Corte di Cassazione sentenza n. 3776 del 15 febbraio 2011
IMPOSTA DI SUCCESSIONE – AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – SOSPENSIONE – IMPUGNAZIONE – TERMINI
massima
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L’applicazione della sospensione dei termini contemplata dalla L. n. 289 del 2002 deve essere considerata agli effetti dell’ordinaria operatività della sospensione feriale (L. n. 742 del 1969), e pertanto risulta tempestiva l’impugnazione proposta entro il termine “lungo” dal deposito della sentenza con decorrenza dal 2 giugno 2004
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Svolgimento del processo e Motivi della decisione
La Corre:
Considerato che nel ricorso iscritto al n.7163/2008 R.G. è stata depositata la seguente relazione:
“1 – È chiesta la cassazione della sentenza n. 130/43/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 43, il 23.05.2006 e DEPOSITATA il 31 gennaio 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia Entrate, in quanto proposto dopo la scadenza del prescritto termine annuale.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione, è affidato ad unico mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6.
3 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.
4 – La questione posta dal ricorso con i preliminari motivi di rito va esaminata e decisa alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. nn. 22891/2005, 21779/2005) secondo cui in applicazione delle L. n. 289 del 2002, e L. n. 742 del 1969, i termini di impugnazione sono rimasti sospesi nei periodi considerati e, segnatamente, per quanto interessa in questa sede, dall’01 gennaio 2003 all’01 giugno 2004, ragion per cui, nel caso, – in cui il deposito della sentenza di primo grado era avvenuto il 24.09.2003 – deve ritenersi tempestiva la proposizione dell’appello, avvenuta il 13 luglio 2005, iniziando a decorrere il termine lungo di un anno e 46 giorni dal 02 giugno 2004.
5 – Pertanto, si è dell’avviso che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti causa;
Considerato che in esito alla discussione, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che, alla relativa stregua, l’impugnazione vada accolta e, per l’effetto, cassa l’impugnata decisione; Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congniamente ; Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
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