CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2013, n. 48104
Tributi – IVA – Reati fiscali – Confisca per equivalente su somme di denaro – Emissione di fatture false – Accertamento su evasione dell’imposta – Non sussiste
Ritenuto in fatto
Il Gup presso il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 19/10/2012, ha applicato, su richiesta delle parti, a carico di I.L., imputato dei reati di cui agli artt. 8 e 10, d.Lvo 74/2000, la pena di mesi 6 di reclusione, disponendo la confisca della somma di euro 18.000,00, ai sensi dell’art. 1, co. 143, L. 244/2007.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, rilevando che il giudice di merito ha errato nel disporre la confisca per equivalente sulle somme, in difetto di un accertamento sulla effettiva realizzazione dell’evasione di imposta.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Osservasi che la legge finanziaria n. 244/2007 ha esteso anche ai reati tributari l’istituto della confisca per equivalente, previsto dall’art. 322 ter cod.pen., richiamando quest’ultima disposizione “in quanto applicabile”.
Il fatto che la normativa citata includa, oltre ai reati connessi alla dichiarazione (artt. 2, 3, 4 e 5 ) anche quello previsto dall’art. 8, consente di affermare che misura ablatoria deve essere disposta pur a seguito della emissione di fattura per operazione inesistente, ma solo nel caso in cui si sia in presenza di altre ulteriori condizioni, proprio ponendo l’attenzione sull’inciso “in quanto applicabili”, riportato all’art. 1, co. 143, L. 244/2007.
Va, inoltre, considerato che nella ipotesi di cui al citato art. 8 non si è in presenza di un fatto di evasione in relazione al quale può ritenersi realizzato, automaticamente, un risparmio, in quanto questo non si verifica in capo al soggetto autore del reato e neppure in riferimento al contribuente, se quest’ultimo non ponga in essere la specifica condotta prevista dall’art. 2, d.Lvo 74/2000; in difetto di ciò non si realizza nessun risparmio di imposta.
Nella specie, si è proceduto nei confronti del L. per il reato in contestazione, in difetto di ogni e qualunque notizia di esercizio di azione penale contro il destinatario della fattura o di alcun accertamento nei confronti dello stesso, in difetto di prova, quindi, della realizzazione o meno della evasione di imposta.
Questo Collegio, pertanto, ritiene di dovere annullare la sentenza impugnata in relazione alla disposta confisca, affinché il giudice ad quem, proceda a riesaminare la problematica attinente alla applicazione della sanzione de qua in dipendenza di quanto ut supra osservato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio al Tribunale di Pistoia.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29398 depositata il 25 luglio, 2022 - In tema di sequestro a fini di confisca del profitto monetario del reato la natura fungibile, tipica del denaro, renda del tutto irrilevante stabilire se quello specifico…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 24614 depositata il 1 settembre 2020 - In tema di reati tributari, la previsione di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera…
- Corte di Cassazione, sezione penale, ordinanza n. 33717 depositata il 13 settembre 2022 - In tema di reati tributari la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato,…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 24969 depositata il 2 settembre 2020 - In tema di confisca per equivalente deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 luglio 2019, n. 20587 - La circostanza che l'operazione si inserisca in una fattispecie fraudolenta di evasione dell'Iva non comporta ineludibilmente la perdita, per il cessionario, del diritto di detrazione, in quanto è…
- Nessuna confisca qualora il datore di lavoro corrisponde al dipendente il trattamento per conto dell’Inps indebitamente compensato per mancata corresponsione
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…