La Corte
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. La X s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. (…), depositata il (…), con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente per carente versamento dell’Irpeg dichiarate per il 1998.
Il giudice a quo ha accertato che “dalla documentazione fornita dall’Agenzia risulta che l’attestazione di invio di dichiarazione con il servizio telematico (ricevuta dell’1/10/1999) riporta un imponibile ai fini Irpeg di Lire 191.973.000 con conseguente imposta dovuta di Lire 70.885.000, invece dell’importo di Lire 19.325.000 che sarebbe quello dovuto secondo la ricorrente. D’altra parte anche dai documenti allegati alla costituzione in giudizio dell’appellata, risulta una attestazione di invio telematico dell’1/10/1999 con numero di protocollo (…) identico a quello fornito dall’Ufficio e portante i medesimi importi. La tesi della contribuente (ovvero di un errore materiale dell’Ufficio) è quindi smentita. L’Ufficio si è quindi limitato ad iscrivere a ruolo la differenza tra quanto indicato dalla contribuente nella dichiarazione e quanto effettivamente da lei versato. A questo punto era la contribuente che avrebbe dovuto eventualmente dimostrare un proprio errore, per esempio in sede di trasmissione, e chiedere conseguentemente alla Commissione di recepire le rettifiche del caso”.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, nonché vizio di motivazione, e chiede se sussistano tali violazioni per avere il giudice d’appello ritenuto legittima “la procedura di iscrizione a ruolo operata dall’Amministrazione avendo valutato i soli dati reddituali ai fini Irpeg risultanti dalla ricevuta di invio telematico della dichiarazione dei redditi Unico 1998, in luogo dei dati reddituali contenuti all’interno della dichiarazione (…) che non risulta essere stata presa in considerazione ai fini del decidere”; quanto al vizio di motivazione si deduce che la Ctr “ha fatto assumere alla ricevuta-attestazione di invio telematico valore probatorio di riferimento dei redditi dichiarati dal contribuente, omettendo di esaminare la dichiarazione dei redditi nella sua integralità ed omettendo di valutare che la dichiarazione dei redditi reca al suo interno valori differenti da quelli risultanti dalla ricevuta di invio telematico”.
Il ricorso appare infondato.
Il giudice di merito ha basato la decisione su un accertamento di fatto congruamente motivato (sopra riportato), sottolineando che la contribuente non aveva fornito elementi probatori atti a consentire la rettifica dell’eventuale errore; ne consegue che le censure articolare in questa sede si risolvono in doglianze generiche, prive di autosufficienza e di elementi fattuali idonei a porre questa Corte in condizione di valutarne la decisività e fondatezza.
In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che, peraltro, ritiene opportuno osservare, in termini di diritto, che, con la procedura di presentazione della dichiarazione in via telematica, prevista dall’art. 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, diversamente dal sistema cartaceo (per il quale vi è una dichiarazione distinta dalla prova del suo invio o della sua presentazione all’Ufficio), la dichiarazione e la sua presentazione costituiscono un unico, complesso, atto che viene ad esistenza giuridica soltanto con l’invio da parte del contribuente: ne consegue che questi non può addurre dati diversi desunti da una propria dichiarazione cartacea (salvo il caso, ovviamente diverso e nella specie neppure adombrato, di errore compiuto dallo stesso contribuente nel formare ed inviare la dichiarazione, eventualmente emendabile secondo le regole generali), poiché tale dichiarazione cartacea è irrilevante, non costituendo copia della dichiarazione presentata all’Ufficio, in quanto l’elaborazione telematica attribuisce certezza (superabile solo con rigorosa prova contraria attinente al sistema informatico di trasmissione dei dati) della conformità del file (contenente la dichiarazione) giunto all’amministrazione a quello inviato dal contribuente;
che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 3000 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

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