Corte di Cassazione sentenza n. 441 del 10 gennaio 2013

ACCERTAMENTO – SOCIO UNICO DI UNA SRL ACCERTATA – VEROSIMILMENTE SUO L’EXTRA REDDITO

massima

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 L’accertamento a carico di una società a responsabilità limitata, divenuto definitivo per mancata impugnazione, pregiudica l’esito del giudizio pendente nei confronti del socio unico, cui vengono imputati gli utili extracontabili accertati dal Fisco alla società.

Il socio, quindi, non può contestare il merito della pretesa relativa alla società, né può lamentare che, all’avviso di accertamento a lui notificato, non è stato allegato l’atto impositivo redatto a carico della società e notificato soltanto a quest’ultima.

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Fatto – Diritto – P.Q.M.

Svolgimento del processo

M.F. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Pesaro (sulla base di quanto accertato – ai fini IRPEG, ILOR ed IVA – nei confronti della RAI srl – della quale il ricorrente era socio unico al 100% -), gli aveva contestato – ai fini IRPEF ed ILOR – un maggior reddito per l’anno 1996.

L’adita CTP di Pesaro rigettava il ricorso, ritenendo legittimamente applicata la impugnata presunzione di distribuzione degli utili ai soci ed affermando incombere sul ricorrente l’onere di dimostrare la diversa destinazione degli utili accertati.

Con sentenza 15/27-12-2006 la CTR di Ancona rigettava l’appello del contribuente; in particolare rilevava:

che l’accertamento eseguito nei confronti della società (ai fini IRPEG, ILOR ed IVA) ed alla stessa regolarmente notificato, non era stato impugnato ed era quindi divenuto definitivo;

cha la ristretta base familiare della società (nel caso di specie:

unico socio al 100%) costituiva presunzione iuris tantum che i maggiori redditi non contabilizzati accertati a carico della società fossero stati distribuiti tra i soci, con onere della prova contraria a carico dei soci (nel caso di specie: dell’unico socio).

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il M., affidato a due motivi; resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduceva una insufficiente e contraddittoria motivazione su una questione decisiva per la sentenza; al riguardo rilevava che quest’ultima si basava su una serie di presunzioni e non teneva presente che l’originario accertamento nei confronti della società si fondava sulla incongruenza della dichiarata percentuale di ricarico (10,24%) rispetto a quella ritenuta ragionevole (15%), senza compiere un’analisi globale del mercato e senza considerare lo stato di insolvenza in cui versava fa società.

Siffatto motivo è inammissibile.

Per costante e condiviso principio di questa Corte, invero, “è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d.

quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende (a disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito” (Cass. 24255/2011).

Con il secondo motivo il contribuente deduce violazione del L. n. 241 del 1990, art. 7, e L. n. 212 del 2000, art. 6, per non essergli stato nè comunicato, nè successivamente allegato, l’avviso di accertamento eseguito nei confronti della società, e per essergli stato in tal modo impedito di dedurre e provare l’insussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società.

Siffatto motivo è infondato.

Al riguardo va, invero, innanzitutto premesso che, in tema di rapporto tra l’accertamento di utili di natura extracontabile nei confronti di una società di capitali e l’accertamento nei confronti del socio della stessa, quale percettore degli utili stessi, allorchè si tratti (come nella specie) di organismo a base ristretta, va condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui “è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti” (Cass. 6197/2007; 2214/2011); ne consegue che, ove (come nella specie) il reddito nei confronti della società risulti accertato in maniera definitiva, il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all’esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, è pregiudicato dall’esito dell’accertamento effettuato nei confronti della società stessa.

Ciò posto, deve ritenersi che, non ricorrendo l’ipotesi del litisconsorzio necessario (affermato per le sole società di persone:

Cass. Sez. unite 14815/2008), il provvedimento di accertamento e rettifica del reddito sociale di una società di capitali va notificato solo alla società e non anche ai soci, i quali, in quanto tali, sono privi di legittimazione processuale nel distinto giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale; correttamente, pertanto, nella fattispecie in esame, l’avviso di accertamento del reddito della RAI srl è stato notificato solo al l.r. prò tempore della detta società (e, precisamente, al curatore fallimentare della stessa) e non anche al socio, sicchè quest’ultimo nulla può eccepire al riguardo.

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

I compensi di lite, liquidati come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dei compensi di lite, liquidati in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.