Corte di Cassazione sentenza n. 4835 del 26 febbraio 2013 

PREVIDENZA – LAVORO A TEMPO PARZIALE – ASSICURAZIONE PER L’INVALIDITA’, VECCHIAIA E SUPERSTITI – RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE – PENSIONE DI ANZIANITA’ – CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO SUBORDINATO

massima

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L’art. 1, comma 185, della L. 662/1996 è norma eccezionale poiché consente la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego del dipendente, per quanto a tempo non più pieno ma parziale, e il contemporaneo conseguimento, entro specificati limiti, del trattamento pensionistico di anzianità in costanza del rapporto, con lo stesso datore di lavoro, derogando ai principi generali per cui il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente. Ne deriva che la suddetta disciplina – contenente l’esplicita previsione che la somma dell’ammontare della pensione e della retribuzione dei dipendenti a tempo parziale non possa superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di condizioni, presti la sua attività a tempo pieno – non è derogabile dalla successiva normativa generale di cui all’art. 44 della L. 289/2002, abolitrice del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro subordinato, senza che possa trovare spazio alcuna censura costituzionale per irragionevole permanere della disciplina limitativa del cumulo per il solo settore pubblico

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano accoglieva la domanda di F.A. nei confronti dell’Inps di cumulo tra la pensione di anzianità di cui godeva e la retribuzione per il lavoro a tempo parziale prestato presso lo stesso Inps, essendosi la ricorrente avvalsa della facoltà prevista dall’art. 1 comma 185 legge 662/96. Avverso detta sentenza l’Inps ricorre.

Resiste la F. con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso; letta la memoria critica della contro ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili alla stregua della giurisprudenza di legittimità;

È stato infatti affermato (tra le tante, Cass. n. 25800 del 02/12/2011) che “L’art. 1, comma 185, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è norma eccezionale poiché consente la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego del dipendente, per quanto a tempo non più pieno ma parziale, e il contemporaneo conseguimento, entro specificati limiti, del trattamento pensionistico di anzianità in costanza del rapporto, con lo stesso datore di lavoro, derogando ai principi generali per cui il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente. Ne deriva che la suddetta disciplina – contenente l’esplicita previsione che la somma dell’ammontare della pensione e della retribuzione dei dipendenti a tempo parziale non possa superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di condizioni, presti la sua attività a tempo pieno – non è derogabile dalla successiva normativa generale di cui all’art. 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abolitrice del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro subordinato, senza che possa trovare spazio alcuna censura costituzionale per irragionevole permanere della disciplina limitativa del cumulo per il solo settore pubblico.”

Questo orientamento è pienamente condivisibile, onde il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con decisione nel merito di rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo;

Poiché la causa è iniziata prima del formarsi della giurisprudenza di legittimità, si compensano le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.