Corte di Cassazione sentenza n. 4002 del 13 marzo 2012

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – IMPUGNAZIONE – APPELLO – COSTITUZIONE – MODALITA’ – TERMINI – PERENTORIETA’ – EFFETTI – ARTT. 16 E 22, D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546 – DIES A QUO – RICEZIONE

massima

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Il dies a quo dal quale computare il termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente in appello è quello della ricezione dell’atto da parte del destinatario e non della spedizione.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte;

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 199/41/09, la CTR della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caserta avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal Fallimento S. s.r.l. nei confronti dell’avviso di diniego di rimborso, relativamente all’IVA per l’anno 1995. Il giudice di appello riteneva, invero, inammissibile il gravame, poichè depositato (in data 27.1.09) oltre i trenta giorni dalla spedizione dell’atto (avvenuta il 23.12.08), in violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22.

Avverso la suddetta decisione della CTR della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, con i quali deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, e art. 22, nonché él’omessa o insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso, costituito dalla presunta intempestività della costituzione, nel giudizio di secondo grado, dell’Ufficio appellante.

Il ricorso, ad avviso del relatore, è manifestamente infondato.

Non può, invero, condividersi l’assunto dell’amministrazione, secondo la quale si sarebbe dovuto avere riguardo, per stabilire la tempestività, o meno, della costituzione in appello, non alla data di spedizione del ricorso, bensì a quella di ricezione dell’atto da parte del destinatario (28.12.08).

Va osservato, infatti, che la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, a tenore del quale “i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto” (Cass. 20262/04, 14246/07). Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, rileva che l’indirizzo menzionato nella suesposta relazione è stato, successivamente smentito da questa Corte in pronunce più recenti, alle quali ritiene di aderire, e secondo le quali ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente (cfr. Cass. 12815/08, 9173/11).

Di conseguenza, affermato il principio suesposto, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.