Corte di Cassazione sentenza n. 3531 del 13 febbraio 2013
PREVIDENZA – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI – CONTROVERSIE – PROVA – CONSULENZA TECNICA – ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DELLA CONSULENZA TECNICA – VIZIO DI MOTIVAZIONE RILEVANTE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ – ESTREMI – CONTRASTO CON NOZIONI CORRENTI DELLA SCIENZA MEDICA – NECESSITÀ
massima
________________
In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice.
________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Potenza con sentenza del 15.7.007, dopo aver disposto consulenza medicolegale, accoglieva la domanda proposta da B.G. nei confronti dell’INAIL di riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale nella misura del 20% dalla domanda.
Sull’appello dell’INAIL la Corte di appello di Potenza con sentenza del 24.9.2009 accoglieva l’appello e per l’effetto rigettava la domanda. La Corte territoriale, dopo aver ricostruito l’attività lavorativa svolta dall’appellante ( progettazione e direzioni lavori di forestazione come dipendente della Comunità montana “C. – A.S. – con numerose missioni compiute nel corso degli anni con l’utilizzazione della propria vettura) e aver sottolineato la mancanza di malattie tabellate, richiamava gli accertamenti della nuova CTU che avevano portato ad escludere che le alterazioni trofiche del disco intervertebrale , quale primun movens del processo degenerativo a carico della colonna vertebrale, fossero conseguenti a sollecitazioni biomeccaniche derivanti da sovraccarico di origine lavorativa ed escluso pertanto il nesso di causalità tra le malattie sofferte e le condizioni di lavoro nelle quali aveva operato il B.G.. Neppure il freddo e l’umidità avevano avuto un rilievo causale, così come l’uso dell’automobile avvenuta per una percorrenza chilometrica ed una durata temporale limitata (da documenti del datore di lavoro risultava che le strade su cui il ricorrente aveva effettuato sopralluoghi non erano dissestate); per la Corte territoriale era emerso, alla stregua di tali accertamenti peritali, che le malattie sofferte andavano ascritte con un ruolo preponderante ad una malattia (Malattia di Sheuermann) patita in gioventù.; si osservava, infine, che il riconoscimento della causa di servizio non implicava automaticamente il riconoscimento della patologia come di natura professionale.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B.G. con tre motivi, resiste l’INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega l’omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione.
Non si era motivato perché non si era applicato l’art. 41 c.p. in ordine all’equivalenza delle cause. Il morbo di Scheuermann poteva escludere l’efficienza delle cause lavorative solo se avesse avuto un’efficacia esclusiva.
Il motivo appare infondato. Va ricordato l’orientamento di questa Corte secondo il quale “in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice” (cass. n.9988/2009; 8654/2008;16223/2003). Nel caso in esame tale prospettazione manca del tutto in quanto nel motivo si muovono mere censure di fatto, non viene lamentata l’omissione di indagini mediche essenziali, né devianze di sorta dalla nozioni correnti della scienza medica. Inoltre il motivo è generico in quanto si parla di equivalenza delle altre cause, senza elencarle e descriverle: il CTU nominato ha invece escluso che le condizioni di lavoro (uso della vettura su strade dissestate o esposizione a freddo ed intemperie) abbiano un nesso causale con la patologia sofferta dal ricorrente (pp. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Con il secondo motivo si allega la violazione del principio di equivalenza delle cause sancito dall’art. 41 c.c. Il CTU si era basato su un documento della comunità montana suo datore di lavoro che attestava che le strade percorse erano in buono stato, che era in contraddizione con altri documenti.
Il secondo motivo appare infondato in quanto si muovono censure di merito alla consulenza effettuata in grado di appello, inammissibili come detto supra in questa sede. Risulta ampiamente e congruamente motivata l’esclusione dell’incidenza delle condizioni di lavoro nel determinare la malattia sofferta dal ricorrente.
Con il terzo motivo si allega l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. L’INAIL aveva contestato genericamente le circostanze di fatto relative allo svolgimento dell’attività lavorativa (tipo di lavoro, numero di missioni, utilizzo di mezzi), che quindi dovevano essere considerate accertate così come riportate dal ricorrente. Su detta eccezione la Corte di appello non si era pronunciata.
Il motivo è infondato. L’allegazione è generica e non documentata in quanto non si indica nel motivo come l’INAIL si sia difesa in primo grado, se la doglianza oggi proposta in cassazione sia stata tempestivamente fatta valere in primo grado e come sia stata riproposta in appello. In ogni caso gravava sul B.G. l’onere di dimostrare che le condizioni di lavoro avessero causato la malattia denunciata e quindi anche una contestazione generica (peraltro non dimostrata al motivo) da parte dell’INAIL sulla genesi lavorativa della malattia di cui è processo appare idonea a determinare quegli accertamenti di merito che risultano essere stati effettuati sulle effettive condizioni di lavoro sofferte dal ricorrente.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Nulla sulle spese tenuto conto della natura della controversia e dell’anno di presentazione del ricorso in prime cure.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2021, n. 19532 - In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciatale in cassazione, della sentenza che abbia…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21301 - Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie dell'assicurato, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 maggio 2019, n. 14414 - Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 febbraio 2022, n. 4164 - L'obbligo di comunicare informazioni esatte tutela l'affidamento che l'assicurato ripone nella correttezza delle informazioni stesse e genera responsabilità quando sulla base delle stesse…
- INPS - Messaggio 18 ottobre 2021, n. 3531 - odici contratto all’interno del flusso Uniemens. Aggiornamento da novembre 2021
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2022, n. 958 - A norma dell'art. 52 d.P.R. n. 1124 del 1965, "l'assicurato è tenuto a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…