Corte di Cassazione sentenza n. 3944 del  18 febbraio 2011 

IRPEF – DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI CONIUGI – SOLIDARIETA’ PER LE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE

massima

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Il fatto che la moglie non sappia che il marito utilizza il suo nome al fine di continuare, in modo occulto, l’esercizio della sua funzione imprenditoriale non costituisce un’esimente dall’obbligo del recupero delle somme non corrisposte al fisco. Ciò può costituire un diritto di rivalsa del coniuge nei confronti del marito, ma certo non comporta un’esimente fiscale da parte della stessa. Nell’ambito della dichiarazione congiunta dei redditi, la circostanza che uno dei coniugi sia all’oscuro dell’utilizzazione del proprio nome da parte dell’altro coniuge non costituisce esimente dall’obbligo del recupero delle somme non corrisposte al fisco, potendo peraltro costituire un diritto di rivalsa nei confronti dell’altro coniuge.

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CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

La vicenda oggetto del presente ricorso riguarda in via preliminare ed assorbente la validità della notifica di una cartella di pagamento notificata al marito titolare di fatto della ditta B.P. e C, poi dichiarata fallita, G.L., la quale assume di non essere stata mai messa al corrente del fatto che era stata nominata titolare della suddetta ditta, e di non avere mai ricevuto dal marito il suddetto avviso.

Avverso il suddetto atto proponeva ricorso G.L. affermando di non essere stata mai messa al corrente di essere stata nominata socio accomandante della suddetta ditta dal marito; e che, comunque, mai aveva avuto conoscenza delle notifica del suddetto atto.

Il ricorso era respinto sia dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, sia dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo sezione distaccata di Siracusa, in quanto la notifica del ricorso effettuata con consegna al marito della G.L. era perfettamente valida come stabilito dall’art. 139 c.p.c., comma 2.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso innanzi a questa Corte G.L. per il tramite del suo difensore.

Appare opportuno esaminare per primo il secondo motivo, con il quale è stato dedotto la violazione dell’art. 138 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. con riferimento all’art. 360 c.p.c.

Assume la difesa della ricorrente che la propria assistita nulla sapesse di essere stata nominata socia accomandataria della suddetta ditta dal marito che aveva falsificato più volte la sua firma in documenti della suddetta società, ed aveva inoltre comportato il fallimento della suddetta ditta senza che nulla sapesse al riguardo la moglie.

Anzi già in precedenza vi erano state altre notifiche a suo nome ricevute dal marito, senza che nulla le venisse detto al riguardo. Il motivo è infondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi L. 13 aprile 1977, n. 114, ex art. 17, e per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante; allo stesso modo, la pendenza del processo tra l’Amministrazione finanziaria ed il marito determina la sospensione di qualsiasi termine – di decadenza come di prescrizione – riguardo alla stessa moglie co-dichiarante”. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27005 del 21/12/2007). Ne consegue che nel caso di specie il fatto che la moglie non sapesse che il marito utilizzasse il suo nome al fine di continuare, in modo occulto, l’esercizio della sua funzione imprenditoriale non costituisce una esimente dall’obbligo del recupero delle somme non corrisposte al fisco.

Ciò può costituire – nel caso di specie – un diritto di rivalsa del coniuge nei confronti del marito, ma certamente non comporta una esimente fiscale da parte della stessa. Il fatto poi che il coniuge abbia approfittato all’insaputa del coniuge del nominativo della stessa, comporta che lo stesso debba risarcirla del danno subito, ma non certamente che la stessa debba essere esentata dalla prestazione tributaria.

Il rigetto di tale motivo rende di conseguenza irrilevanti gli altri motivi ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.