CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2013, n. 32958
Tributi – Reati – Illegittima la confisca dei beni della società
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza dell’8 agosto 2012, il Tribunale di Tempio Pausania ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Gip dello stesso Tribunale l’11 giugno 2012, avente ad oggetto somme di denaro depositate sul conti correnti bancari nella disponibilità dell’indagata oltreché beni mobili e immobili riconducibili alla medesima, in relazione al mancato versamento dell’Iva, per li periodo di imposta del 2009 da parte della stessa indagata, nella sua qualità di legale rappresentante di una società. Il Tribunale del riesame rileva che «correttamente il sequestro è stato disposto ed eseguito anche nel confronti della società di cui l’indagata è legale rappresentante», affermando che, in materia di responsabilità da reato, li sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto dei reato può colpire tanto i beni di proprietà dell’ente che ha tratto vantaggio dal reato quanto quelli della persona fisica che lo ha commesso, sempre che il vincolo stesso non ecceda il valore complessivo del profitto.
2. – Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l’indagata, la quale deduce, con unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione degli artt. 321 e 322 ter cod. pen., nonché degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2001, quanto alla conferma del sequestro preventivo nei confronti dei beni della società.
Rileva, in particolare, la difesa che fa apprensione di beni equivalenti al profitto può essere disposta nel confronti della persona giuridica solo nell’ambito delle fattispecie criminose previste dalla legge n. 231 del 2001, tra le quali non sono inclusi i reati tributari.
Considerato in diritto
3 – Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente, l’ordinanza impugnata si fonda su un principio di diritto erroneo.
Questa Corte ha, infatti, ampiamente chiarirò che, in ipotesi di reati tributari commessi dall’amministratore di una società a responsabilità limitata, li sequestro finalizzato alla confisca per equivalente disposto al sensi dell’art. 322 ter cod. pen., che abbia ad oggetto beni appartenenti a società medesima, è illegittimo, per l’inapplicabilità della confisca nel confronti di un soggetto diverso dall’autore del fatto. E ciò, In ragione della natura di sanzione penale di detta confisca e, ovviamente, salvo che la struttura societaria rappresenti un apparato fittizio utilizzato dal reo proprio per porre in essere reati di frode fiscale, sicché ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato. Deve, del resto, rilevarsi sul punto che gli artt. 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001 non prevedono i reati fiscali fra le fattispecie in grado di giustificare l’applicazione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente previsto dall’art. 19, comma 2, del medesimo decreto legislativo (ex multis sez. 3, 14 giugno 2012, n. 25774; sez. 3, 4 luglio 2012, n. 33371).
Nel caso in esame, risulta dagli atti che il provvedimento di sequestro ha ad oggetto solo denaro e beni personali dell’indagata, con la conseguenza che lo stesso provvedimento avrebbe dovuto essere eseguito – contrariamente a quanto affermato dallo stesso Tribunale del riesame – solo su tali beni e non anche su quelli della società.
4. – L’ordinanza impugnata deve essere, perciò, annullata, con rinvio al Tribunale di Tempio Pausania, il quale procederà a valutare nuovamente la fattispecie facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza Impugnata e rinvia al Tribunale di Tempio Pausania.
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