Corte di Cassazione sentenza n. 3532 del 13 febbraio 2013
LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – ESTINZIONE DEL RAPPORTO – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE – CARATTERE RELATIVO – DILAZIONE DELLA CONTESTAZIONE FINO ALLA CERTEZZA DELL’ILLECITO DA CONTESTARE – LEGITTIMITÀ – ESCLUSIONE
massima
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Il principio della immediatezza della contestazione, nell’ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l’imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.I. s.p.a., con lettera del 12.3.99, intimava il licenziamento al proprio dipendente L.D., per aver indebitamente ed illecitamente trattenuto importi relativi ai contrassegni di numerosi pacchi regolarmente consegnati ai destinatari nonché per assenza ingiustificata dal posto di lavoro successivamente al periodo di malattia terminato il 12.8.98.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro dichiarava la illegittimità del detto licenziamento, ordinando a P.I. di reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro con la condanna al risarcimento del danno pari a tutte le mensilità maturate dal licenziamento fino alla reintegra.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza del 24 settembre 2007, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: a) riguardo al primo addebito, il licenziamento risultava intempestivo,essendo stato intimato ad oltre sette anni dai fatti contestati e dopo che nell’immediatezza degli stessi la società aveva disposto il trasferimento del L.D. ad attività non comportanti maneggio di denaro, così dimostrando, quindi, di voler adottare una linea disciplinare conservativa del rapporto di lavoro, ciò anche in considerazione del fatto che il dipendente aveva ammesso, da subito, agli ispettori della società l’addebito sicché non vi era alcuna ragione di attendere l’esito del procedimento penale iniziato a suo carico; b) quanto al secondo addebito, relativo all’ingiustificata assenza del L.D., dalla istruttoria era emerso che quest’ultimo aveva inoltrato in data 14.8.98 missiva contenente la richiesta di mesi 4 di congedo straordinario non retribuito, lettera che inizialmente era andata smarrita dalla società ma, poi, successivamente e, comunque, prima dell’irrogazione del licenziamento, era stata recapitata al competente ufficio. In sentenza si evidenziava, altresì, che non vi era agli atti alcuna allegazione o riscontro in merito alla circostanza dello stato di detenzione del L.D. che avrebbe potuto indurre la società ad altre scelte di recesso, non azionate nel giudizio, e perciò estranee allo stesso.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso le P.I. s.p.a. affidato a due motivi.
Il L.D. è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.7 L n. 300/1970 con riguardo alla ritenuta mancanza di immediatezza della contestazione disciplinare rispetto all’accadimento dei fatti.
Si assume che non era condivisibile l’affermazione della Corte di merito relativa al fatto che, avendo nell’immediatezza dei fatti il L.D. reso piena confessione in ordine agli addebiti, era stato del tutto inutile attendere l’esito del giudizio penale prima di inviare la lettera di contestazione disciplinare. Secondo la ricorrente, infatti, quando il fatto oggetto dell’addebito disciplinare rileva anche su quello penale, la compatibilità fra il principio della immediatezza della contestazione e l’intervallo necessario all’accertamento della condotta del lavoratore ed alle adeguate valutazione di questa deve portare ad escludere che incorra nella violazione di detto principio il datore di lavoro che scelga di attendere l’esito degli accertamenti svolti in sede penale. Viene formulato quesito di diritto.
Il motivo è infondato oltre che generico rispetto alle motivazioni addotte dalla Corte.
In merito alla esatta portata del principio della immediatezza della contestazione disciplinare desumibile dal disposto dell’art. 7 della L. 20 maggio 1970 n. 300, questa Corte ha avuto modo di affermare che detto principio, nell’ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l’imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, (v. fra le molte, Cass. 18/01/2007 n. 1101; Cass. 12 maggio 2005 n. 9955; Cass. 13 giugno 2006 n. 13621).
Tale insegnamento correttamente è stato applicato dalla Corte di merito al caso in esame in cui il L.D., in sede ispettiva, immediatamente ammise gli addebiti sicché la società sin da tale momento era in possesso di tutti gli elementi per decidere se procedere alla contestazione disciplinare degli stessi e, quindi, di valutare la sanzione disciplinare da irrogare senza alcuna necessità di attendere l’esito delle indagini svolte in sede penale.
L’aver lasciato trascorrere un lasso di tempo così ampio – circa sette anni – prima di procedere al licenziamento – e l’essersi limitata, nell’immediato, a trasferire il dipendente ad altro incarico sono comportamenti della società che correttamente la Corte di merito ha valutato come idonei a generare nel lavoratore la convinzione che il datore di lavoro avesse inteso adottare una “linea disciplinare conservativa del rapporto. Ciò in linea con il rilievo il rispetto del principio di immediatezza va valutato anche in relazione alle clausole generali di correttezza e buona fede, onde evitare la frustrazione del giusto affidamento, che – in dipendenza della contestazione non immediata, appunto – il prestatore possa ragionevolmente ricavare circa la scelta del datore di lavoro di non esercitare il proprio potere disciplinare, che ne costituisce, infatti, una facoltà e non già un obbligo (in tal senso vedi, Cass. n. 18155 del 2006, in motivazione; Cass. n. 16754/2003).
In relazione a tale argomentazione pure utilizzata nell’impugnata sentenza il motivo non muove alcuna censura.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2105 c.c. in quanto la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi su un aspetto, quello della buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto di lavoro, che imponeva al dipendente di comunicare alla società il suo stato di detenzione limitandosi a valutare solo il tema della ricezione della richiesta di congedo avanzata dal L.D. mentre era in stato di detenzione.
Tale censura è inconferente in quanto non tiene conto della motivazione della Corte di Appello la quale aveva rilevato che non vi era stata alcuna allegazione né era stato fornito alcun riscontro alla circostanza relativa allo stato di detenzione del L.D..
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo rimasto il L.D. intimato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; nulla per le spese.
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