Corte di Cassazione sentenza n. 4993 del 28 febbraio 2013 

LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE IL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO – RETRIBUZIONE – PERIODO QUINQUENNALE DI PRESCRIZIONE

massima

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Le retribuzioni per lavoro straordinario, che sono da corrispondersi periodicamente ad anno o in termini più brevi, soggiacciono ai termini prescrizionali quinquennali di cui all’art. 2948 c.c.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) conveniva avanti il Giudice del lavoro di Bari l’Enel distribuzione spa chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire il compenso per il lavoro straordinario effettuato, anche festivo e notturno negli anni indicati; allegava che dal (OMISSIS) al maggio 1998 era stato tuttavia corrisposta un “compenso sostitutivo” previsto dall’Accordo sindacale 30.9.1994 nella misura di lire 280.000 mensili, pari al 5% delle retribuzione percepita, mentre doveva essere riconosciuto, alla luce del detto Accordo, nella misura del 30% o, quanto meno, del 7 % così come riconosciuto ad altri dipendenti nella sua identica posizione lavorativa (capi ufficio con funzioni di livello 16%). Chiedeva pertanto la corresponsione del dovuto per tali titolo nonché la consequenziale rideterminazione dell’indennità di anzianità e del TFR. Si costituiva parte convenuta che contestava la fondatezza del ricorso, eccependo anche la prescrizione dei crediti o di una parte di essi.

Il Tribunale di Bari con sentenza del 10.2.2005 rigettava la domanda. Rilevava come, circa lo straordinario richiesto per gli anni (OMISSIS), tra la lettera del (OMISSIS) e quella successiva del (OMISSIS) fossero passati otto anni e quindi fosse certamente maturato il periodo quinquennale di prescrizione. Circa la domanda relativa al compenso di cui all’Accordo sindacale 30.9.1994 osservava che in occasione della risoluzione del rapporto il (OMISSIS) aveva firmato atto di quietanza con il quale aveva ricevuto una somma relativa anche all’indennità di anzianità, al TFR etc. e all’indennità istituita nel 1994 e che aveva dichiarato di non aver più nulla a pretendere e di essere stato integralmente soddisfatto. Il Tribunale considerava tale atto come espressivo di una inequivoca volontà dismissiva del lavoratore anche per i diritti vantati nel presente procedimento, posto le considerevoli somme ricevute; mente la formula aggiunta di pugno dal (OMISSIS) all’atto di quietanza “con riserva di azioni per ogni altro eventuale diritto” era generica e riferita ad “eventuali diritti”, quindi non riferibile anche ai diritti presi in esame nell’atto di quietanza. In ogni caso l’accordo del 1994 riservava a valutazioni discrezionali dell’azienda scegliere tra i limiti ed i massimi fissati dall’Accordo per compensare il lavoro straordinario svolto.

La Corte di appello di Bari con sentenza 7.7.2008 rigettava l’appello del (OMISSIS).

La Corte territoriale, pur ritenendo che l’atto di quietanza non potesse rappresentare una volontà dismissiva dei crediti vantati nel presente giudizio, riteneva certamente prescritti i crediti per il periodo 1979-1988 per le ragioni già evidenziate dal Tribunale. Le note Enel richiamate nell’appello non avevano valore ammissivo del credito e quindi efficacia interruttiva in quanto erano mere risposte a sollecitazioni a carattere informativo provenienti dalla Segreteria della Presidenza della Repubblica cui l’Ente aveva risposto chiarendo la posizione del dipendente e negando la fondatezza delle pretese creditorie.

Per le altre pretese (non prescritte), l’Accordo del 1994 autorizzava un’oscillazione tra un minimo ed un massimo lasciato alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, nè il (OMISSIS) aveva indicato caratteristiche specifiche che, alla luce dell’accordo del 94, lo rendessero meritevole dell’attribuzione di un compenso maggiore (ad esempio in termini di un orario di lavoro straordinario particolarmente ingente).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS) con due motivi; resiste l’Enel con controricorso che ha proposto ricorso incidentale condizionato con 4 motivi. Sul ricorso incidentale resiste il (OMISSIS) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce l’omessa motivazione, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. L’Enel aveva riscontrato due lettere del (OMISSIS) e del (OMISSIS) con le quali si chiedevano, da parte della Presidenza del Consiglio, informazioni circa le richieste avanzate dal (OMISSIS); l’Enel aveva quindi manifestato la conoscenza delle rivendicazioni del dipendente con le due note di cui al motivo.

Il motivo appare infondato. Volendo anche prescindere dalla considerazione per cui in realtà non si è dedotto un vero vizio della motivazione (che sul punto non è carente nè contraddittoria), ma una violazione dell’art. 2943 c.c., nonché dell’art. 1219 c.c., (cfr. pag. 8 del ricorso) va osservato che la deduzione appare del tutto generica in quanto, anche a volere affermare, in astratto, la natura interruttiva delle note dell’Enel, non vi è in esse alcun riferimento, in termini di data, alle rivendicazioni del (OMISSIS), sicché non si vede come in concreto tali note potrebbero interrompere la prescrizione non facendo certo riferimento ad una specifica richiesta (corredata ovviamente dalla relativa data) del dipendente.

Con il secondo motivo si allega l’omesso esame di un punto decisivo per la risoluzione della controversia circa la determinazione del compenso attribuito ex Accordo del 1994 : era stato dedotto il tipo di attività prestata, anche con la produzione dei fogli presenza; gli altri quadri – Capi ufficio – avevano ottenuto un rimborso in maggior percentuale, pur svolgendo le medesime mansioni del ricorrente, dai fogli presenza emergeva che il ricorrente doveva spessissimo spostarsi ed aveva un orario molto flessibile.

Anche il secondo motivo appare infondato. La Corte territoriale ha osservato che l’Accordo del 94 prevedeva un’oscillazione tra un minimo ed un massimo nella determinazione del compenso per il lavoro straordinario previsto e che lo stesso Accordo indicava alcuni parametri (riportati analiticamente a pag. 9 del provvedimento impugnato) onde determinare in concreto la percentuale spettante, che l’appellante non aveva descritto le mansioni svolte dopo il 1994, limitandosi a richiamare il trattamento riservato agli altri capi uffici (senza esaminarne mansioni espletate) e che, infine, dalla documentazione prodotta non emergeva lo svolgimento di un numero particolarmente significativo di lavoro straordinario. Si tratta di un accertamento di fatto congruo ed attento delle deduzioni di parte ricorrente; per contro le doglianze di cui al motivo sono del tutto generiche e non circostanziate ed attengono al merito della controversia: si allega che si erano riportate in appello anche le mansioni svolte dopo il 1994 ma non le si indica; si deduce che il ricorrente avrebbe svolto le mansioni di altri capi-ufficio, ma non li esamina in concreto; si ribadisce che l’orario era flessibile e che lo svolgimento dello straordinario emergeva dai fogli presenza ma non si esaminano specificamente le pretese risultanze probatorie. Il motivo pertanto non dimostra in alcun modo una carenza o contraddittorietà dello motivazione apparendo generico e privo di specifici riferimenti alla emergenze processuali.

Il ricorso incidentale condizionato (con il quale si contesta sotto vari profili la decisione di appello per avere ritenuto non operativa anche per crediti di cui è processo l’intervenuta transazione) va dichiarato assorbito.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese del giudizio di legittimità – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi; rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 50,00 per spese, nonché in euro 3.000,00 per compensi oltre accessori.