Corte di Cassazione sentenza n. 382 del 9 gennaio 2013
TRIBUTI – IRAP – PROFESSIONISTA CHE SVOLGE ATTIVITA’ PER UNO STUDIO ASSOCIATO – RIMBORSO – SUSSISTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’ Avv. F.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 103/35/10 del 26 luglio 2010 che accoglieva l’appello dell’Ufficio affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente all’anno 2003.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che il giudice di merito ha accertato che l’Avv.to R. non faceva parte di uno studio associato ma soltanto svolgeva attività per conto di uno studio associato. Ha però ritenuto che il contribuente disponesse di una propria autonoma struttura sufficientemente articolata e complessa da determinare la soggezione ad IRAP. A tal fine il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per la sottoposizione ad imposta l’esistenza spese per € 8.869, cifra che non appare però adeguata a determinare l’esistenza di una struttura organizzata che possa cagionare un significativo maggior reddito del contribuente. Specie se si tiene conto che non compaiono esborsi per personale dipendente; mentre oltre 2000 euro sono stati spesi per “prestazioni alberghiere.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.