Corte di Cassazione sentenza n. 3343 del 12 febbraio 2013
TRIBUTI – AGEVOLAZIONI FISCALI – CREDITO D’IMPOSTA – COMUNICAZIONE DI REVOCA DEL BENEFICIO – ATTO DIVENUTO DEFINITIVO – AVVISO DI RECUPERO – ATTO IMPUGNABILE – ESCLUSIONE – CREDITO D’IMPOSTA: REVOCA E RECUPERO SU PIANI DISTINTI
massima
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È la comunicazione della “revoca del beneficio” ad essere impugnabile da parte del contribuente, non l’”avviso di recupero”. La comunicazione di revoca del beneficio ha natura di provvedimento definitivo poiché essa costituisce, indipendentemente dal nomen iuris adoperato, un atto con carattere di definitività” e “idoneo a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell’amministrazione”, e quindi essa “costituisce un atto impugnabile”. L’”avviso di recupero”, che fa seguito ad una “comunicazione di revoca del beneficio divenuta definitiva”, non può integrare “una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria” e quindi “può essere impugnato solo per vizi propri”. Esso quindi, “costituisce una intimazione di pagamento della somma dovuta in base alla comunicazione di revoca del beneficio e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo”. Di conseguenza, i “vizi relativi” alla “comunicazione di revoca del beneficio” non possono “essere fatti valere con l’impugnazione dell’avviso di recupero”.
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IN FATTO
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 139/5/2006, depositata il 26.6.2006 confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno che rigettava l’impugnazione avverso l’avviso di recupero con cui l’Agenzia delle Entrate di Salerno recuperava a tassazione, nei confronti della ditta (…), il credito d’imposta indebitamente compensato nell’anno d’imposta 1999 di € 34.086,00 a seguito dell’accertamento del mancato mantenimento del livello occupazionale raggiunto con le nuove assunzioni in seguito alla cessazione di attività avvenuto il 31 dicembre 1999.
La Commissione regionale rilevava l’intempestività del ricorso per quanto riguardava la comunicazione di revoca del beneficio e l’inammissibilità dello stesso per quanto concernente l’avviso di recupero del credito che poteva essere impugnato solo per vizi propri e non dell’atto presupposto.
Proponeva ricorso per cassazione (…), titolare della impresa individuale deducendo, quale unico mezzo di gravame, violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) ritenendo la comunicazione dell’atto di revoca non autonomamente impugnabile, non essendo ricompresa tra gli atti impugnabili indicati nell’art. 19 D.Lgs. n. 546/92, rilevando come fosse autonomamente impugnabile il successivo avviso di recupero non solo per vizi propri dell’atto ma anche per censure di merito.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso, dopo la relazione ex art. 380 bis, è stato rimesso e discusso alla pubblica udienza del 12/12//2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L’art. 8 Decreto del 3 agosto 1998 n. 311 prevede che “il Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara procede alla revoca totale o parziale del credito d’imposta, anche sulla base delle segnalazioni effettuate a seguito dei controlli di cui all’art. 7, quando non ricorrono i presupposti previsti dalla legge… “
La comunicazione di revoca del beneficio ex art. 8 Decreto del 3 agosto 1998 n. 311 ha natura di provvedimento definitivo, impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, poiché essa costituisce, indipendentemente dal “nomen iuris” adoperato per qualificarla, un atto emesso dall’autorità competente a decidere, con carattere di definitività, trattandosi altresì di atto idoneo a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell’Amministrazione; costituisce, pertanto, un atto impugnabile ex art. 19, lett. h) del D.Lgs. n. 546 del 1992.
L’avviso di recupero qualora faccia seguito, come nella fattispecie, ad una comunicazione di revoca del beneficio divenuta definitivo (essendo stata dichiarata dalla Commissione provinciale l’inammissibilità del ricorso, per tardività, avverso la comunicazione di revoca del beneficio) non integra una pretesa tributarla nuova rispetto a quella originaria e può essere impugnato solo per vizi propri In tal caso l’avviso di recupero, costituisce una intimazione di pagamento della somma dovuta in base alla comunicazione di revoca del beneficio (divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità per tardività dell’impugnazione contro tale ultimo atto) e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti alla comunicazione di revoca dei beneficio da cui è sorto il debito. Ne consegue che i vizi relativi a tale ultimo atto non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’ avviso di recupero. Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese de! giudizio di legittimità che liquida in € 3.000 per compensi professionali, oltre le spese prenotate a debito.