Corte di Cassazione sentenza n. 33520 del 30 agosto 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – CINTURE DI SICUREZZA INADEGUATE – FUNI DI TRATTENUTA LOGORE – INIDONEITA’ A GARANTIRE LA RESISTENZA IN CASO DI CADUTA DEL LAVORATORE – DPI – INFORTUNIO SUL LAVORO: IN GENERE – RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO: IN GENERE
massima
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Vi è la responsabilità dell’amministratore unico di una ditta nella quale, a seguito di ispezione, venivano trovati due dipendenti, intenti nei lavori di posa in opera di pannelli in calcestruzzo ad un’altezza di circa 4 metri, con cinture di sicurezza inadeguate in quanto dotate di funi di trattenuta logore e quindi inidonee a garantire la resistenza in caso di caduta del lavoratore in violazione dell’art. 374, comma 2, del D.P.R. 547/1955, come modificato dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 626/1994.
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FATTO
1. A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, è stata disposta la citazione a giudizio di (Omissis), affinché rispondesse del reato p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, art. 389, lettera B in relazione all’art. 374 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica.
All’udienza del 23.10.2009, dichiarata la contumacia dell’imputato, è stato aperto il dibattimento e sono stati ammessi i mezzi di prova. All’udienza del 29.10.2010, è stato escusso il teste Ispettore (Omissis).
Il tribunale di Locri con sentenza in data 25.2.2011 ha dichiarato l’imputato responsabile del reato ascritto e lo ha condannato alla pena di euro 600 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.
In particolare il tribunale aveva accertato che nel corso di un’ispezione presso il cantiere edile sito in (Omissis) – era emerso che vi erano in corso lavori di posa in opera di pannelli in calcestruzzo, lungo le pareti esterne del fabbricato, ad un’altezza di circa 4 metri. Nel corso del controllo, gli Ispettori accertavano che due dei quattro dipendenti della ditta ” (Omissis) s.r.l.” – della quale risultava amministratore unico l’odierno imputato effettuavano i detti lavori con l’ausilio di cinture di sicurezza inadeguate in quanto dotate di funi di trattenuta logore e quindi inidonee a garantire la resistenza in caso di caduta del lavoratore, in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, art. 374, comma 2 come modificato dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, art. 36, comma 6.
2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone appello convertito in ricorso per cassazione con un unico motivi.
DIRITTO
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente deduce l’insussistenza del fatto addebitatogli che lamenta la mancanza della prova della ricezione della richiesta di definizione in via amministrativa della contravvenzione.
2. Il ricorso è inammissibile.
La censura di insussistenza del fatto è generica a fronte di una motivazione precisa della sentenza impugnata che fa riferimento alla deposizione testimoniale dell’ispettore del lavoro che ha attestato utilizzo di cinture di sicurezza inadeguate ed in idonee a garantire la resistenza in caso di caduta del lavoratore.
L’imputato poi, nel giudizio celebratosi a seguito di opposizione a decreto penale, non ha chiesto di definire la contestazione mediante pagamento della somma determinata a titolo di oblazione né ordinaria né speciale.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla cassa delle ammende.
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