Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare nell’ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l’imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza.
Il rispetto del principio di immediatezza va valutato anche in relazione alle clausole generali di correttezza e buona fede, onde evitare la frustrazione del giusto affidamento, che – in dipendenza della contestazione non immediata – il prestatore possa ragionevolmente ricavare circa la scelta del datore di lavoro di non esercitare il proprio potere disciplinare, che ne costituisce, infatti, una facoltà e non già un obbligo.
Una società datrice di lavoro intimava il licenziamento al proprio dipendente per aver indebitamente ed illecitamente trattenuto importi relativi ai contrassegni di numerosi pacchi regolarmente consegnati ai destinatari nonché per assenza ingiustificata dal posto di lavoro successivamente ad un periodo di malattia.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava l’illegittimità del detto licenziamento, ordinando alla società di reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro con la conseguente condanna al risarcimento del danno.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Roma sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
a) riguardo al primo addebito, il licenziamento risultava intempestivo, essendo stato intimato ad oltre sette anni dai fatti contestati e dopo che, nell’immediatezza degli stessi, la società aveva disposto il trasferimento del dipendente ad attività non comportanti maneggio di denaro;
b) quanto al secondo addebito, relativo all’ingiustificata assenza del dipendente, dall’istruttoria era emerso che quest’ultimo aveva inoltrato una missiva contenente la richiesta di quattro mesi di congedo straordinario non retribuito, lettera che inizialmente era andata smarrita dalla società ma, poi, successivamente e, comunque, prima dell’irrogazione del licenziamento, era stata recapitata al competente ufficio.
La società ricorreva, pertanto, per Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori con riguardo alla ritenuta mancanza di immediatezza della contestazione disciplinare rispetto all’accadimento dei fatti. La società assumeva di non condividere l’affermazione della Corte di merito relativa al fatto che, avendo nell’immediatezza dei fatti il lavoratore reso piena confessione in ordine agli addebiti, era stato del tutto inutile attendere l’esito del giudizio penale prima di inviare la lettera di contestazione disciplinare.
La Suprema Corte ha rigettato tale motivo, osservando che, in merito all’esatta portata del principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare desumibile dal disposto dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, secondo la giurisprudenza consolidata, detto principio, nell’ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l’imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza (Cass. 18 gennaio 2007, n. 1101; Cass. 12 maggio 2005, n. 9955; Cass. 13 giugno 2006, n. 13621).
Tale insegnamento, secondo la Corte, è stato correttamente applicato dalla Corte d’appello al caso in esame, avendo il lavoratore immediatamente ammesso, in sede ispettiva, gli addebiti, sicché la società, sin da tale momento, era in possesso di tutti gli elementi per decidere se procedere alla contestazione disciplinare degli stessi e, quindi, di valutare la sanzione disciplinare da irrogare, senza alcuna necessità di attendere l’esito delle indagini svolte in sede penale.
Secondo la Suprema Corte, l’aver lasciato trascorrere un lasso di tempo così ampio – circa sette anni – prima di procedere al licenziamento – e l’essersi limitata, nell’immediato, a trasferire il dipendente ad altro incarico, sono comportamenti della società che correttamente la Corte di merito ha valutato come idonei a generare nel lavoratore la convinzione che il datore di lavoro avesse inteso adottare una linea disciplinare conservativa del rapporto. Ciò in linea con il principio che il rispetto del principio di immediatezza va valutato anche in relazione alle clausole generali di correttezza e buona fede, onde evitare la frustrazione del giusto affidamento, che – in dipendenza della contestazione non immediata, appunto – il prestatore possa ragionevolmente ricavare circa la scelta del datore di lavoro di non esercitare il proprio potere disciplinare, che ne costituisce, infatti, una facoltà e non già un obbligo (Cass. 10 agosto 2006, n. 18155; Cass. 7 novembre 2003, n. 16754).
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