Con la sentenza della cassazione n. 441 del 10 gennaio 2013 gli Ermellini affermano che è legittima la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti. Il provvedimento di accertamento e rettifica del reddito sociale di una società di capitali va notificato solo alla società e non anche ai soci, i quali, in quanto tali, sono privi di legittimazione processuale nel distinto giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale. Negli accertamenti fondati sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili:
a) se il reddito accertato nei confronti della società è definitivo, «il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all’esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, è pregiudicato dall’esito dell’accertamento effettuato nei confronti della società stessa»;
b) non sussiste litisconsorzio necessario tra soci e società, posto che detto principio è stato contemplato dalla giurisprudenza per il solo caso delle società di persone; c) al socio non deve, necessariamente, essere allegato l’avviso di accertamento emesso in capo alla società.
Sintesi e conclusioni
In tema di rapporto tra l’accertamento di utili di natura extracontabile nei confronti di una società di capitali e l’accertamento nei confronti del socio della stessa, quale percettore degli utili stessi, allorché si tratti di organismo a base ristretta, va condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. 6197/2007; 2214/2011). Ne consegue che, ove il reddito nei confronti della società risulti accertato in maniera definitiva, il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all’esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, è pregiudicato dall’esito dell’accertamento effettuato nei confronti della società stessa. Ciò posto, non ricorrendo l’ipotesi del litisconsorzio necessario (affermato per le sole società di persone: Cass. Sez. unite 14815/2008), il provvedimento di accertamento e rettifica del reddito sociale di una società di capitali va notificato solo alla società e non anche ai soci, i quali sono privi di legittimazione processuale nel distinto giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale.
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