di legittimità della decisione (cfr., diffusamente, tra le altre, le sentenze citate).
È infine corrente l’affermazione giurisprudenziale, ripetutamente condivisa da questa Corte, in quanto corrispondente a valutazioni di tipicità sociale, secondo cui non possono avere valore significativo nel senso dell’adesione del lavoratore alla volontà risolutoria del datore circostanze quali la mera inerzia del lavoratore nel contestare la clausola appositiva del termine, così come la percezione del t.f.r. o la ricerca medio tempore di una occupazione, ove non siano associate ad altre circostanze significative, quali ad es. la stipulazione di un contratto di lavoro equivalente rispetto a quello perduto, stabilizzatosi nel tempo et similia.
Ciò premesso, si rileva che la Corte territoriale, pur avendo enunciato la regola per cui è irrilevante di per sé, ai fini considerati, la mera inerzia del lavoratore nel tempo, le ha attribuito poi valore fortemente significativo in rapporto alla unicità e alla durata del contratto di lavoro tra le parti, aggiungendo a ciò il fatto della percezione delle spettanze di fine rapporto.
Con ciò la Corte non ha fatto buon governo dei principi indicati, istituendo un rapporto tra durata dell’inerzia e unicità e durata del contratto di lavoro, la cui significatività nel senso voluto non appare percepibile sul piano logico ed è comunque estranea a quei criteri di tipicità sociale da porre, nella materia, alla base della valutazione; in tal modo finendo per attribuire significatività a circostanze (l’inerzia e la percezione del t.f.r.) generalmente, di per sè o tra loro associate, non ritenute tali.
Ove il collegio condivida le valutazioni indicate, il ricorso principale andrà accolto mentre andrà respinto quello incidentale”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.
Ambedue le parti hanno depositato una memoria.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente fondato il ricorso principale e manifestamente infondato quello incidentale, per le ragioni indicate dal relatore.
Riuniti i ricorsi, quello principale va pertanto accolto, mentre va respinto quello incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, ad altro giudice.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta l’incidentale; cassa conseguentemente la sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Messina.