Corte di Cassazione sentenza n. 4931 del 27 marzo 2012
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – IMPOSTA DI REGISTRO – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE – VALORE VENALE – AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DETTATI DALL’ART. 2 DEL D.P.R. N. 460/1996 – FUNZIONE – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – UTILIZZABILITA’ IN SEDE DI ACCERTAMENTO ORDINARIO – LIMITI.
massima
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I criteri per la determinazione del valore di avviamento di un’azienda, fissati dall’art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, non sono obbligatori e vincolati per l’amministrazione finanziaria, la quale può adottare criteri diversi se ritenuti più congrui, alla sola condizione che dia conto della maggiore affidabilità del criterio prescelto.
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FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:
“1. Con sentenza n. 41/13/10, depositata il 4 marzo 2010, la CTR della Lombardia ha confermato la sentenza della CTP di Milano, con cui era stata annullata la rettifica del valore dichiarato nell’atto di cessione del compendio aziendale, da potere della Octel Italia S.r.l. in favore della Innospec Limited Filiale Italiana. I giudici d’appello hanno, in particolare, ritenuto, in relazione al valore dell’avviamento, che l’Ufficio non aveva applicato “il criterio indicato dal DPR n. 460/1996 (già ritenuto applicabile da questa Commissione in precedenti analoghi casi) unico criterio basato su una normativa precludendosi così la possibilità di assolvere al proprio onere probatorio”. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in base ad un motivo. Gli intimati resistono con controricorso.
2. Con il proposto ricorso, la ricorrente, lamentando violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deduce che l’assunto della CTR, sopra riportato, contrasta col contrario orientamento di questa Corte (Cass. n. 613 del 2006) secondo cui non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di adottare i parametri stabiliti dal D.P.R. n. 460 del 1996, purché si dia conto di quelli adottati, in modo da porre il contribuente in grado di esercitare un’efficace difesa.
3. Il motivo appare manifestamente fondato: in relazione alla determinazione del valore di avviamento del bene ceduto, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’orientamento espresso da questa Corte (Cass. n. 16705 del 2007; cfr. n. 3505 del 2006), dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui i criteri fissati all’uopo dal D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, hanno la funzione di fornire indicazioni minime cui l’Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione. “Pertanto, se ai detti criteri un qualche rilievo indiziario può essere attribuito, esso è nel senso che il valore effettivo non è inferiore a quello cui si perviene mediante la loro applicazione con le conseguenze che l’Amministrazione non è tenuta a spiegare i motivi per cui ritiene incongrui nella specie i criteri in questione, ma deve solo fornire gli elementi indiziari sufficienti a giustificare il suo assunto”.
4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”, che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, e la sola controricorrente ha depositato memoria;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo evidenziarsi, in relazione agli argomenti svolti in memoria, che la sentenza si fonda sull’unica ratio decidendi censurata col ricorso, relativa all’onere probatorio incombente sull’Ufficio, non costituendo autonoma ratio l’inciso, secondo cui “nulla impediva ai primi giudici di tenere conto sulla questione dell’avviamento delle valutazioni, sia pure di parte ma attendibili se logiche e fondate, prodotte dai ricorrenti”, esposto ad abundantiam in riferimento ai poteri di valutazione dei giudici di primo grado;
ritenuto che il ricorso va accolto, e la sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, che si atterrà al principio di diritto suddetto e provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia.
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