Corte di Cassazione sentenza n. 3551 del 07 marzo 2012
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE – SUCCESSIONE DEI CONTRATTI – CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO – PRESUNZIONE LEGALE – OPERATIVITÀ – PRESUPPOSTI – “ASSUNZIONE DEL LAVORATORE” – NOZIONE
massima della sentenza
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In tema di contratto di lavoro a termine, l’art. 5, terzo comma, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, dispone che “qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’art. 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato”. Il concetto di “assunzione” – in relazione al quale occorre valutare l’operatività della presunzione legale – indica, nel suo significato tecnico-giuridico, l’insorgenza della reciproca obbligazione delle parti di dar corso ad un rapporto di lavoro e coincide temporalmente con il perfezionamento del negozio. Con quest’ultimo, infatti, le parti stabiliscono, fra l’altro, la durata della prestazione lavorativa, potendo fissarne il termine iniziale in data coincidente con la sua conclusione o, eventualmente, successiva, ma senza che ciò influisca sulla individuazione del momento della stipulazione, necessariamente coincidente, data la natura consensuale del contratto di lavoro, con quello dell’incontro delle reciproche volontà negoziali. Ora, nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il reale significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l’esame complessivo del testo, della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Ne discende che si deve individuare nel momento della conclusione del nuovo contratto a termine, piuttosto che in quello successivo dell’inizio della prestazione lavorativa, il dato temporale rilevante al fine del riscontro della presunzione legale circa la natura a tempo indeterminato del rapporto lavorativo.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.7 – 20.8.2009 la Corte d’Appello di Ancona, per quanto ancora qui rileva, confermò la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato, in applicazione dell’art. 5, comma 3, dl.vo n. 368/01, che il contratto stipulato fra la C. spa e S.A. in data 13.1.2006, con decorrenza dal 23.1.2006 e successivo ad altro contratto a termine fra le stesse parti scaduto il 31.12.2005, era a tempo indeterminato ed ancora in corso.
A sostegno del decisum, la Corte territoriale osservò che l’interpretazione della locuzione “venga riassunto”, contenuta nell’art. 5, comma 3, dl.vo n. 368/01, doveva essere fatta:
– in primo luogo, sulla base del dato letterale, in cui il termine “riassunzione” significa, in senso tecnico – giuridico, stipulazione di un contratto di lavoro vincolante per entrambe le parti, con il quale, appunto, le stesse si obbligano reciprocamente ad eseguire un rapporto di lavoro, e in base al quale tale obbligo è già vigente anche se l’esecuzione delle rispettive prestazione è differita;
– in secondo luogo sulla base della ratio della normativa, che considera legittimo il contratto a tempo determinato quando le esigenze – di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, secondo la lettera dell’art. 1 del medesimo dl.vo n. 368/01 – del datore di lavoro hanno natura temporanea e non costante e continuativa, e che, con il prevedere un intervallo minimo di tempo fra un contratto e l’altro, istituisce una presunzione di inesistenza di tale temporaneità, e quindi di illegittimità della apposizione del termine, quando l’intervallo temporale è inferiore; con la conseguenza che la stipulazione di un contratto di lavoro a termine con lo stesso soggetto prima che siano decorsi 20 giorni dalla scadenza di quello precedente (di durata, come nel caso, superiore a sei mesi) fa presumere che la necessità della stessa prestazione del medesimo dipendente sia continuativa e non legata ad una situazione contingente di durata limitata; peraltro il differimento di pochi giorni dell’esecuzione della prestazione non contrasta tale presunzione, perché il fatto che il datore abbia avvertito la necessità di obbligare il lavoratore prima dell’inizio effettivo del lavoro rivela che la “necessità economica” di quel collaboratore – utilizzato per lo stesso lavoro fino a pochi giorni prima e da oltre sei mesi – era già presente e nota fin dal momento della stipulazione. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la C. spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L’intimato S.A. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 5, comma 3, dl.vo n. 368/01; art. 12 preleggi), assumendo che l’art. 5, comma 3, dl.vo n. 368/01 deve essere interpretato nel senso che il momento della “riassunzione” – in relazione al quale valutare l’operatività della presunzione legale – non può essere individuato nel momento della sottoscrizione del successivo contratto, bensì in quello della decorrenza dell’effettiva esigibilità della nuova prestazione di lavoro.
2. Giova precisare che la disposizione della cui interpretazione si controverte prevede che “Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato”. Viene quindi in rilievo il concetto di “assunzione”, che, nel suo significato tecnico giuridico indica l’insorgenza della reciproca obbligazione delle parti di dar corso ad un rapporto di lavoro e che, pertanto, coincide temporalmente con il perfezionamento del negozio.
Con tale negozio le parti stabiliscono, fra l’altro, la durata della prestazione lavorativa, potendo fissarne il termine iniziale in data coincidente con la sua conclusione o, eventualmente, successiva, ma senza che ciò influisca sulla individuazione del momento della stipulazione, necessariamente coincidente, data la natura consensuale del contratto di lavoro, con quello dell’incontro delle reciproche volontà negoziali.
3. Secondo l’orientamento di questa Corte, nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l’esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore (cfr, Cass., n. 5128/2001; nonché, in applicazione di tali principi, ex plurimis, Cass., nn. 12081/2003; 3382/2009; 12136/2011).
Ne discende che correttamente la Corte territoriale ha individuato nel momento della conclusione del nuovo contratto a termine, piuttosto che in quello successivo dell’inizio della prestazione lavorativa, il dato temporale rilevante al fine del riscontro della presunzione legale circa la natura a tempo indeterminato del rapporto lavorativo.
Nel caso di specie, peraltro, neppure può ravvisarsi una divergenza tra il significato testuale della norma e la sua ratio, risultando condivisibile l’individuazione di quest’ultima nei termini ritenuti dalla sentenza impugnata, quali diffusamente ricordati nello storico di lite.
4. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 50,00, oltre ad euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.
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