CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE III – SENTENZA 28 GENNAIO 2014, N. 3705
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bergamo ha assolto (OMISSIS), quale amministratore della ” (OMISSIS)” dal reato Decreto Legge n. 463 del 1983, ex articolo 2, comma 1 bis, di omesso versamento delle ritenute previdenziali perche’ il fatto non costituisce reato.
2. Ha proposto ricorso per saltum il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Brescia contestando la erronea applicazione dell’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge suddetto. Premesso che il Tribunale e’ pervenuto ad assolvere l’imputato ritenendo escluso l’elemento soggettivo del reato atteso che nel periodo in contestazione la societa’ di cui egli era amministratore versava in gravi difficolta’ finanziarie poi culminate nel fallimento della societa’ intervenuto, successivamente al mancato versamento, in data 30 marzo 2010, rileva come, sulla base della costante giurisprudenza di legittimita’, il reato di omesso versamento delle ritenute sia caratterizzato da dolo generico ed integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando che l’agente tenuto al versamento attraversi una fase di criticita’ e destini risorse finanziarie per fare fronte a debiti ritenuti piu’ urgenti.
2. Ha proposto ricorso per saltum il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Brescia contestando la erronea applicazione dell’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge suddetto. Premesso che il Tribunale e’ pervenuto ad assolvere l’imputato ritenendo escluso l’elemento soggettivo del reato atteso che nel periodo in contestazione la societa’ di cui egli era amministratore versava in gravi difficolta’ finanziarie poi culminate nel fallimento della societa’ intervenuto, successivamente al mancato versamento, in data 30 marzo 2010, rileva come, sulla base della costante giurisprudenza di legittimita’, il reato di omesso versamento delle ritenute sia caratterizzato da dolo generico ed integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando che l’agente tenuto al versamento attraversi una fase di criticita’ e destini risorse finanziarie per fare fronte a debiti ritenuti piu’ urgenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato.
Come gia’ affermato da questa Corte, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e’ integrato, siccome e’ a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicche’ non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticita’ e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti piu’ urgenti (Sez. 3, n. 29975 del 21/06/2011, Libutti, non massimata; Sez. 3, n. 20845 del 28/04/2011, Cannarile, non massimata; Sez. 3, n. Sez. 3, n. 13100 del 19/01/2011, Biglia, Rv. 249917; Sez. 3, n. 11962 del 16/07/1999, Rigoni, Rv. 214627). Si e’ in particolare specificato che il reato e’ configurabile anche nel caso in cui si accerti l’esistenza del successivo stato di insolvenza dell’imprenditore, in quanto e’ onere di quest’ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all’obbligo del versamento delle ritenute, anche se cio’ possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni medesime (Sez. 3, n. 38269 del 25/09/2007, Tafuro, Rv. 237827; Sez. 3, n. 33945 del 05/07/2001, Castellotti, Rv. 219989).
Invero la legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l’importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all’Erario quale sostituto del soggetto obbligato.
Come gia’ affermato da questa Corte, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e’ integrato, siccome e’ a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicche’ non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticita’ e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti piu’ urgenti (Sez. 3, n. 29975 del 21/06/2011, Libutti, non massimata; Sez. 3, n. 20845 del 28/04/2011, Cannarile, non massimata; Sez. 3, n. Sez. 3, n. 13100 del 19/01/2011, Biglia, Rv. 249917; Sez. 3, n. 11962 del 16/07/1999, Rigoni, Rv. 214627). Si e’ in particolare specificato che il reato e’ configurabile anche nel caso in cui si accerti l’esistenza del successivo stato di insolvenza dell’imprenditore, in quanto e’ onere di quest’ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all’obbligo del versamento delle ritenute, anche se cio’ possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni medesime (Sez. 3, n. 38269 del 25/09/2007, Tafuro, Rv. 237827; Sez. 3, n. 33945 del 05/07/2001, Castellotti, Rv. 219989).
Invero la legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l’importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all’Erario quale sostituto del soggetto obbligato.
In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui e’ vincolato al pagamento delle retribuzioni. La conclusione che se ne trae e’ che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all’Inps, cosi’ come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte.
Si e’, percio’, ritenuto che anche il sopravvenuto fallimento dell’agente non e’ sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo obbligo del sostituto quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere il proprio obbligo, anche se cio’ dovesse comportare l’impossibilita’ di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 141 del 15/02/1996, Profili, Rv. 203783) e, inoltre, che quando l’imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non puo’ addurre a propria discolpa l’assenza dell’elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico (cfr., tra le tante, con riferimento all’omesso versamento di ritenute d’acconto, Sez. 3, n. 7099 del 05/05/1994, Serafini, Rv. 198155; Sez. 3, n. 3512 del 17/01/1994, D’Anna, Rv. 196977; Sez. 3, n. 11032 del 21/10/1993, Parrotto, Rv. 195938; Sez. 3, n. 11608 del 11/11/1993, Annibal, Rv. 195904; Sez. 3, n. 10579 del 06/10/1993, P.M. in proc. Dini, Rv. 195872; Sez. 3, n. 2605 del 19/01/1991, Bacchi, Rv. 186488; Sez. 3, n. 942/91 del 26/11/1990, Bergamo, Rv. 186257).
In definitiva, a fronte della contestualita’ e della indefettibilita’ del sorgere dell’obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l’impossibilita’ di adempiere l’obbligazione dovendo, la punibilita’ della condotta, essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all’Istituto (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non puo’ ipotizzarsi l’impossibilita’ di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidita’ della societa’ rappresentata (cfr., sia pure con riferimento all’omesso versamento di ritenute da parte del sostituto d’imposta, Sez. 3, n. 11459 del 19/09/1995, Rossi, Rv. 203018).
Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata ha invece escluso il dolo sul solo presupposto delle gravi difficolta’ economiche comprovate dai procedimenti per decreto ingiuntivo e dai protesti subiti dalla societa’ amministrata dall’imputato tali da condurre successivamente al fallimento, senza che risulti esposto alcun altro elemento che consenta, alla luce dei principi appena ricordati, di ritenere motivatamente escluso l’elemento soggettivo.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia ex articolo 569 c.p.p., comma 4, quale giudice competente per l’appello.
In definitiva, a fronte della contestualita’ e della indefettibilita’ del sorgere dell’obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l’impossibilita’ di adempiere l’obbligazione dovendo, la punibilita’ della condotta, essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all’Istituto (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non puo’ ipotizzarsi l’impossibilita’ di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidita’ della societa’ rappresentata (cfr., sia pure con riferimento all’omesso versamento di ritenute da parte del sostituto d’imposta, Sez. 3, n. 11459 del 19/09/1995, Rossi, Rv. 203018).
Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata ha invece escluso il dolo sul solo presupposto delle gravi difficolta’ economiche comprovate dai procedimenti per decreto ingiuntivo e dai protesti subiti dalla societa’ amministrata dall’imputato tali da condurre successivamente al fallimento, senza che risulti esposto alcun altro elemento che consenta, alla luce dei principi appena ricordati, di ritenere motivatamente escluso l’elemento soggettivo.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia ex articolo 569 c.p.p., comma 4, quale giudice competente per l’appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia.
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