Corte di Cassazione sentenza n. 4837 del 26 febbraio 2013
ISPEZIONE PRESSO IL DATORE – MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I TRASFERTISTI – VERBALE DEGLI ISPETTORI – DENUNCIA PER OMISSIONE – PREVIDENZA SOCIALE
massima
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In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa denuncia all’INPS di lavoratori, ancorché registrati nei libri paga e matricola, configura l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388/2000 e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lett. a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa denuncia dei lavoratori all’INPS faccia presumere l’esistenza della volontà del datore di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi, e gravando sul medesimo l’onere di provare la sua buona fede, che non può reputarsi assolto in ragione della mera registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, che restano nell’esclusiva disponibilità del datore stesso e sono oggetto di verifica da parte dell’istituto previdenziale solo in occasione delle ispezioni.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla B. srl di accertamento che non erano dovuti i contributi previdenziali chiesti dall’Inps su emolumenti erogati per indennità di trasferta ai dipendenti che operavano presso vari cantieri, per il periodo 1.9.2005/30.4.2007 ed affermava altresì la inapplicabilità della sanzione ridotta di cui all’art. 116 comma 10 legge n. 388/2000. Avverso detta sentenza il soccombente ricorre con tre motivi. L’inps resiste con controricorso;
Con il primo motivo il ricorrente si duole che, stante l’esistenza di una sede di lavoro abituale, non sarebbe configurabile l’obbligo contributivo per i cd. trasfertisti (50%) ma l’obbligo previsto per l’indennità di trasferta e quindi di esonero totale dalla contribuzione fino ad una certa cifra; Con il secondo mezzo si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e con il terzo ci si duole che, quanto alla misura delle sanzioni, sia stata esclusa l’applicazione dell’art. 116 comma 10 legge n. 388/2000;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso;
Letta la memoria critica del ricorrente;
Ritenuto che i rilievi i cui alla relazione sono condivisibili in relazione alla infondatezza dei primi due motivi, mentre è fondato il terzo;
1. L’unica disposizione applicabile ratione temporis è l’art. 3 comma 6 D.Lgs. n. 314 del 1997 che recita «6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare …”. La sentenza impugnata ha accertato – con di accertamento di fatto di cui non sono stati dentati errori logici né giuridici, né la mancata considerazione di circostanze decisive, quindi incensurate in questa sede – che l’attività dell’impresa si esplica negli scavi e nella posa in opera di condotte per conto dell’Enel che comporta lo spostamento di operai e tecnici in cantieri di lavoro sempre diversi, non essendovi uno stabilimento di produzione, ma solo un deposito di automezzi e attrezzature; Sembra allora trattarsi del tipico lavoro dei trasferisti, che operano Necessariamente” se l’attività è la installazione, presso le sedi dei vari committenti, mentre la sede aziendale funge da mero punto di riferimento per prendere materiale e attrezzature e compiere solo alcune saltuarie operazioni;
2. Parimenti infondato è il secondo motivo, perché non si ravvisano circostanze decisive non considerate dalla sentenza impugnata;
3. Manifestamente fondato è invece il terzo motivo sulla misura delle sanzioni.
Recita l’art. 116 comma 8 della legge n. 388/2000 che «I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti ….
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento …».
Nella specie gli ispettori Inps hanno rilevato nelle scritture l’indicazione del termine ”trasferta”, figuravano cioè le ore lavorate, su cui però non era stata pagata la contribuzione, essendo la società convinta che fossero esenti, considerandole come lavorate in trasferta ai sensi del D.Lgs. n. 314/97 e quindi esonerate dai contributi.
Ne consegue che non può configurarsi la fattispecie dell’evasione contributiva di cui alla lett. b) della disposizione sopra riportata, giacché i rapporti di lavoro e le ore lavorate, su cui l’Istituto chiede la contribuzione, non erano stati occultati, ma chiaramente indicati, prova ne sia che gli ispettori, proprio sulle base delle medesime indicazioni come “ore di lavoro in trasferta”, hanno potuto rilevare il mancato pagamento dei contributi.
I primi due motivi vanno quindi rigettati, mentre va accolto il terzo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con decisione nel merito di applicazione ai contributi omessi della sanzione di cui all’art. 116 comma 8 lett. a) della legge n. 388/2000.
Stante l’esito del giudizio, si compensano per un terzo le spese dei gradi di merito, nella misura già liquidata, nonché le spese del presente giudizio, che si liquidano per l’intero in euro cinquanta per esborsi e tremilacinquecento per compensi professionali, ponendo i tre quarti restanti a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi ed accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che ai contributi omessi va applicata la sanzione di cui all’art. 116 comma 8 lett. a) della legge n. 388/2000.
Compensa per un terzo le spese dei gradi di merito, nella misura già liquidata, nonché le spese del presente giudizio che liquida per l’intero in euro cinquanta per esborsi e tremilacinquecento per compensi professionali, ponendo i tre quarti restanti a carico della società ricorrente. Accessori di legge per ciascuna liquidazione.
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