Corte di Cassazione sentenza n. 5144 del 1 marzo 2013
LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – RAPPORTO DI LAVORO – LICENZIAMENTO COLLETTIVO – ART. 4, COMMA 9, LEGGE N. 223 DEL 1991 – COMUNICAZIONE DEL RECESSO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO – COMUNICAZIONE AL SINGOLO LAVORATORE – COMUNICAZIONE AI COMPETENTI UFFICI DELL’IMPIEGO – CONTESTUALITÀ ALLA PRIMA – PORTATA
massima
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In tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui all’art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991 e la sua “ratio” – che, in funzione di garanzia dei licenziati, è quella di rendere visibile e quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta – portano a ritenere che il requisito della contestualità della comunicazione del recesso ai competenti uffici del lavoro (e ai sindacati) rispetto a quella al lavoratore – comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento – non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare da parte del datore di lavoro.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 14 marzo 2007, accogliendo l’impugnazione proposta da A.O. avverso la decisione del Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato all’appellante in data 19.11.2001 da P.I. spa a seguito di una procedura di riduzione del personale ai sensi della L. n. 223 del 1991 condannando la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno nella misura pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegra, oltre gli accessori di legge.
Ad avviso della Corte territoriale le comunicazioni previste dall’art. 4 comma 9° della L. n. 223/1991 (ai sensi del quale, contestualmente all’irrogazione dei licenziamenti, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto alle organizzazioni sindacali ed agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione l’elenco dei lavoratori licenziati, con indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, dell’età, del carico di famiglia e delle modalità di applicazione dei criteri di scelta) non erano pervenute contestualmente alla comunicazione dei singoli licenziamenti bensì ad oltre trenta giorni da queste ultime e tale ritardo non era legittimato da giustificati motivi oggettivi.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso le P.I. spa affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso A.O. che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo P.I. s.p.a. deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, censurando la rilevata mancanza di contestualità tra le lettere di recesso, oggetto di causa, e le comunicazioni previste dalla normativa in esame per l’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, oltre che per la Commissione regionale per l’impiego e per le associazioni di categoria. In particolare la società ricorrente pone il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se la norma contenuta nella L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, secondo cui le comunicazioni all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria devono essere inviate contestualmente ai recessi ai singoli dipendenti, deve essere interpretata non come previsione di una assoluta contemporaneità dei due atti, ma nel senso che i predetti vanno inviati nel rispetto di una tempistica di ragionevole immediatezza degli uno rispetto agli altri, da individuare, in particolare, nel termine di centoventi giorni previsto per la conclusione della procedura di licenziamento e comunque con tempi tali da non incidere sul diritto di impugnazione dei recesso”.
Il motivo è infondato.
Vale richiamare Consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte – dal quale non v’è ragione di dissentire – in base al quale, in tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, e la sua “ratio” – che, in funzione di garanzia dei licenziati, è quella di rendere visibile e quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta – portano a ritenere che il requisito della contestualità della comunicazione del recesso ai competenti uffici del lavoro (e ai sindacati) rispetto a quella al lavoratore – comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento – non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare da parte del datore di lavoro (cfr., in termini, Cass. 23 1.2009 n. 1722, nella quale è stata confermata la decisione di merito che aveva escluso che la comunicazione del recesso, effettuata ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo trenta giorni da quella effettuata al lavoratore, potesse considerarsi contestuale rispetto a questa, ai fini della efficacia del recesso medesimo; in senso conforme, Cass. n. 12142/2012; Cass. n. 43/2011; Cass. n. 1785/2011; Cass. n. 1233/2011; Cass. 17.7.2009 n. 16776, Cass. 26.3.2010 n. 7407; Cass. 31.3.2011 n. 7490)
La Corte di merito/fatto corretta applicazione del riportato principio e, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, cedono a carico della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione all’avv. D.L. per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente società alle spese del presente giudizio liquidate in euro 40,00 per esborsi ed in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione all’avv. D.L., antistatario.