CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 dicembre 2013, n. 49107
Omesso versamento delle ritenute previdenziali – Crisi finanziaria dell’azienda – Sequestro preventivo – Irrilevanza
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 12.7.2012 questa Corte annullava con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva rigettato l’appello del pubblico ministero nei confronti del provvedimento del gip che negava il sequestro preventivo per equivalente dal p.m. richiesto nei confronti di F.G., indagato per il reato di cui all’art. 10 bis d.lvo 74/2000 per l’omesso versamento di ritenute di imposta per il 2007 pari a 171656,00 euro. Riteneva la Corte che contrariamente a quanto ritenuto dal gip e dal Tribunale, la mancata indicazione nella richiesta del pm del valore dei beni da sottoporre a vincolo non era ostativa all’adozione del provvedimento di sequestro. Infatti in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.
2. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio richiamava quanto al fumus del contestato reato il proprio precedente provvedimento, sul punto non censurato da questa Corte; osservava che le difficoltà finanziarie della srl P.L. di cui F. era amministratore, rappresentate dalla difesa, non valevano ad escludere l’elemento soggettivo del contestato reato atteso che il dato relativo alla impossibilità assoluta a provvedere al versamento delle trattenute previdenziali non era dimostrato risultando piuttosto l’omissione predetta legata a scelte imprenditoriali di natura strategica; disponeva quindi il sequestro dei beni come indicati in atti di cui alla originaria richiesta del pm del 24.5.2011.
3. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore del F. che deduce la nullità per mancanza e illogicità della motivazione e la errata applicazione della legge penale. Sostiene che la richiesta di sequestro andava disattesa perché priva di fondamento giuridico e per totale assenza del fumus. Sostiene che l’amministratore della società non aveva la disponibilità economica per provvedere al pagamento delle ritenute in contestazione e non ha potuto comportarsi diversamente; essendo la società in grave crisi il pagamento delle somme in questione avrebbe comportato l’impossibilità di pagare gli stipendi e avrebbe portato alla cessazione dell’attività con conseguente impossibilità di pagare i creditori; laddove il mantenimento in attività dell’esercizio poteva consentire il pagamento successivo delle ritenute a seguito dell’intervento di altri soci.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
La questione circa l’assoluta impossibilità dell’imputato ad adempiere l’obbligazione fiscale sul medesimo gravante in quanto amministratore della società è stata già esaminata del Tribunale del riesame che ha ritenuto come la tesi sostenuta dalla difesa fosse priva di una prova assoluta e convincente, dovendosi piuttosto rapportare la omessa fatturazione a scelte strategiche. Avendo dato il giudice di merito adeguata e logica motivazione alla questione posta, null’altro può osservare questa Corte tanto più in considerazione della natura cautelare del provvedimento di cui si discute e della conseguente valutazione sommaria circa la sussistenza del fumus del contestato reato.
2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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