Corte di Cassazione sentenza n. 39327 del 2 novembre 2011
NULLITA’ E INESISTENZA – PROVVEDIMENTO SCRITTO A MANO CON GRAFIA ILLEGGIBILE – SENTENZA REDATTA A MANO
massima
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La sentenza redatta a mano è nulla solo se la grafia è illeggibile. Sulla problematica della illeggibilità della sentenza, scritta a mano dall’estensore, in giurisprudenza vi sono due orientamenti. Il primo orientamento giurisprudenziale – Cass. pen., Sez. VI, 26/01/2005, n. 9210 – stabilisce che la sentenza scritta a mano dall’estensore non determina alcuna nullità in quanto la parte interessata può richiedere in cancelleria copia conforme dattiloscritta, con la conseguenza che, ove si tratti di manoscritto effettivamente e assolutamente inintelligibile, è dal momento del rilascio della copia suddetta che decorre il termine per impugnare; invece, il secondo – Cass. pen., Sez. IV, 08/03/2005, n. 15396 – che ciò è nullo, per carenza assoluta di motivazione, se la grafia risulta assolutamente incomprensibile, mentre deve escludersi ogni ipotesi di invalidità qualora la grafia sia soltanto di non agevole lettura ovvero comporti una mera difficoltà di comprensione di alcune parole, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti. Invece, la sentenza in esame non aderisce a nessuno dei due orientamenti, ma stabilisce che l’asserita illeggibilità del provvedimento debba essere valutata caso per caso e apprezzata del giudice al fine di verificare se la incomprensione, anche parziale, del testo violi o meno il diritto di difesa dell’imputato.
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IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza in data 15.6.2011, confermava l’ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Milano, in data 26.4.011, di reiezione dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere in esecuzione della condanna pronunciata, nei confronti di M. B., dalla Corte di appello di Milano, con sentenza in data 4/4/2011, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione, per rapina aggravata ai danni dell’ agenzia della Banca di (…).
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’ imputato deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione della legge processuale penale per non avere la Corte territoriale rilevato la nullità dell’ordinanza, redatta a mano e con calligrafia illeggibile;
b) violazione e falsa applicazione della legge processuale penale per erronea applicazione del “giudicato cautelare” asseritamente formatosi sul punto, tanto più che tra gli argomenti posti a sostegno delta richiesta di sostituzione della misura cautelare vi erano l’ulteriore decorso del tempo (sei mesi dall’ultimo provvedimento in materia cautelare) e l’intervenuta sentenza di secondo grado che, pur confermando la responsabilità del ricorrente per i reati contestati, aveva, comunque, ridotto di un anno la pena inflitta in primo grado in ragione della non particolare gravità dell’azione criminosa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato,
1) Con riferimento agli effetti del provvedimento scritto a mano con grafia illeggibile, un orientamento di questa Corte ritiene che la leggibilità della sentenza, scritta a mano dall’estensore, non determina alcuna nullità in quanto la parte interessata può richiedere in cancelleria copia conforme dattiloscritta, con la conseguenza che, ove si tratti di manoscritto effettivamente e assolutamente inintelligibile, è dal momento del rilascio della copia suddetta che decorre il termine per impugnare (Sez. VI Sentenza n. 9210 del 26/0112005 Ud., dep. 09/03/2005 rv. 230948). Altro orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene, al contrario, che la sentenza scritta a mano dall’estensore è nulla, per carenza assoluta di motivazione, se la grafia risulta assolutamente incomprensibile, mentre deve escludersi ogni ipotesi di invalidità qualora la grafia sia soltanto di non agevole lettura ovvero comporti una mera difficoltà di comprensione di alcune parole, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti (Sez. 4, Sentenza n. 15396 del 08/03/2005 Ud., dep. 26/04/200 Rv 231325).
Ritiene questa Corte che l’asserita illeggibilità del provvedimento debba essere valutata caso per caso e apprezzata del giudice al fine di verificare se la incomprensione, anche parziale, del testo violi o meno il diritto di difesa dell’imputato.
Nella specie il Tribunale del riesame, con valutazione logica, incensurabile in sede di legittimità, pur rilevando che l’ordinanza risulta effettivamente scritta in maniera poco chiara, l’ha ritenuta, comunque, decifrabile, rilevando come lo stesso difensore abbia dato atto di aver, pur con difficoltà, compresa nei suoi tratti essenziali, contestandola nel merito.
Il motivo di ricorso va, quindi, disatteso.
2) Con riferimento al secondo motivo va rilevato che il Tribunale, pur avendo fatto riferimento al c.d. giudicato cautelare ha comunque, adeguatamente motivato in ordine alla questioni prospettate dal ricorrente.
Questa Corte ha ritenuto che ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa e, quindi, necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell’affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. II Sentenza n. 45213 del 08/11/2007 Cc. dep. 04.12.2007 rv. 238518).
Con riferimento al decorso del tempo, per altro limitato a pochi mesi, il Tribunale ha ritenuto che non è sintomatico di per sé di un ridimensionamento o della pericolosità sociale se non in presenza di fatti oggettivamente rappresentativi di un mutamento positivo della situazione cautelare.
Nella specie il Tribunale del riesame, pur avendo fatto riferimento alla cristallizzazione del ” giudicato cautelare”, ha, tuttavia, valutato, anche il decorso del tempo ritenendo che non abbia inciso sul giudizio di pericolosità sociale in mancanza di elementi concreti da cui desumere argomentazioni di valenza diversa.
Né il mero ridimensionamento del trattamento sanzionatorio può costituire indice di una ridotta pericolosità sociale, in quanto non può essere preclusa al Tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sulla idoneità della misura cautelare, la valutazione delle condizioni soggettive dell’indagato ai fini della conferma o meno del provvedimento custodiale, con riferimento alla situazione esistente al momento della nuova pronuncia, in mancanza di elementi concreti da cui desumere automaticamente la riduzione della pericolosità sociale.
Conclusivaniente il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen, con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale é detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1 ter, delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
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