CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 ottobre 2013, n. 42640
Confisca per equivalente – Corretta la confisca per equivalente nei confronti del soggetto che non aveva effettuato un versamento sostenendo di aver assunto la qualifica di liquidatore soltanto 18 giorni prima della scadenza del termine per procedere al pagamento
Ritenuto in fatto
Il Gip presso il Tribunale di Lucca, con provvedimento dell’8/2/2013, disponeva il sequestro preventivo di somme di denaro e beni nella disponibilità di S.D.B., quale liquidatore della P.L. s.r.l., fino alla concorrenza alla somma di euro 477.485,00, pari alle ritenute trattenute dalla predetta società quale sostituto di imposta, e non versate sebbene dichiarate.
Il Tribunale di Lucca, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame proposta nell’interesse del prevenuto, con ordinanza del 22/3/2013, ha annullato il sequestro preventivo limitatamente al vincolo imposto sui beni del D.B..
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, con i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 10 bis, d.Lvo 74/2000, avendo il Tribunale ritenuto erroneamente non sussistere il fumus del reato contestato, in particolare l’elemento soggettivo del dolo: ad avviso del decidente l’indagato sarebbe stato nella impossibilità di adempiere all’obbligo di versare le ritenute di imposta, in quanto aveva assunto la qualifica di liquidatore soltanto 18 giorni prima della scadenza del termine per procedere a detto versamento; peraltro, nelle casse sociali non c’era la disponibilità di quanto necessario per ottemperare. Ma nel caso di specie deve ritenersi che l’obbligo al versamento delle ritenute di imposta gravava sul liquidatore societario, la cui nomina del 29/6/2010, era stata iscritta nel registro delle imprese in data 20/8/2010; inoltre, il liquidatore, nel momento in cui assume la carica, ha piena consapevolezza della situazione finanziaria della società;
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza, in correlato all’esame delle ragioni poste a sostegno del motivo di annullamento, sviluppato dal p.m., permette di ritenere sussistente il vizio denunciato in ricorso.
Il Tribunale di Lucca, infatti, ha accolto la richiesta di riesame, avanzata nell’interesse del D.B., al quale erano stati sequestrati beni ai fini della confisca per equivalente fino alla concorrenza di un importo pari ad euro 477.485,00, col ritenere il difetto del fumus del reato contestato, ex art 10 bis, d.Lvo 74/2000, ed in particolare la insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo; ha, inoltre, evidenziato la impossibilità per l’indagato di adempiere all’obbligo di versare le ritenute di imposta, determinata dall’avere lo stesso assunto la qualifica di liquidatore soltanto 18 giorni prima della scadenza del termine per procedere a detto versamento, nonché dalla indisponibilità delle casse sociali di quanto necessario per adempiere.
Orbene si osserva che la fattispecie delittuosa di cui all’art. 10 bis, d.Lvo – 74/2000, si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, non essendo sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste. Per cui è necessario che l’omissione del versamento dell’i.v.a., dovuta in base alla dichiarazione, si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
Conseguentemente deve ritenersi che l’obbligo di versamento delle ritenute, nel caso di specie, non potesse che gravare sul liquidatore della P.L. s.r.l., nominato il 26/6/2010, con relativa iscrizione nel registro delle imprese in data 20/8/2010.
Né può ritenersi corretto l’argomento del Tribunale, secondo cui la esistenza di volontà omissiva colpevole non potrebbe sostenersi sol perché si sarebbe accettata la carica di liquidatore, peraltro retribuita, senza verificare preventivamente se fossero state versate le ritenute e se vi fossero fondi per il versamento definitivo.
Al contrario emerge la piena consapevolezza del liquidatore, al momento della nomina, della consistenza patrimoniale della società, di cui ha assunto l’amministrazione, e in dipendenza di tale piena contezza della situazione societaria non può darsi rilievo alla situazione di difficoltà economica dell’obbligato al fine di escludere la sussistenza del fatto (Cass. 30/3/2011, n. 13100).
Inoltre, il Tribunale ha svolto un giudizio di merito, con valutazioni sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in violazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui nei procedimenti di riesame dei provvedimenti di sequestro, la verifica delle condizioni di legittimità della misura, da parte del Tribunale, non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell’indagato in ordine ai reati oggetto di indagine, dovendosi limitare ad un controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante la valutazione della antigiuridicità penale del fatto così come contestato, tenendosi conto, nell’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti, degli elementi dedotti dall’accusa e risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive (ex multis Cass. 18/5/2004, n. 23214).
Va rilevato, altresì, che i richiami giurisprudenziali effettuati dal Tribunale, a giustificazione della necessità per il giudice del riesame di procedere ad un puntuale accertamento anche sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, può trovare applicazione solo nel caso in cui, ictu oculi, è evidente la totale inconsapevolezza del prevenuto: di contro, nella specie, il D.B., al momento dell’assunzione dell’incarico a liquidatore, è stato posto in condizione di avere piena contezza della situazione finanziaria della società e degli obblighi gravanti sulla stessa.
In dipendenza delle superiori considerazioni, questo Collegio ritiene di dovere annullare senza rinvio la gravata ordinanza; annullamento che determina la reviviscenza della revocata misura cautelare, come disposta dal Gip di Lucca, con provvedimento dell’8/2/2013.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
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