Corte di Cassazione sentenza n. 4792 del 28 febbraio 2011
STUDI DI SETTORE – PARAMETRI – PREZZI DEL CARTELLINI – PERIODO DI SALDI – RICARICO
massima
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Nella determinazione del reddito imponibile, anche per il tramite dell’ausilio di parametri e studi di settore occorre avere riguardo alle peculiarità dell’attività esercitata dal contribuente nonché dalla circostanza che nei periodi promozionali o di saldi il ricarico sui prodotti subisce una ordinaria flessione, anche di rilevante entità.
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Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto al n. 22277/2007 R.G., è stata chiesta la cassazione della sentenza n. 1105/39/05, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 39, il 23.11.2005 e DEPOSITATA il 09.06.2006. Con tale decisione, la Commissione di merito, pur ritenendo legittimo l’avviso di accertamento induttivo, ha respinto, nel merito, l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo errata la valorizzazione delle rimanenze e la quantificazione dei ricavi, sulla base delle allegazioni del contribuente, “recepiti dai primi giudici”, tenuto conto di aspetti peculiari del caso e, segnatamente, dei prezzi di vendita considerati e della mancata considerazione degli sconti praticati nel periodo di maggiore vendita, ed in assenza di contestazioni dell’Agenzia.
Con l’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di accertamento, relativo ad IRPEF per l’anno 1996, l’Agenzia deduce violazione di legge per erronea e falsa applicazione della L. n. 427 del 1993, art. 62 sexies e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, comma 1, sostenendo l’erroneità della decisione, per non avere considerato che le incongruenze legittimanti il maggior accertamento erano state tratte dai dati e dagli elementi desumibili dalla documentazione fiscale del contribuente.
Il contribuente – intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Motivi della decisione
La sentenza della CTR, come si evince dalla inequivoca correlazione tra parte motiva e dispositivo, dopo avere ritenuto fondato, e sostanzialmente accolto, il motivo di appello con cui l’Agenzia Entrate censurava la decisione di prime cure, in punto legittimità dell’accertamento, motivato per relationem a p.v. della Guardia di Finanza, ha rigettato il gravame proposto dall’Agenzia medesima, avendo rilevato che l’appellante Agenzia non aveva fatto oggetto di contestazione (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) e di specifica impugnazione l’altra ratio decidendi che sosteneva la decisione di primo grado, secondo la quale la procedura di determinazione delle rimanenze, e quindi dei maggiori ricavi tassati, era a ritenersi illegittima, non solo per non essere stata dimostrata l’inattendibilità delle scritture contabili, essendo stato rilevato “che nessuna ripresa a tassazione ha riguardato i costi, e che quindi la contabilità della ditta esaminata è risultata corretta”, ma, soprattutto, perchè i rilievi del contribuente “recepiti dai primi giudici”, non erano stati contestati, dovevano, quindi, ritenersi in base al principio di non contestazione, acclarati positivamente (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) e, in base alle verifiche dello stesso Giudice di appello, “trovavano piena conferma”. In buona sostanza, i Giudici di merito di primo e secondo grado, hanno concordemente ritenuto che, nel caso, non solo la contabilità era regolarmente tenuta, ma, pure, che le giustificazioni del contribuente in ordine alla riscontrata differenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dai dati parametrici, erano idonee a superare ogni presunzione. Ciò posto, rileva il Collegio, che correttamente i Giudici di secondo grado non hanno accolto l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza di primo grado, avendo rilevato che lo stesso muoveva censure solo alla statuizione relativa alla legittimità o meno dell’accertamento, ma non anche all’altra ratio decidendi, relativa all’erroneità della procedura di determinazione della maggior pretesa fiscale. La circostanza che la CTR nel dispositivo abbia, poi, “respinto l’appello” e non abbia utilizzato la rituale formula dell’inammissibilità, non può ritenersi sostanzialmente rilevante, in presenza di una carenza preclusiva dell’ulteriore corso dell’impugnazione, stante il venire meno dell’interesse alla relativa coltivazione, per definitività della decisione impugnata.
Il ricorso in esame, come anzi detto, propone censure, che aggrediscono la precitata seconda ratio della decisione di primo grado (Cass. n. 21490/2005, n. 24591/2005), che, però, avrebbero dovuto essere formulate avverso la decisione della CTP e che, non essendo state ritualmente ed idoneamente prospettate con l’appello, restano precluse in questa sede (Cass. n. 16360/2004, n. 7918/2004, n. 9687/2003).
Con il ricorso di appello, in vero, veniva criticata solo la prima (relativa al difetto di motivazione dell’accertamento ed alla relativa legittimità) delle due distinte “rationes decidendi”, – ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata -e non anche la seconda, basata sulla erroneità della “procedura di determinazione delle rimanenze e quindi dei maggiori ricavi tassati”;
ciò stante, essendo la parte appellante tenuta ad impugnarle entrambe, il gravame avverso la decisione di primo grado andava, come detto, dichiarato inammissibile, per mancata impugnazione della seconda ratio, tenuto conto che tale omissione determinava il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, la carenza di interesse alla relativa impugnazione sulla base di altri motivi, al cui accoglimento non poteva, comunque, conseguire l’annullamento dell’impugnata decisione, che sarebbe, comunque, sopravvissuta sulla base della ratio non criticata (Cass. n. 21490/2005, n. 24591/2005, n. 5553/1981, n. 3236/1985).
Osserva, altresì, il Collegio che il mezzo risulta comunque, formulato in spregio, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte, in sede di ricorso per cassazione, “ha l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali” (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997), tenuto, peraltro,, conto del fatto che, nel caso, i giudici di appello non hanno applicato principi contrari a quelli desumibili dalle norme denunciate, reputando legittimo l’avviso di accertamento, ma errata, sulla base della documentazione esaminata, la quantificazione del maggior reddito accertato.
Nel caso, tenuto conto della correttezza, sotto il profilo logico formale, della motivazione, basata, essenzialmente, sull’erroneità del procedimento “di determinazione dei presunti ricavi non contabilizzati (prezzi di vendita da cartellino anzichè depurati dello sconto praticato) nonchè sul fatto che l’attività di abbigliamento si sostanzia maggiormente nei periodi dei saldi e delle vendite promozionali con forti ribassi, che abbattono notevolmente il ricarico applicato”, il mezzo non risulta formulato in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto l’Agenzia si limita a ribadire che, il fatto rilevante e decisivo per dare una diversa soluzione alla causa, va ravvisato nel fatto che gli elementi (costo della merce venduta e percentuale di ricarico) utilizzati per giungere al maggior accertamento, erano quelli stessi offerti dalle dichiarazioni del contribuente, ma non offre concreti elementi per contrastare l’argomentazione svolta dai Giudici di appello, – sul piano logico-formale corretta – i quali, come anzi evidenziato, hanno ritenuto erroneo il procedimento di determinazione del maggior reddito, non già sulla base di una difformità quantitativa della merce, tra gli elementi dichiarati e quelli accertati, bensì, esclusivamente, per non avere considerato che il ricarico da applicare, nei periodi dei saldi e delle vendite promozionali, era inferiore a quello applicato, quale conseguenza, per un verso, del fatto che proprio in tali periodi veniva venduto il maggior quantitativo di merce e, sotto altro aspetto, del minor prezzo praticato in tali circostanze.
Con il mezzo, in definitiva, si prospetta la necessità di una diversa valutazione degli elementi in atti, già esaminati e diversamente valutati dai Giudici di merito, senza offrire nuovi e concreti elementi, in ipotesi idonei a giustificare un diverso decisum (Cass. n. 5767/1999, n. 8028/1998, n. 5537/1997, (Cass. n. 9368/2006, n. 1014/2006, n. 22979/2004).
Il mezzo, oltretutto, offre profili di inammissibilità, in quanto la formulazione delle doglianze non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c. dal momento che lo stesso, si conclude con la formulazione di un quesito inconferente, tenuto conto degli elementi posti a base della decisione impugnata e della inidoneità dello stesso a giustificare un diverso decisum, esclusivamente sulla base delle questioni ivi prospettate (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 20360/2007).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato, per inammissibilità dei motivi.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
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