Corte di Cassazione sentenza n. 3500 del 11 febbraio 2011 n.3500
REGISTRO – AGEVOLAZIONI – PRIMA CASA – BENEFICI – LAVORO NEL COMUNE DELL’IMMOBILE – PARAMETRI – RILEVANZA
massima
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Il contribuente può usufruire delle agevolazioni prima casa pur non avendo trasferito la residenza nell’immobile acquistato se lavora nel comune nel quale lo stesso è ubicato.
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Svolgimento del processo e Motivi della decisione
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. …/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – È chiesta la cassazione della sentenza n. 49/28/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 28, il 29.03.2006 e DEPOSITATA il 24 maggio 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto il gravame dell’Agenzia Entrate e, in riforma della decisione di primo grado, ritenuto legittimo il provvedimento di revoca del beneficio fiscale, per inadempienza all’obbligo, di fissare la residenza nell’immobile acquistato, entro il termine prescritto dalla legge.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, dovuta a seguito revoca benefici fiscali goduti in sede di rogito, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della nota 2^-bis all’art. 1, lett. a) della Tariffa 1 allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nonchè degli artt. 112 e 132 c.p.c..
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
4 – La decisione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente per un duplice motivo: per un verso, considerando che in sede giudiziale, a buon diritto, la contribuente aveva prodotto la documentazione necessaria a provare la sussistenza di uno dei requisiti previsti dalla legge per l’applicazione del beneficio, e, sotto altro aspetto, che il ritardo nel trasferimento della residenza era, comunque, giustificato, dal fatto che l’appartamento compravenduto necessitava di lavori di ristrutturazione, come comprovato dall’esistenza della licenza edilizia.
4 bis – La decisione di appello ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, limitandosi ad argomentare sull’inutile decorso del termine per fissare la residenza e sull’impossibilità di riconnettere effetti giustificativi di tale impedimento, all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, anche in considerazione del fatto che ciò che rileva agli effetti dell’adempimento non è il materiale trasferimento nell’immobile acquistato, bensì il trasferimento anagrafico della residenza.
5 – Ciò posto, il secondo mezzo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., sembra fondato, tenuto conto che risulta correttamente denunciato, come omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. nn. 22897/2005, 375/2005, 9159/2002) e che la questione con lo stesso posta relativa allo svolgimento di attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell’immobile, sembra rilevante ai fini della decisione.
6 – Si ritiene, dunque, stante il fatto che la questione pretermessa – che peraltro era stata posta a base della decisione di primo grado – era idonea a determinare un diverso decisum, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del secondo mezzo, assorbiti gli altri, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso, nei limiti indicati in relazione, assorbiti gli altri, va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione; Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e, quindi, applicando i richiamati principi, deciderà sul merito e sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
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