CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2013, n. 43134

Lavoro – Reati contro il patrimonio – Uso indebito della carta di credito da parte del dipendente – Appropriazione indebita aggravata

Ritenuto in fatto

Ha proposto ricorso per cassazione, C.S., avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 4.1.2011, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Frosinone il 27.2.2007, per il reato di uso indebito di una carta di credito aziendale intestata alla T. Trasporti s.r.l., per prelievi “privati” di carburante, così modificata l’originaria imputazione di appropriazione indebita aggravata, applicò a favore dell’imputato i doppi benefici.

La difesa eccepisce anzitutto il vizio di violazione di legge della sentenza di appello per non avene rilevato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione con l’imputazione.

Le due fattispecie criminose a confronto, infatti, non sarebbero sovrapponibili quanto ai rispettivi presupposti di fatto.

In ogni caso, sarebbe carente la motivazione in punto di responsabilità per il reato ritenuto dai giudici di merito, in quanto incertamente fondata sulla presunta, mancata corrispondenza tra i fogli di viaggio settimanali e gli estratti conto della stazione di rifornimento, come prova degli anomali consumi di carburante.

In ulteriore subordine, la difesa eccepisce la prescrizione del reato successivamente alla sentenza di appello.

Considerato in diritto

Il ricorso propone a questa Corte, specie con riguardo alla questione processuale, spunti di riflessione meritevoli di approfondimento, lasciando aperta la possibilità di valutare la sopravvenienza di cause estintive del reato. Essendo la prescrizione nel frattempo in effetti maturata in relazione ad entrambe le possibili titolazioni giuridiche del fatto, non va pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata, ma deve essere senz’altro applicata la causa estintiva (cfr. Cassazione penale sez. IV 18 febbraio 2009 n. 14423, secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato non è rilevabile in sede di legittimità la nullità della sentenza impugnata perché il rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento e’ incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 cod. proc.; in motivazione, la Corte precisa che l’applicazione del principio dell’immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione , anche se in apparenza può configgere con l’Interesse dell’imputato ad una più ampia possibilità di vedere proseguire l’attività processuale in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, in realtà non mortifica tale interesse, che può comunque trovare la sua massima espansione attraverso la rinuncia alla prescrizione, e lo contempera, alla luce della normativa vigente, con l’aspetto, non meno rilevante, della sollecita definizione del processo, valore anch’esso costituzionalmente presidiato dall’art. 111 Cost.; analogamente, per i vizi di motivazione, cfr. Corte di Cassazione nr. 08039, 09/02/2010 Sez. 2 Guerriero).

Vanno confermate le statuizioni civili.

Le deduzioni della difesa riguardo all’assenza di ogni connotato di illiceità penale nella condotta del ricorrente sono alquanto generiche e fondate sulla svalutazione di elementi di prova in realtà sicuramente significativi e giustamente sottolineati dai giudici di merito; apparendo inoltre del tutto omissive rispetto all’indicazione contenuta nella sentenza impugnata della confessione stragiudiziale dell’imputato risultante da una telefonata intercettata.

Alla luce delle precedenti considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Vanno confermate le statuizioni civili, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della parte civile T. Trasporti s.r.l., delle spese sostenute in questo grado, che si stima congruo liquidare in euro 3000, oltre IVA e CPA..

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza Impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della parte civile T. Trasporti s.r.l., delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro 3000, oltre IVA e CPA..