Corte di Cassazione sentenza n. 3907 del 12 marzo 2012
IVA – RIMBORSO – CIRCOLARI MINISTERIALI – DOCUMENTI DI PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE VINCOLANTI PER I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE
massima
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Le circolari ministeriali e i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate sono vincolanti per i concessionari della riscossione. Il valore meramente ricognitorio di diritti e obblighi, normalmente ricollegabile all’interpretazione ministeriale, non esclude la possibilità di attribuire, nella specie, valore determinante alla circolare, tenuto conto della posizione di soggezione del concessionaria che, in quanto vincolato al rispetto delle direttive e istruzioni impartite dall’Amministrazione, non poteva discostarsi dalle circolari amministrative che fino a quel momento avevano negato il diritto al rimborso.
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FATTO E DIRITTO
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
“La società Equitalia Emilia Nord spa, già concessionaria per la riscossione dei contributi dovuti al Consorzio della bonifica parmense, ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha negato il suo diritto al rimborso – limitatamente alle somme versate prima del 14.6.97 – dell’IVA versata sugli aggi esattoriali percepiti per la riscossione dei contributi consortili negli anni dal 1990 al 1998; IVA non dovuta, ai sensi dell’art. 10, n. 5, D.P.R. 633/72, in considerazione della natura tributaria dei contributi consortili, come riconosciuto dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 52/E del 26.2.99.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione sull’assunto della tardività – in relazione alle somme versate prima del 14.6.97 – della istanza di rimborso, avanzata il 14.6.99, in considerazione del termine di decadenza di due anni dalla data del pagamento stabilito dall’art. 21 D.Lgs. 546/92.
Con l’unico motivo di ricorso Equitalia Emilia Nord spa deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 D.Lgs. 546/92, 32 D.P.R. 43/98, 11 e 53 D.Lgs. 112/99 e 10 L. 212/2000, affermando che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale ha ancorato la decorrenza del termine di cui art. 21 D.Lgs. 546/92 alla data dei pagamenti, mentre avrebbe dovuto far decorrere detto termine dalla data della circolare n. 52/E del 26.2.99, in relazione alla quale l’istanza di rimborso era pienamente tempestiva.
L’Agenzia si è costituita con controricorso.
Il ricorso appare manifestamente fondato.
L’assunto della Commissione Tributaria Regionale (e dell’Agenzia delle Entrate) secondo cui la decorrenza del termine di cui all’art. 21 D.Lgs. 546/92 non può ancorarsi alla data di emanazione di risoluzioni dell’amministrazione finanziaria interpretative della normativa, essendo tali risoluzioni inidonee a costituire un diritto prima insussistente, è certamente corretto in linea generale e ha trovato plurime conferme nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze 11020/97, 813/05 e, proprio in un caso analogo a quello ora in esame, 7271/09). Tale principio, tuttavia, pur astrattamente condivisibile, va dimensionato sulle singole fattispecie di rimborso, in relazione alle modalità di formazione dei titoli abilitanti a far valere i relativi diritti e ai soggetti che ne sono destinatari. Per quanto qui in particolare interessa, esso non può essere applicato trascurando la peculiarità della posizione di soggezione del concessionario, che, in quanto vincolato al rispetto delle direttive ed istruzioni impartite dall’Amministrazione, non può discostarsi dalle circolari amministrative.
Appare quindi applicabile nella specie la massima fissata da Cass. 19623/09 (non contraddetta da altre successive e a cui si ritiene debba darsi conferma e seguito) secondo cui ai fini del rimborso dell’IVA indebitamente versata sugli aggi corrisposti agl’istituti di credito concessionari del servizio di riscossione dei contributi di bonifica, trova applicazione, in mancanza di una disciplina specifica, il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale decorre non già dalla data del versamento dell’imposta, ma dall’emanazione della circolare n. 52/E del 1999, con cui l’Amministrazione finanziaria, prendendo atto dell’orientamento consolidatosi in giurisprudenza, ha riconosciuto la natura tributaria dei contributi consortili, con la conseguente applicabilità agli aggi dell’esenzione prevista dall’art. 10 n. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: il valore meramente ricognitorio di diritti ed obblighi, normalmente ricollegabile all’interpretazione ministeriale, non esclude infatti la possibilità di attribuire, nella specie, valore determinante alla circolare, tenuto conto della posizione di soggezione del concessionario, che, in quanto vincolato al rispetto delle direttive ed istruzioni impartite dall’Amministrazione, non poteva discostarsi dalle circolari amministrative che fino a quel momento avevano negato il diritto al rimborso.
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con l’accoglimento del ricorso”;
che la parte intimata è costituita, avendo depositato controricorso;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che nessuna delle parti ha depositato memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in altra composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
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