CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 luglio 2013, n. 32462
Lavoro subordinato – Azioni illecite del lavoratore – Rapporto di occasionalità – Responsabilità del datore – Sussiste.
Fatto e diritto
Con sentenza 5.10.2011, la corte di appello di Milano ha confermato la sentenza 30.4.2010 del tribunale della stessa sede con la quale B. B. M. A. W., con mansioni di assistente per anziani, nella casa di riposo “N.”, gestita dalla Immobiliare A. srl, è stata condannata, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e, in solido con il responsabile civile Immobiliare A. srl, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile ,con concessione di una provvisionale di € 25.000, perché ritenuta responsabile del reato di lesioni, ex artt. 582 e 583 n. 1 c.p., perché il 20.5.06, colpendo volontariamente, con una violenta spinta B. C. G., ricoverata nella suddetta casa di riposo, cagionava alla medesima lesioni personali (frattura petrocanterica del femore sinistro), guaribili in oltre quaranta giorni.
Il difensore dell’imputata ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. mancata assunzione di prova decisiva: la teste di cui è stata chiesta l’assunzione era in grado di chiarire la personalità della principale teste di accusa B. e la credibilità della sue dichiarazioni;
2. violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla mancata rilevanza delle condizioni fisiche della persona offesa, di cui risultano non solo le precarie condizioni fisiche dovute all’età, ma anche gli effetti (vertigini, sonnolenza, diminuzione del tono muscolare, visione doppia) derivati dalle dosi anche elevate di medicinali, assunti giornalmente per limitare gli effetti della sua psichica situazione patologica.
Non è stato dato il dovuto rilievo all’astio che la principale teste di accusa, B., nutriva nei confronti dell’imputata; in particolare la teste K. ha riferito che la teste, durante un litigio con la B., disse “mi vendicherò.”
Nell’interesse del responsabile civile Immobiliare A. srl.incorporata in Immobiliare M. srl, è stato presentato ricorso per i seguenti motivi:
a) violazione di legge in riferimento all’art. 192 cpp e 582 c.p.: la responsabilità per il fatto di cui al capo di imputazione è smentita da prove dichiarative e documentali aventi superiore forza persuasiva:
b) violazione di legge, in riferimento all’art. 2049 c.c.: la Immobiliare A. era proprietaria dello stabile e l’imputata era dipendente di una cooperativa che gestiva la casa di riposo “N.”; non vi era quindi alcun rapporto della donna con l’impresa proprietaria dell’immobile;
c) violazione di legge in riferimento agli artt. 2043 e 2696 c.c.,: la provvisionale è scissa da qualsiasi valutazione oggettiva e il danno non trova alcuna specificazione.
I ricorsi non meritano accoglimento, in quanto i motivi propongono, in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiarne e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni della corte di merito.
Con esse, in realtà, i ricorrenti pretendono la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più ingiustificato nel caso dell’impugnata sentenza: la struttura razionale della motivazione – facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico-giuridiche della sentenza di primo grado – ha determinato un organico e inscindibile accertamento giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell’istruttoria dibattimentale, alla luce dei quali è emerso che:
1. la B. – entrata nella stanza in cui l’imputata e la teste B. (entrambe assistenti della casa di riposo, in quel momento impegnate nell’accudire un ricoverato), per chiedere insistentemente un medicinale – era stata presa per la nuca dalla B. e lanciata fuori dal locale, cadendo sul pavimento (teste B.);
2. era intervenuto il medico dr R. che, sollecitato dal giudice di primo grado, ha ammesso che la B., mentre veniva soccorsa, aveva detto “mi ha spinto, mi ha spinto”;
3. M. R., fisioterapista presso “N.”, ha dichiarato che la B. gli confidò l’accaduto e che egli le consigliò di riferire il fatto alla figlia, S. Villa;
4. le precise dichiarazioni accusatorie della teste hanno trovato conferma grazie alle parole.pronunciate dalla persona offesa, in quello stesso giorno, prima alla presenza del R. e poi, in ospedale, alla presenza della Villa, “M., la nera, mi ha spinto”.
Alla luce di questi dati storici sull’atto di violenza dell’imputata, ricostruito con prove dichiarative pienamente convergenti e confermate dalla documentazione sanitaria, perdono consistenza;
– la forza persuasiva dalla tesi alternativa prospettata dalla difesa (la B., invitata ad uscire, era accidentalmente caduta, andando ad urtare contro la porta della stanza), la rilevanza dello stato patologico della vittima (qualunque sia stata la carenza cognitiva e mnemonica della donna e qualunque sia stata la terapia da poco somministrata,risulta accertato inequivocabilmente che all’origine delle caduta e delle gravi lesioni vi è stata la spinta impressa dalla B.),
– la rilevanza della richiesta di accertamenti sulla personalità e sui rancore della principale teste di accusa (risulta ai giudici di merito che la B. – laureata in odontoiatria e attualmente svolgente la professione di dentista- non ha alcun motivo di rancore verso l’imputata ,in quanto essendo stata beneficiata dal silenzio della B., su un proprio irrituale comportamento nei confronti di un ricoverato, secondo la logica, dovrebbe avere un motivo di riconoscenza e non di rancore verso la predetta B.).
Quanto alla responsabilità civile della Immobiliare A. srl, ex art. 2049 c.c., i giudici di merito hanno accertato che:
a) dalla visura storica della CCIAA di Milano emerge che all’epoca dei fatti la società gestiva la casa di riposo per anziani “N.”, gestione iniziata il 20.1.05 e cessata il 17.1.07;
b) la B. aveva versato nell’anno 2006 elevate somme all’impresa, per il “soggiorno presso la Immobiliare A. srl” e per prestazioni sanitarie;
c) solo successivamente alla data dell’incidente (verificatosi il 20.5.06) la società, il 29.9.06, affittò l’azienda alla M.S.S.C.S.;
d) l’assistente B. B. M., quando ha commesso il fatto, era, al pari di tutto il personale, sotto il potere di direzione, controllo e organizzazione dell’A. Immobiliare. Ne deriva che, nonostante l’assenza di regolare contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con il personale medico,ausiliario ed infermieristico utilizzato, la Immobiliare A. deve esser ritenuta responsabile civilmente delle lesioni cagionate direttamente dalla B., in base al condivisibile e consolidato orientamento interpretativo dell’art. 2049 eccitato dai giudici di merito secondo cui per la sussistenza della responsabilità dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell’illecito siano legate all’imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell’organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell’imprenditore. È quindi rilevante, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se l’agente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (sez. 3 n. 21685 del 9.11.05, rv 584441; id, n. 1516 del 24.1.07, rv 594385). Quanto alle critiche alla base fattuale delle decisioni sul risarcimento del danno e sulla concessione di una provvisionale, il ricorrente non ha preso atto che il primo giudice ha rilevato che:
a) la B. poi deceduta nel 2009, ha subito un danno morale per le sofferenze conseguenti alla caduta, nonché un danno biologico,dopo l’intervento chirurgico, in quanto non ha più ripreso a camminare autonomamente e ha subito un conseguente decadimento ulteriore delle sue condizioni generali;
b) la figlia V.S., parte civile, ha subito danno patrimoniale per le spese che ha affrontato per soccorrere la madre, e un danno morale derivato dai mutati rapporti con la genitrice, sottoposta a tanta sofferenza.
I ricorsi vanno quindi rigettati, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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