Corte di Cassazione sentenza n. 4573 del 22 marzo 2012
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – PATTO DI PROVA – DECORSO DEL PERIODO DI PROVA – SOSPENSIONE – EVENTI NON PREVEDIBILI – GODIMENTO FERIE ANNUALI – INTERRUZIONE – CONFIGURABILITÀ – ESCLUSIONE – FONDAMENTO
massima
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Il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso – considerata la funzione del periodo di prova concordato tra le parti, che è quello di consentire alle parti stesse di verificare la convenienza della collaborazione reciproca – in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza ed il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell’attività del datore di lavoro, e, in particolare, il godimento delle ferie annuali; ciò in quanto, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, nella normalità dei casi avviene dopo un certo periodo di prestazione – anche per la necessità che nel frattempo le ferie maturino – e perciò dopo la scadenza della prova si che, come regola generale, le ferie interrompono la decorrenza del periodo di prova, che si prolunga per i giorni fruiti dal lavoratore (a meno, naturalmente, che la loro fruizione non fosse stata prevista preventivamente all’interno del patto).
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6-8-2003, F.C. adiva il Tribunale di Rimini in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere stato assunto in data 25-11-2002, dalla V. S.p.A., in qualità di apprendista montatore calzaturiero, in prova per la durata di un mese; di avere prestato attività di lavoro sino al 3-1-2003 allorquando era stato licenziato, come da comunicazione (verbale e poi scritta) in pari data, per mancato superamento della prova; di avere impugnato il licenziamento siccome intimato dopo il decorso del periodo di prova.
Tanto premesso, chiedeva, previo accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli, la condanna della V. S.p.A. alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.
Instauratosi il contraddittorio, la V. S.p.A. contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 21-1/21-2-2005, istruita la causa con produzione di documenti e prova per testi, il Tribunale respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello il F.C., invocandone la riforma sulla base di un unico motivo.
Resisteva la V. S.p.A., reclamando rigetto del gravame.
Con sentenza del 4 dicembre 2008 – 13 marzo 2009, l’adita Corte d’appello di Bologna rigettava l’impugnazione.
A sostegno della decisione osservava che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il recesso, comunicato dalla società al F.C. il 3/1/2003, motivato dal mancato superamento della prova, non era tardivo e, come tale, nullo, tenuto conto della data di assunzione (25/11/2002), della data del recesso (3/1/2003) e del periodo di fruizione delle ferie natalizie (dal 23/12/2002 all’1/1/2003), sicché il recesso, avvenuto nella indicata data del 3/1/2003, risultava intimato non oltre il mese, tenuto conto del mancato espletamento dell’attività nei giorni 23 e 24 dicembre.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre F.C. con due motivi.
Il Calzaturificio V. S.p.A. non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il F.C., denunciando falsa applicazione ed erronea interpretazione dell’art. 2109 c.c. e dell’art. 85 CCNL di categoria in relazione al disposto dell’art. 41 Cost., lamenta che la Corte del merito, adeguandosi pedissequamente al principio, affermatosi ormai come prevalente nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità – ed a cui lo stesso ricorrente riteneva in astratto di aderire – aveva ricondotto il periodo “feriale” a quegli eventi di norma non prevedibili e come tali, sempre “di norma”, interferenti sul periodo della prova, nel senso di richiederne il corrispondente prolungamento per i giorni della mancata erogazione della prestazione lavorativa. Tuttavia – prosegue il ricorrente – così procedendo, la Corte territoriale aveva trascurato di considerare la peculiarità della fattispecie, erroneamente sostenendo che anche nel caso in oggetto non si fosse potuto avere previsione dell’incidenza di tale “evento” sul periodo stabilito per la prova.
Orbene, il ricorrente, pur dando atto – come osservato dai Giudici del merito- che, ai sensi dell’art. 2109 c.c. spetta al datore di lavoro determinare il periodo in cui fare godere le ferie ai propri dipendenti nell’anno lavorativo, “tenuto conto delle esigenze dell’impresa” – e ciò nel rispetto del principio di “libertà economica” fissato dall’art. 41 della Costituzione della Repubblica ed anche degli “interessi del prestatore di lavoro” -, sostiene che tale “determinazione”, essendo, nella specie, avvenuta, di concerto e previa consultazione con le R.S.U., ed essendo stata preventivamente resa nota ai prestatori di lavoro, non abbisognava di ulteriori «apposite conferme in relazione alle concrete esigenze aziendali”, delle quali il datore di lavoro aveva evidentemente già tenuto conto nella determinazione operata.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa e/o insufficiente motivazione, lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che i disposti calendari aziendali delle ferie sarebbero meri “programmi di massima”, abbisognevoli di conferma di volta in volta”, senza dare ragione di come si potesse, ancora a quella data (25/11/2002) – quando al periodo stabilito per le ferie mancavano ormai poco più di tre settimane e non vi era più tempo di utilmente procrastinarlo -, ritenere – come ritenuto dai Giudici di merito – quel programma una mera “previsione di massima” inidonea a fondare un diritto dei lavoratori a fruire delle ferie nel periodo indicato.
Il ricorso, pur valutato nella sua duplice articolazione, è privo di fondamento. Invero, le parti concordano sul principio in più occasioni affermato da questa Corte (v., tra le altre, Cass., 5-11-2007 n. 23061; Cass., 13-9-2006 n. 19558), secondo cui il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale (a mesi, a settimane, ecc.), mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso – considerata la “funzione del periodo di prova concordato tra le parti, che è quello di consentire alle parti stesse di verificare la convenienza della collaborazione reciproca” -, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell’attività del datore di lavoro, e, per quel che qui interessa, il godimento delle ferie annuali; ciò in quanto, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, “nella normalità dei casi avviene dopo un certo periodo di prestazione (anche per la necessità che nel frattempo le ferie maturino) e perciò dopo la scadenza della prova” si che, “come regola generale”, “le ferie interrompono la decorrenza del periodo di prova, che si prolunga per i giorni […] fruiti dal lavoratore (a meno, naturalmente, che la loro fruizione non fosse stata prevista preventivamente all’interno del patto)”.
Orbene, nella specie, la Corte di merito, dopo avere osservato che nessuna pattuizione di fruizione delle ferie era stata prevista preventivamente all’interno del patto di prova, ha preso in esame la disposizione del C.C.N.L. (art. 85), interpretandola, in ragione della sopraevidenziata caratteristica del contratto di lavoro con clausola di prova, in termini di adempimento, per il caso di mancato recesso al termine del periodo di prova, dell’onere di informazione, a carico dell’imprenditore, circa la durata o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie; ed ulteriormente rilevando che dall’esame complessivo della disciplina contrattuale collettiva non emergeva la presenza di alcuna clausola che escludesse dai casi di sospensione del periodo di prova i giorni non lavorati per ferie.
Invero, – prosegue il Giudice d’appello – il contratto di categoria (C.C.N.L. per i lavoratori addetti all’industria delle calzature del 27-4-2000), applicato alla fattispecie, dopo avere stabilito (comma 1 dell’art. 27) la durata massima di un mese della prova per gli operai, inquadrati al II livello, menziona (commi 6 e 7) – con enumerazione di portata meramente esemplificativa e non tassativa – circostanze impeditive del decorso del periodo in questione (quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza) che non si verificano necessariamente all’interno del periodo di prova e che pertanto non sono prevedibili al momento della stipulazione del patto di prova, si che è da ritenersi che la norma abbia recepito il principio dell’effettività dell’esperimento della prova “attraverso la previsione (implicita) ai fini della prova dei giorni di effettivo lavoro”. Ancora, osservando che, secondo l’orientamento espresso dalla S.C. (Cass., 5-10-2000 n. 13258), spetta all’imprenditore, nei limiti indicati dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie tutto o in parte, anticipate, differite o concesse contestualmente alla maturazione del relativo diritto.
Trattasi di interpretazione di disciplina contrattuale, congiuntamente ad un accertamento in fatto, correttamente ed esaurientemente motivato, come tale non suscettibile di censura in sede di legittimità.
Priva di pregio è da ritenersi anche l’ulteriore motivo di ricorso, al quale la stessa Corte territoriale, investita da analoga censura, ha adeguatamente replicato. Ed invero, la Corte, rilevata la mancanza di una clausola del contratto collettivo (prevedendo l’art. 85, commi 1° ed ultimo, l’accordo in sede sindacale tra la direzione e la R.S.U. solo in caso di eventuale godimento non continuativo della terza settimana, e un esame congiunto in caso di eventuale godimento anche frazionato della quarta settimana) relativa alla collocazione temporale del periodo di riposo annuale, ha osservato che, nella specie, la predisposizione di un “calendario” delle ferie, all’esito dell’incontro in sede sindacale (con le r.s.u.) all’inizio dell’anno 2002 , come ritenuto dal Giudice di prime cure, integrava una programmazione di massima, inidonea a fondare un diritto a fruire delle ferie nei periodi indicati, che avrebbe richiesto, a fronte del diritto dell’imprenditore di definire le modalità di fruizione delle ferie, “apposita conferma di volta in volta in relazione alle concrete esigenze organizzative, commerciali e produttive dell’azienda”.
Non risultando dall’iter argomentativo della impugnata pronuncia i vizi e le violazioni denunciate, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese non avendo il Calzaturificio V. svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
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