CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 ottobre 2013, n. 42639
Tributi – Reati fiscali – Sequestro sui beni – Valore degli immobili – Calcolo
Ritenuto in fatto
Il Gip presso il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 15/2/2013, disponeva il sequestro preventivo di somme e beni immobili nella disponibilità di G.L., per un valore complessivo di euro ” 535.945, per omesso versamento dell’I.V.A. pari a euro 432.602, in relazione all’anno 2010, nella sua qualità di socio di maggioranza e amministratore unico della S.S. Immobiliare s.r.l..
Il Tribunale di La Spezia, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame, avanzata nell’interesse della prevenuta, con ordinanza dell’11/4/2013, ha confermato il mantenimento della misura.
Propone ricorso per cassazione la difesa della L., con i seguenti motivi:
– sussiste sproporzione tra il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro e l’asserito profitto determinato dai tributi evasi;
– peraltro, uno degli immobili assoggettati al vincolo non si appartiene alla prevenuta;
– non sussiste l’elemento soggettivo del reato ipotizzato, rilevate le condizioni di illiquidità in cui versava la società S.S. Immobiliare s.r.l.;
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di annullamento la difesa della prevenuta contesta la sproporzione tra il valore complessivo dei beni sottoposti a misura cautelare, pari ad euro 535.945,00, e l’asserito profitto determinato dai tributi evasi, pari ad euro 423.602,00.Rilevasi che il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale alla entità dell’importo del credito garantito, per giustificare l’imposizione e il mantenimento della misura cautelare, e rientra nei poteri del Tribunale del riesame l’apprezzamento della sussistenza di tale rapporto (Cass. 22/3/2012, n. 17465).
Il giudizio relativo al valore dei beni costituisce oggetto di una ponderata valutazione preventiva da parte del giudice nella applicazione della misura cautelare reale, al fine di scongiurare una esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, non essendo oltremodo consentito differire l’adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca (Cass. 7/10/2010, n. 41731), anche per evitare il pericolo che la stima sia rimessa alla discrezionalità di soggetti non legittimati al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale (Cass. 4/4/2012, n. 3260, p.m. in proc. C.).
Ad avviso del Tribunale, a giusta ragione, la denunciata sproporzione non sussiste.
Il decidente sul punto rileva che la Guardia di Finanza ha seguito criteri del tutto condivisibili nella valutazione dei singoli cespiti immobiliari, procedendo a richiedere alla Agenzia del territorio le informazioni utili per conoscere le reali dimensioni degli immobili e la zona attribuita agli stessi dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare; dopo di che è stato preso come valore di riferimento il minimo tra quelli proposti dal predetto Osservatorio, defalcando da esso la parte relativa alle ipoteche iscritte sui beni de quibus. Peraltro, il giudice logicamente evidenzia che trattasi di quote parte di singoli immobili ed è notorio che la vendita di una porzione è meno appetibile della vendita dell’intero.
Del pari infondato è da ritenere il secondo motivo di annullamento, in quanto con esso si prospetta una diversa valutazione fattuale sulla appartenenza o meno in capo all’indagata di uno dei beni sottoposti a vincolo.
Parimenti priva di pregio è la eccepita insussistenza dell’elemento soggettivo: come, infatti, rilevato dal Tribunale la L. ha assunto la carica di amministratrice unica in data 8/9/2011, quindi tre mesi prima del termine entro il quale avrebbe dovuto procedere al versamento dell’I.V.A. Il fatto che la società versasse in una situazione di assoluta illiquidità non costituisce esimente perché la somma evasa era entrata a fare parte del patrimonio sociale ed è obbligo dei rappresentanti legali di procedere al versamento della stessa entro i termini previsti. Inoltre, la prevenuta ha assunto ed accettato la carica di amministratrice unica di una società di cui era peraltro socia di maggioranza, fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2001.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 45707 depositata il 11 novembre 2019 - Il "principio dell'impignorabilità dell'immobile costituente prima casa del contribuente" non trova applicazione per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 ed…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 51564 depositata il 20 dicembre 2019 - In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29830 depositata il 27 ottobre 2020 - Con riferimento al sequestro nei reati tributari laddove il profitto del reato sia costituito da denaro non più fisicamente identificabile, è sempre legittimo il…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 12125 depositata il 31 marzo 2021 - In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere adottato sui beni già…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 16523 depositata il 16 aprile 2019 - In caso di reati tributari commessi dall'amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…