Corte di Cassazione sentenza n. 34529 del 23 settembre 2011
RAPPORTO DI LAVORO – AVVOCATO – VIOLAZIONE DI SIGILLI, DI PUBBLICA CUSTODIA E DI SEQUESTRO – REATO
massima
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L’avvocato che copia un atto contenuto in un fascicolo della Cancelleria, anche se rimesso a posto quasi subito, si configura il reato di violazione della pubblica custodia di cose. Sussiste il reato di violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 cod. pen.) e non quello di peculato (art. 314 cod. pen.) qualora vi sia contestualità cronologica tra appropriazione (solo temporanea) e sottrazione o deterioramento o distruzione di alcuni atti o documenti della pubblica amministrazione – nella disponibilità, per ragioni d’ufficio, del pubblico ufficiale – e qualora l’azione posta in essere da costui sia stata ispirata dal solo scopo di violare la pubblica custodia dei detti atti o documenti, per conoscerne il contenuto che doveva, invece, rimanere segreto (Cass. pen., Sez. VI, 28/04/1999, n. 10733). In tal caso, infatti, l’appropriazione temporanea deve essere considerata come un antefatto non punibile, destinato ad essere assorbito nella più complessa condotta unitaria, finalisticamente individuata dallo scopo unico, che animava “ab initio” la volontà e la coscienza dell’agente inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 351 cod. pen. Ne consegue che, nella specie, la sottrazione, in quanto strumentale alla violazione della custodia ufficiale degli atti, rientra espressamente nella previsione dell’art. 351 c. p.
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Ritenuto in fatto
Con sentenza del 18.10.2010 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sassari dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell’avv. A. G. M., imputato del reato di cui all’art. 351 c.p. (”violazione della pubblica custodia di cose”), per avere sottratto l’atto di citazione promosso da D. G., patrocinato dall’avv. G. S., contro il Comune di Alghero, facendosene copia inserendola nell’istanza di ricusazione della dott.ssa G. C., giudice di pace di Alghero, da lui presentata nell’ambito del procedimento penale n. 834/08 promosso da L. P. contro il Comune di Alghero.
Il Gup, premesso che il fatto emergeva da una querela presentata il 05.02.2009 dalla dott.ssa P. B., responsabile della cancelleria dell’ufficio del giudice di pace di Alghero, osservava in via preliminare che non poteva escludersi che la copia dell’atto di citazione allegata all’istanza di ricusazione fosse entrata nella disponibilità dell’avv. M. in un momento in cui il fascicolo in cui l’atto si trovava era stato ritirato dal procuratore della parte privata, e rilevava poi che, in ogni caso, anche ipotizzando il prelievo, da parte del prevenuto, del fascicolo processuale dall’armadio della cancelleria per il tempo utile a estrarne copia, si era in presenza di una condotta non riconducibile alla nozione di sottrazione, presupponente in sé un apprezzabile mantenimento del bene nell’esclusiva disponibilità del “sottraente”.
Ricorre il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, denunciando violazione di legge per due motivi:
– il Gup non ha considerato che il reato contestato si realizza anche per la mera temporanea rimozione della cosa dal luogo in cui è custodita;
– la possibilità che la copia dell’atto di citazione allegata all’istanza di ricusazione fosse entrata nella disponibilità dell’avv. M. in un momento in cui il fascicolo in cui l’atto si trovava era stato ritirato dal procuratore della parte privata, era una mera supposizione, suscettibile peraltro di concreta verifica dibattimentale attraverso l’escussione dell’avv. G. S. e, quindi, inidonea in sé a fondare una valutazione prognostica negativa in ordine alla sostenibilità dell’accusa in giudizio.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
È anzitutto pienamente condivisibile il rilievo che la possibilità che la copia dell’atto di citazione allegata all’istanza di ricusazione fosse entrata nella disponibilità dell’avv. M. in un momento in cui il fascicolo in cui l’atto si trovava era stato ritirato dal procuratore della parte privata, era una mera supposizione, suscettibile peraltro di concreta verifica dibattimentale attraverso l’escussione dell’avv. G. S. e, quindi, inidonea in sé a fondare una valutazione prognostica negativa in ordine alla sostenibilità dell’accusa in giudizio.
Quanto alla considerazione del Gup che nella specie, anche ipotizzando il prelievo, da parte del prevenuto, del fascicolo processuale dall’armadio della cancelleria per il tempo utile a estrarne copia, non si sarebbe comunque in presenza di una condotta riconducibile alla nozione di sottrazione, in quanto mancherebbe un apprezzabile mantenimento del bene nell’esclusiva disponibilità del ’sottraente’, deve osservarsi che il delitto de quo sussiste anche in caso di cosciente e temporanea rimozione della cosa dal luogo in cui si trova (Cass. 16.01.1968, Grasso), che sia comunque idonea a sottrarla alla sfera di custodia pubblica riservatale (Cass. 28.04.1999, Salerno), senza che possa avere rilievo scriminante l’intenzione di immediata restituzione (Cass. 29.10.1985, Frediani). L’elemento decisivo è costituito dalla sottrazione alla sfera di custodia pubblica, con correlata disponibilità della cosa in capo al sottraente al di fuori della cognizione e del consenso del responsabile pubblico, indipendentemente dalla entità della amotio e dal tempo del suo protrarsi.
I casi oggetto delle sentenze 12.01.2010, F., e 19.02.2002, C., richiamate dalla decisione impugnata, riguardano ipotesi del tutto particolari (cui non è assimilabile quella oggetto di causa), caratterizzate, l’una, dalla ritenuta mancanza di una reale acquisizione di disponibilità della cosa, e l’altra dalla inesistenza di una res oggetto di sottrazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sassari, che procederà a nuova deliberazione, attenendosi ai principi e rilievi suesposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Sassari per nuova deliberazione.
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