Corte di Cassazione sentenza n. 4026 del 14 marzo 2012
IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – SOPPRESSIONE DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI – DONAZIONE TRA CONGIUNTI – LE IMPOSTE IPOTECALI E CATASTALI VANNO VERSATE
massima
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Niente rimborso delle imposte ipotecarie e catastali versate in relazione all’atto di liberalità nei confronti dei congiunti: l’esenzione disposta dalla legge n. 383/2001 sulle successioni e sulle donazioni non si riferisce alle imposte ipotecarie e catastali. L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni non comporta anche l’esenzione da quelle ipotecaria e catastale, essendo diversi sia il fondamento dei tributi e sia le ragioni dell’esenzione. L’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 347/1990 mostra di “voler assoggettare comunque a tassazione il trasferimento dei beni, facendo alternativo ricorso, in ipotesi di esenzione di una delle imposte parametro, al valore virtuale che i beni vengono ad assumere nell’ambito dell’imposta parametro, indipendentemente dall’esenzione o dalla sua determinazione in maniera fissa”.
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Svolgimento del processo
Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto, opposto dall’Amministrazione Finanziaria, alla domanda, presentata il 24.05.2006, con la quale veniva chiesto il rimborso delle imposte proporzionali Ipotecaria e Catastale, pagate in data 12.04.2006, in sede di registrazione di atto di donazione di beni immobili in favore della moglie e dei figli.
L’adita CTP rigettava il ricorso e la CTR, pronunciando sull’appello del contribuente, confermava la decisione di primo grado, con argomentazione, sostanzialmente, adesiva, richiamando il disposto di legge e rilevando che le imposte pretese dovevano ritenersi dovute, in quanto risultavano solo parzialmente abolite le imposte di successione e donazione e non anche le imposte in questione il cui presupposto era altro e tuttavia sussisteva.
Con atto 23-26 febbraio 2010, il contribuente ha impugnato la decisione di appello, sulla base di un mezzo.
L’Agenzia, con controricorso notificato il 16-17 marzo 2010, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
Motivi della decisione
Il contribuente censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. 18 ottobre 2001, n. 383, artt. 13 e 14, nonché D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 2.
Deduce che in esito alla soppressione dell’imposta sulle successione e donazioni, disposta dalla L. n. 383 del 2001, è derivato un regime di esenzione assoluta dalle imposte sui trasferimenti e quindi anche dalle imposte ipotecaria e catastale, per gli atti di liberalità tra congiunti, quale quello in questione, permanendo l’assoggettamento alle ordinarie imposte sui trasferimenti nella sola ipotesi di negozio concluso tra estranei ed unicamente sulla quota superiore a 350 milioni di lire. La censura risulta infondata, in base all’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di estensione di agevolazioni tributarie, essendo stato deciso che l’esenzione dall’imposta (nel caso quella sulle successioni, prevista dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 12 e 13), non si comunica anche alle imposte ipotecaria e catastale, diversi essendo il fondamento dei tributi in questione e le ragioni dell’esenzione.
Nella circostanza è stato precisato che sebbene il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10, individuino la base imponibile dell’imposta ipotecaria e catastale mediante rinvio alla disciplina dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni, l’art. 2 cit., comma 2, mostra di voler assoggettare comunque a tassazione il trasferimento (“inter vivos” o “mortis causa”) dei beni, facendo alternativo ricorso, in ipotesi di esenzione da una delle imposte parametro (o di sua determinazione in misura fissa), al valore virtuale che i beni vengono ad assumere nell’ambito dell’imposta parametro, indipendentemente dall’esenzione o dalla sua determinazione in maniera fissa (Cass. n. 8977/2007, n. 26910/2006, n. 10482/2003). In applicazione di tale orientamento, che il Collegio condivide, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in Euro mille per onorario, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di Euro mille, oltre spese prenotate a debito.
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