Corte di Cassazione sentenza n. 43811 del 02 ottobre 2012 

SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITA’ DELL’ASSESSORE – MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – DELITTO DI LESIONE PERSONALE COLPOSA

massima

______________

In caso d’infortunio sul lavoro subito da un dipendente comunale in conseguenza dell’omessa individuazione delle misure di prevenzione e di protezione nel documento di valutazione del rischio, non risponde del delitto di lesione personale colposa l’assessore che, pur designato formalmente datore di lavoro, non abbia quella titolarità e autonomia di poteri in funzione della gestione degli affari inerenti al servizio, compresi poteri decisionali e di spesa, atta a configurare nei suoi confronti una posizione di garanzia con connessi obblighi in materia antinfortunistica, tanto più ove tali poteri risultino far capo ad altro soggetto.

______________

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/3/2008 il Tribunale di Macerata dichiarava P.E. colpevole del reato di cui all’art. 590 c.p.p., commi 1 e 3 commesso il (OMISSIS) poiché, in qualità di datore di lavoro di F.F., per colpa dovuta a inosservanza delle norme concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, segnatamente del D.Lgs. n. 626/1994, art. 4, cagionava al predetto lesioni personali gravi, in particolare ponendolo al lavoro presso un cortile adibito a isola ecologica senza valutare, nel documento di valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e di protezione delle operazioni di scarico dei rifiuti nel cassone carrabile e, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con pena condonata. Condannava, altresì, l’imputato al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita, oltre alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute. A seguito di appello interposto dall’imputato la Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 19.7.2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, assolveva P.E. per non aver commesso il fatto.

Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, formulando due motivi d’impugnazione.

Con il primo motivo l’appellante deduce: “violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. E per omessa motivazione circa la parziale rinnovazione della istruttoria in secondo grado”. Osserva che la Corte ha rinnovato l’istruttoria acquisendo due delibere della giunta municipale di Corridonia in data 13/6/2001 e 27/9/2002, senza motivare l’assoluta necessità dei documenti in questione ai fini del decidere o l’impossibilità per la difesa di produrli in primo grado.

Con il secondo motivo deduce “violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. E, per manifesta illogicità della motivazione della sentenza per contraddittorietà della medesima risultante dal testo del provvedimento impugnato”. Osserva che mentre nella prima parte della sentenza la Corte di merito ha rilevato che l’imputato si occupava costantemente delle condizioni di lavoro dei dipendenti mediante verifiche nelle strutture e convocazione di riunioni periodiche, emettendo anche l’ordine di aggiornamento circa l’esposizione degli operai ai rischi della salute, nella parte conclusiva perviene all’assoluzione del P. perché delegato come datore di lavoro solo formalmente, ancorché si occupasse di fatto di tutt’altro in qualità assessore alla viabilità, ai parcheggi, agli impianti sportivi ed altro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riguardo al primo motivo va evidenziato che la rinnovazione dell’istruttoria con riferimento alla quale si lamenta l’omessa motivazione è consistita esclusivamente nell’acquisizione – non comportante dispendio di attività in termini di economia processuale – di due delibere di giunta municipale. Tali documenti si rivelano ictu oculi essenziali ai fini della decisione, come risulta dal tenore della sentenza della Corte che dalle stesse delibere trae fondamentali elementi di convincimento ai fini della individuazione delle responsabilità degli imputati. Così si legge a pg. 6 della sentenza: in particolare dalle delibere acquisite in sede di rinnovazione parziale dell’istruttoria risulta che con atto della Giunta Comunale n. 342 del 13/6/2001, di ripartizione delle competenze del servizio ambiente nei vari settori, la “gestione dei rifiuti nelle sue diverse articolazioni e classificazioni” era attribuita al “settore polizia municipale” e che con delibera del consiglio comunale n. 55 del 27/9/2002, di nomina degli assessori ed attribuzione delle rispettive deleghe, B.A. riceveva, tra le altre, la delega alla “Nettezza urbana”, mentre P. E. riceveva le deleghe “viabilità e parcheggi – impianti sportivi – turismo – problematiche giovanili ” e cioè materia diversa dalla gestione dei rifiuti. Da tutto ciò la Corte territoriale ha tratto la conclusione che la gestione della nettezza urbana, quindi, non apparteneva all’assessore P., ma all’assessore B., unico soggetto, nell’ambito dell’amministrazione comunale, dotato in materia di poteri di direzione ed amministrazione, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e, soprattutto, di autonomi poteri di spesa.

L’esposta diffusa motivazione contiene anche quella relativa alla necessità di rinnovazione del dibattimento ai fini dell’acquisizione documentale. Passando all’esame del secondo motivo, si evidenzia che nell’iter argomentativo motivazionale nessuna contraddizione nei termini indicati dal ricorrente è rilevabile. La circostanza che in sentenza si dia atto che l’imputato avesse costantemente monitorato le condizioni di lavoro dei dipendenti, sia mediante verifica delle condizioni lavorative nelle singole strutture nella immediatezza del conferimento dell’incarico di assessore – datore di lavoro, sia provvedendo alla regolare convocazione di riunioni periodiche, non implica, infatti, che in capo a costui fosse ravvisabile quella titolarità e autonomia di poteri in funzione della gestione degli affari inerenti al servizio, compresi poteri decisionali e di spesa, atta a configurare nei suoi confronti una posizione di garanzia con connessi obblighi in materia antinfortunistica ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 artt. 1 e 2, tanto più che tali poteri si è riscontrato far capo a altri soggetti. Il ricorso, di conseguenza, va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.