Corte di Cassazione sentenza n. 4315 del 22 febbraio 2011
CONTENZIOSO TRIBUTARIO – RICORSO – MEDIANTE NOTIFICA COPIA DELL’ATTO ALL’UFFICIO – COPIA FOTOSTATICA – AMMISSIBILITA’
massima
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La notifica diretta del ricorso in fotocopia all’amministrazione è legittima, nonostante la norma preveda il contrario e cioè che l’Ufficio riceva l’originale del ricorso e la Ctp la copia. Ai fini della declaratoria dell’inammissibilità dell’impugnazione, l’omessa sottoscrizione dell’atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorché la copia dell’atto, notificata all’ufficio finanziario, sia una fotocopia dell’originale regolarmente sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria
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Fatto
Nella causa indicata in premessa e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il contribuente ricorre avverso la sentenza emessa dal C.T.R. del Veneto che aveva dichiarato inammissibile l’appello in quanto l’atto depositato rappresentava copia fotostatica del ricorso originale e pertanto a parere della Commissione non idoneo ad introdurre regolarmente il giudizio d’Appello. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Nella specie, il contribuente aveva notificato il ricorso mediante consegna all’ufficio finanziario di una copia fotostatica, depositando l’originale dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria adita.
Il motivo del ricorso si rivela manifestamene fondato in quanto la decisione impugnata non e’ in armonia con il consolidato orientamento di questa Corte che, ai fini dell’applicazione della sanzione di inammissibilita’ del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 53, ritiene che l’omessa sottoscrizione dell’atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorche’ la copia dell’atto, notificata all’ufficio finanziario, sia una fotocopia dell’originale regolarmente sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria, ben potendo, in tal caso, l’amministrazione finanziaria riscontrare l’esistenza della firma della parte o del suo difensore tramite consultazione di detto originale, cui la fotocopia notificatale implicitamente rinvia (Cass. nn. 21170/2005, 4307/2005, 11728/2005).
Si propone la trattazione in camera di consiglio e l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri mezzi”. La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.
Non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie.
Diritto
Che, preliminarmente, va rilevato che il ricorso e’ ammissibile, perche’, diversamente da quanto sostenuto in controricorso, i quesiti di diritto sono stati formulati specificamente, sia pure se riportati alla fine del ricorso (pag. 20); che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbita ogni altra censura, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto.
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