Svolgimento del processo
Con sentenza n. 143/35/09, depositata il 19 10.2009, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Fallimento della società [X] srl avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la legittimità della cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle entrate, ufficio di Velletri, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi del DPR n. 600 del 1973, art. 36-bis, procedeva al recupero della somma di Euro […] per imposte Irpeg, Irap ed Iva, sulla dichiarazione 2004, per il periodo di imposta 2003.
Il Fallimento della società [X] srl impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale denunciando, i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione del DPR n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non trattandosi di omesso versamento di imposte dovute ma di una voce di credito legittimamente maturata nella dichiarazione dei redditi dell’anno 1997, ripresentata nella dichiarazione dei redditi 2004 (anno imposta 2003), prima dichiarazione utile, con richiesta di rimborso, importo mai utilizzato in compensazione con altre imposte;
b) violazione e falsa applicazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, e del DLgs. 18 dicembre 1977, n. 471, art. 5, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per i giudizio e violazione del principio di corrispondenza tra chieste e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ritenendo che non si possa perdere il diritto alla detrazione se il credito d’imposta venga riportato nella prima dichiarazione utile, anche se diversa dalla dichiarazione annuale successiva all’anno di maturazione del credito d’imposta;
c) omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio e violazione dei principio di corrispondenza tra chieste pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, potendo l’ufficio di Velletri, tutt’al più, chiedere in restituzione al contribuente la somma di Euro […] pari all’importo non utilizzato in detrazione.
L’intimata non si è costituita nel giudizio di legittimità, il ricorso è stato discusso, dopo il rinvio dell’udienza del 15.3.2012 per astensione degli avvocati, alla pubblica udienza del 9.1.2013 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è fondato ed è assorbente degli altri.
Il potere attribuito agli Uffici finanziari, in sede di liquidazione delle imposte e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, è limitato alla correzione degli “errori materiali e di calcolò commessi dai contribuenti o dai sostituti d’imposta (DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 2, lett. a, nel testo vigente “ratione temporis“).
Nel caso di specie, tuttavia, non trattasi di omesso versamento finalizzato al recupero di un’imposta non versata, ma del disconoscimento di un credito esposto nella dichiarazione dei redditi; appare pertanto illegittima l’automatica trasformazione di una voce di credito in una voce di debito, dovendo, in tal caso l’ufficio disconoscere il diritto a fruire del credito residuo senza poter procedere alla richiesta di pagamento anticipato dell’imposta nell’eventualità che questa potesse essere utilizzata in futuro.
Appare pertanto illegittimo il ricorso da parte dell’ufficio alla procedura automatizzata DPR 29 settembre 1973, ex art. 36-bis.
L’impugnata sentenza va cassata senza rinvio e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., va accolto il ricorso introduttivo del giudizio e annullata la cartella di pagamento impugnata. Considerato che i precedenti gradi di merito hanno visto vittoriosa l’Agenzia delle Entrate sussistono giuste ragioni per compensare le spese del doppio grado del giudizio di merito.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e decidendo ex art. 384 c.p.c., accoglie il ricorso introduttivo e annulla la cartella di pagamento impugnata.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.850, oltre Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
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