Corte di Cassazione sentenza n. 4092 del 14 marzo 2012
ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE – RIFERIMENTI CONCRETI
massima
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La sussistenza delle condizioni giustificative dello scostamento in rapporto all’applicabilità dello standard prescelto deve essere provata dal contribuente. Prova che deve essere fornita con elementi di prova concreti. E’ onere del contribuente provare, in sede di contraddittorio appositamente attivato dall’ufficio, «la sussistenza delle condizioni giustificative dello scostamento in rapporto all’applicabilità dello standard prescelto».
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FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, n. 158/14/2010, che ha respinto l’appello avverso la decisione di primo grado, la quale aveva accolto, invero, un ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento di maggiori ricavi, ai fini Iva, Irpef e Irap, derivanti dall’applicazione degli studi di settore. L’intimato si è costituito con controricorso.
2. – L’unico mezzo deduce insufficiente motivazione sul punto decisivo costituito dagli elementi di prova asseritamente forniti dal contribuente a sostegno della minore sua capacità di guadagno, rispetto alle emergenze derivate dallo studio. Il motivo devesi ritenere manifestamente fondato, avendo la commissione – dopo l’avvenuta menzione degli orientamenti di questa Corte a proposito della rilevanza degli studi alla stregua di presunzioni semplici, con onere del contribuente di provare, in sede di contraddittorio appositamente attivato dall’ufficio, la sussistenza delle condizioni giustificative dello scostamento in rapporto all’applicabilità dello standard prescelto – reso il giudizio di merito con motivazione solo apparente.
Tale è quella che assume che il contribuente abbia “fornito numerosi elementi di prova per giustificare l’inapplicabilità nei suoi confronti dei parametri, assolutamente idonei a giustificare una diminuita capacità di guadagno”, con evocazione, appena dopo, di “precisi elementi contabili” a sostegno del ricarico applicato in percentuale inferiore a quella di cui allo studio di settore; senza tuttavia alcun concreto riferimento idoneo a evidenziare in cosa siano consistiti, poi, codesti “numerosi” e “precisi” elementi di prova.
3. – Del tutto errata appare l’eccezione del controricorrente, incentrata sulla presunta inammissibilità del ricorso secondo il canone di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., che è chiaramente irrilevante laddove sia dedotto, come nella specie, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., notoriamente attestato sulla motivazione in fatto, e non in diritto”;
– che il collegio condivide il contenuto della relazione, donde l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima commissione regionale, diversa sezione, per nuovo esame;
– che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio anche per le spese del giudizio di cassazione.
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