Corte di Cassazione sentenza n. 4688 del 23 marzo 2012
ACCERTAMENTO – BANCARI – COSTI NON DOCUMENTATI – UGUALE RICAVI IN NERO – DA TASSARE VERSAMENTI E PRELIEVI NON GIUSTIFICATI
massima
_________
I versamenti e i prelievi bancari non giustificati dal contribuente rappresentano ricavi da riprendere a tassazione. Le spese rintracciabili dal conto corrente bancario dell’azienda sono sempre imponibili se non documentate.
________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 104/18/09, 105/18/09/ 106/18/09, tutte depositate il 13/5/2009 la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che, in relazione agli anni 2001, 2002 e 2003 aveva, invece, ritenuto fondato il ricorso del Mercatino delle C. di L. P. & c. srl avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate di Teano rettificava il reddito ai fini Irap e Iva rilevando una maggiore percentuale di carico, l’omessa contabilizzazione di ricavi, desunti anche dalle risultanze dei controlli bancari.
Con sentenze 190/18/09, 185/18/09, 195/18/09, 196/18/09, 196/18/09, 186/18/09, 189/18/09 relative al socio L.P. e 187/18/09, 188/18/09, 191/18/09, 192/18/09, 193/18/09, 194/18/09, relative al socio L.A., tutte depositata il 15/7/2009, veniva rigettata la richiesta di sospensione del processo a carico dei soci in attesa dell’esito della decisione definitiva sulla società, dichiarandosi che il reddito di partecipazione dei soci venisse determinato per quote sulla base del reddito assegnato alla società.
Proponevano ricorso unificato per cassazione la società contribuente avverso le tre sentenze pronunciate nei suoi confronti e i soci contro le 12 sentenze emesse nei loro confronti, deducendo i seguenti motivi:
a) contraddittorietà delle sentenze su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Commissione regionale riconosciuto i prelevamenti bancari quali costi di esercizio deducibili salvo poi sommati ai ricavi e detrarli con una surrettizia sommatoria tra le due componenti;
b) falsa applicazione di norme di diritto, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo che, essendo stato riconosciuto al valore dei prelevamenti la qualificazione di costo giustificato, tale valore non poteva mutare valenza e sommarsi ai ricavi costituiti da versamenti non giustificati.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente nel giudizio di legittimità, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 14/3/2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Deve, preliminarmente, ritenersi ammissibile nel giudizio tributario il ricorso unitario cumulativo ove la contestazione dell’Ufficio si fondi su questioni di diritto, e non di fatto, comuni ai contribuenti, cosicché il richiamo alla necessaria identità in fatto delle questioni appaia in concreto ultroneo. (Cass. 27 ottobre 2010 n. 21955).
Poiché nella fattispecie, i provvedimenti impugnati, pur formalmente autonomi, si risolvano nel loro concreto articolarsi in un unico fatto storico nei confronti di più contribuenti, che versando in un’analoga situazione muovono identiche contestazioni, può ritenersi che la definizione delle questioni comuni abbia carattere pregiudiziale rispetto alla decisione di tutte le cause, così da consentire l’ammissibilità, nel processo tributario, di un ricorso al tempo stesso collettivo (proposto da più contribuenti) e cumulativo (nei confronti di più atti impugnabili), suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta (cfr Cass. SU. 16/02/2009 n. 3692).
La possibilità di ricorso cumulativo, assicura in concreto il principio di cui all’art. 24 Cost., rendendo economicamente possibile la tutela in giudizio dei diritti, oltre che quello della ragionevole durata del processo in quanto è evidente che il numero dei giudizi influisce sulla loro durata (cfr Cass. 29 marzo 2011 n. 7159).
Trattasi dunque di cause connesse che possono essere riunite ai sensi dell’art. 274 c.p.c., (stesse parti, stesse questioni di fatto e di diritto) anche e al fine prevenire il rischio di contrasto sostanziale di giudicati, posto che la riunione non comporta alcun ritardo nella trattazione.
I ricorsi dei soci, nel presente giudizio, vanno riuniti a quelli della società, anch’essi riuniti per connessione soggettiva, in ragione del vincolo di pregiudizialità necessaria che si ricava dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5. Infatti, nella specie, i soci non prospettano tesi difensive autonome rispetto a quelle prospettate dalla società. Si tratta dunque di cause inscindibili, connesse per vincolo di consequenzialità – pregiudizialità necessaria, che vanno decise unitariamente, in ossequio al principio, affermato da questa Corte, secondo il quale “ogni volta che per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria (oggi l’Agenzia delle Entrate) l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1” (Cass. SS.UU. n. 1054/2007).
2) I motivi di ricorso vanno trattati unitariamente, stante la loro connessione, anche se denunciano vizi differenti (violazione di legge e vizio di motivazione).
Le censure vanno disattese.
La Commissione regionale ha rilevato che l’ufficio ha fondato, con l’atto di accertamento, la rettifica del reddito solo sulla base delle movimentazioni bancarie, prescindendo dalla maggiore percentuale di carico e dalle quote di ammortamento.
Le presunzioni fondate sulle movimentazioni bancarie legittimano l’Ufficio a considerare come ricavi i versamenti e i prelevamenti dei quali il contribuente non riesca a dare giustificazione: per poter accertare la natura di costi degli addebiti; in particolare, al fine della loro deducibilità, è necessario che il contribuente fornisca prova contraria alla rilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie (Cass. 17/6/2008, n. 16341).
La presunzione legale relativa posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, costituisce una eccezione al principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice ed alla regola dell’onere della prova.
La motivazione dei giudici d’appello è esente da censura, in ordine ad entrambi i vizi denunciati, avendo fatto corretta applicazione, con un’adeguata motivazione, dei principi in tema di presunzione ricavatale dalla movimentazione bancaria in quanto ogni accredito nel conto corrente bancario equivale a ricavo che aumenta il reddito, in mancanza di prova contraria.
Anche i costi relativi ad acquisti non documentati devono considerarsi ricavo operando la presunzione di operazioni non fatturate e, nel caso di specie, in base alla motivazione della sentenza impugnata, non specificamente contestata sul punto, la ricorrente non è stato in grado di produrre fatture emesse o ricevute riconducibili alle operazioni bancarie indicate.
Appare coerente e logica la valutazione della Commissione regionale che ha ritenuto corretto detrarre dall’importo dei versamenti e prelievi bancari per complessive L. 388.786.000, riconoscendo le spese e costi non contabilizzati, la somma di L. 172.665.000, tassando quali ricavi vari versamenti bancari di L. 212.733.000 che non hanno trovato riscontro in contabilità.
Non è oggetto di contestazione l’importo delle spese e costi non contabilizzati, ritenuti pari ai prelevamenti, indipendentemente dalla circostanza della corrispondenza di tale importo ai costi relativi ad acquisti non documentati che devono considerarsi, come già evidenziato, ricavo.
Vanno quindi respinti i ricorsi.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’agenzia intimata.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte Costituzionale, sentenza n. 10 depositata il 31 gennaio 2023 - Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 – in quanto si interpreti nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 18231 depositata il 26 giugno 2023 - Sia ove il metodo di accertamento sia analitico-induttivo, sia ove venga utilizzato il metodo di accertamento induttivo cosiddetto "puro", potrebbe effettivamente violare i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24152 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art.32,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21960 depositata il 12 luglio 2022 - In tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. 600 del 1973 il contribuente che abbia esercitato attività di odontoiatra,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31826 - In tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 settembre 2019, n. 23709 - Accertamento fondato su prelevamenti e versamenti non giustificati costituendo presunzione di ricavi non dichiarati. Per gli autonomi la presunzione è limitata ai soli versamenti
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…