CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 settembre 2013, n. 39779
Sicurezza sul lavoro – Mancata adozione di adeguate impalcature in cantiere – Responsabilità – Verifiche
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale de L’Aquila dichiarò G.G. colpevole del reato di cui agli artt. 122 e 159, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, perché, in qualità di titolare di una impresa edile, non aveva adottato adeguate impalcature e ponteggi per i lavori eseguiti ad altezza superiore ai due metri, e lo aveva condannato alla pena di € 4.000,00 di ammenda.
Osservò il giudice che i dipendenti dell’imputato stavano lavorando alla posa in opera di pavimenti e rivestimenti al primo e secondo piano di un edificio in costruzione; che era irrilevante il fatto che l’imputato non era responsabile del montaggio della struttura dei ponteggi perché questa era al servizio di tutte le imprese operanti in cantiere; che quindi tutte le imprese che operavano ad una altezza superiore ai due metri dovevano controllarne l’adeguatezza.
L’imputato, a mezzo degli avv. ti S.C. e M.D.F., propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell’art. 122 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che la stessa sentenza afferma che gli operai dipendenti dal ricorrente stavano lavorando alla posa in opera di pavimenti e rivestimenti al primo e secondo piano di un edificio in costruzione. Pertanto non erano in alcun modo impegnati ad una altezza superiore ai due metri. La ditta dell’imputato doveva eseguire unicamente la posa in opera dei pavimenti e dei rivestimenti, quindi è erronea l’affermazione che tutte le ditte dovevano fare uso dei ponteggi. Lamenta poi che il giudice ha o-messo di accertare chi era il responsabile del ponteggio e della sicurezza nel cantiere. Del resto il coordinamento tra le varie stazioni appaltanti incombeva sul responsabile di cantiere e sul committente.
2) violazione dell’art. 159 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’art. 88 d.lgs. 3 agosto 2009, n, 106. Osserva che il fatto è stato commesso il 30 luglio 2009 sicché non era applicabile il nuovo testo dell’art. 159 e dovevano applicarsi le sanzioni previste dal testo originario. L’ammenda applicata è quindi eccessiva dovendo applicarsi la riduzione di un terzo per il rito, l’ammenda doveva essere determinata in € 3.333,00. Manca poi la motivazione sulla determinazione della pena in concreto e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione
Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
La sentenza impugnata – con la sua estremamente sintetica motivazione -ha fondato la dichiarazione di responsabilità penale dell’imputato esclusivamente sulla considerazione che la struttura dei ponteggi è posta comunque a servizio di tutte le imprese operanti nel cantiere. Risulta dalla sentenza che al momento della ispezione gli operai del ricorrente erano stati individuati impegnati in lavorazioni di posa in opera di pavimenti e rivestimenti all’interno del primo e secondo piano di un edificio in costruzione. Il giudice non spiega la ragione per la quale solo da questa circostanza ha dedotto che gli impiegati fossero impiegati ad una altezza superiore ai due metri e comunque che fossero impiegati sui ponteggi nella lavorazione esterna della palazzina. E nemmeno ha considerato l’eccezione che dalla documentazione acquisita risultava che l’imputato si era aggiudicato l’appalto per la realizzazione di sottomassi con materiali alleggeriti, tele antirumore, massetti in calcestruzzo, scale, pavimenti in pietra e rivestimenti in monocottura. In sostanza, dalla sentenza impugnata non emerge che gli operai in questione stessero sul ponteggio o ne facessero uso, punto sul quale una motivazione era necessaria in quanto l’appalto della ditta D.G. prevedeva appunto l’esecuzione di lavori di mattonatura all’interno degli appartamenti da eseguirsi a terra e non l’esecuzione di lavori in quota.
D’altra parte, la stessa sentenza impugnata ammette che il montaggio del ponteggio non era riconducibile al D.G.. Inoltre, non risultano essere stati individuati il responsabile dell’adeguatezza del ponteggio e i soggetti autorizzati a farne uso e non è spiegato perché la responsabilità non è stata posta in capo al responsabile di cantiere o al committente. Tanto più che il teste aveva dichiarato che sul cantiere erano presenti una decina di ditte. Il giudice quindi non poteva desumere la responsabilità penale solo dalla presunta disponibilità del ponteggio da parte di tutte le ditte operanti nel cantiere, quasi si trattasse di una responsabilità oggettiva, ma avrebbe dovuto verificare se in concreto i dipendenti dell’imputato utilizzassero nelle loro mansioni il ponteggio ed individuare il responsabile della sicurezza di cantiere.
Inoltre, il fatto è stato accertato il 30 luglio 2009 e conseguentemente il testo unico sulla sicurezza allora in vigore era il d.lgs. n. 81 del 2008. Non può trovare quindi applicazione la nuova formulazione dell’art. 159, così come modificato dall’art. 88 del D. Lgs.vo n. 106 del 2009, in quanto essa prevede un sistema sanzionatorio più grave e pertanto più sfavorevole al reo. Non risulta poi che la sentenza abbia tenuto conto della diminuzione di pena di un terzo per la scelta del rito.
Manca anche ogni motivazione sulla concedibilità delle attenuanti generiche.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale de L’Aquila, altro magistrato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale de L’Aquila.
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