Corte di Cassazione sentenza n. 33310 del 27 agosto 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI UN IMMOBILE – CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE – PIANO ORGANIZZATIVO
massima
_________________
Vi è la responsabilità del legale rappresentante di una srl per il reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in pregiudizio di un dipendente. Quest’ultimo, durante i lavori di ristrutturazione di un fabbricato, è rimasto vittima di un infortunio mentre si trovava su un ponteggio ancorato ad un “timpano” (elemento triangolare sul quale poggiavano le due falde di copertura) che non si era provveduto a puntellare e che era crollato travolgendolo; nella caduta la vittima ha riportato una frattura alla gamba sinistra.
_________________
FATTO
1 – Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste avverso la sentenza della stessa corte, del 21 settembre 2011, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 4 febbraio 2010 ha assolto D G quale legale rappresentante della ”D. srl” dal reato di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in pregiudizio del dipendente M.R.
Il lavoratore, durante i lavori di ristrutturazione di un fabbricato, è rimasto vittima di un infortunio mentre si trovava su un ponteggio ancorato ad un “timpano” (elemento triangolare sul quale poggiavano le due falde di copertura) che, in tesi d’accusa, non si era provveduto a puntellare e che era crollato travolgendolo; nella caduta il M ha riportato una frattura alla gamba sinistra.
Nel motivare le ragioni della propria decisione la corte territoriale, premesso che il profilo di colpa addebitato dal primo giudice all’imputato riguardava il mancato puntellamento del timpano, ha rilevato che dagli atti tale omissione non era emersa con la necessaria certezza, di guisa che, al dubbio sull’unica circostanza di fatto sulla quale il primo giudice aveva fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputato, non poteva che conseguire una decisione assolutoria.
2 – Avverso detta sentenza ricorre, dunque, il Procuratore Generale, che deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe concentrato la propria attenzione su un solo aspetto dell’accusa, cioè su quello relativo alla messa in opera di interventi di sostegno del muro sul quale si stava lavorando, ed avrebbe ignorato gli altri profili di colpa, individuati nell’assenza di condizioni di sicurezza del cantiere che il datore di lavoro aveva il dovere di assicurare. Di guisa che, oggetto della questione non era quello di accertare se al puntellamento del muro si era provveduto, bensì come lo stesso era stato eseguito, visto che il manufatto era crollato.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In realtà, nel capo d’imputazione sono state rilevate nella condotta dell’imputato, in quanto datore di lavoro dell’operaio infortunato, profili di colpa specifica, oltre che generica, individuati, i primi, oltre che nel mancato consolidamento delle strutture interessate ai lavori, anche nel non avere adeguatamente pianificato gli interventi di demolizione dell’immobile al fine di prevenire il rischio dì incidenti. In tesi d’accusa, quindi, la responsabilità dell’infortunio doveva essere attribuita al D non solo per non avere lo stesso proceduto al consolidamento provvisorio delle strutture che avrebbero dovuto essere conservate, ma anche per non avere predisposto un piano organizzativo dei lavori che garantisse la loro esecuzione in piena sicurezza.
Orbene, il giudice del gravame ha considerato, in termini peraltro incompleti, solo il primo aspetto dell’accusa, trascurando gli ulteriori profili di colpa rilevati. In particolare, egli ha esaminato il tema della esecuzione delle opere di puntellamento del manufatto crollato addosso al M ed ha ritenuto che non vi fossero prove della loro omissione, ma ha del tutto ignorato l’aspetto riguardante l’organizzazione del lavoro e l’efficacia degli interventi, ove anche eseguiti, di consolidamento delle strutture delle quali era stata prevista la conservazione e sulle quali era comunque necessario operare.
Non è stato chiarito, quindi, dallo stesso giudice, se l’intervento sul manufatto crollato fosse stato preceduto da un’adeguata pianificazione del lavoro e delle modalità di esecuzione degli stessi; approfondimento che non può non ritenersi indispensabile, specie ove si consideri che, secondo la ricostruzione della dinamica dell’infortunio richiamata nella sentenza impugnata, l’incidente si è verificato mentre il M “stava praticando alla base del timpano …. una incisione orizzontale per incastrarvi una trave armata a rinforzo della struttura “; e che il cedimento del manufatto era stato causato dalle “forti vibrazioni provocate dall’attrezzo impiegato per praticare il foro”. Occorreva, dunque, che la corte territoriale si soffermasse, non solo sull’adeguatezza ed efficacia delle provvisorie opere di sostegno del muro, pur ove eseguite, sul quale si stava operando, comunque crollato con le note conseguenze, ma anche sulla pianificazione degli interventi e sulle modalità della loro esecuzione, se è vero che sono bastate le vibrazioni, prodotte dall’attrezzo utilizzato dal M per praticare il foro alla base del timpano, per determinare il crollo. Tali aspetti della vicenda sono stati del tutto ignorati dalla Corte territoriale, che avrebbe dovuto affrontarli, pur se elusi dal primo giudice, di guisa che fondate sono le censure motivazionali proposte dal PG ricorrente.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Trieste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Superbonus: cambio di zona sismica del Comune nel quale è situato l'immobile oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione. Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Risposta 08 novembre 2021, n. 764 dell'Agenzia delle Entrate
- Fruizione delle agevolazioni per riqualificazione energetica degli edifici e per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile con volumetria inferiore rispetto a quello preesistente- Risposta 27…
- Superbonus - Interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati mediante demolizione e ricostruzione di un immobile con aumento della volumetria - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - Risposta 27…
- Superbonus - Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione nonché interventi di efficientamento energetico - Presentazione del nuovo modello B, allegato al DM n. 58 del 2017 Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio…
- Superbonus - Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con demolizione ed ampliamento, nonché interventi di efficientamento energetico su edificio condominiale - limiti di spesa - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 26 novembre 2020, n. C-787/18 - La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una normativa nazionale la quale, pur prevedendo, sulla base dell’articolo 188, paragrafo 2, di tale direttiva, che…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…