Corte di Cassazione sentenza n. 5318 del 3 aprile 2012
RISCOSSIONE – AVVISO BONARIO – PER NEGARE IL CREDITO SERVE UN ACCERTAMENTO
massima
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Se la dichiarazione che riporta il credito di imposta è stata omessa, per disconoscere il medesimo credito nell’anno successivo è necessario un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate, non essendo sufficiente l’avviso bonario.
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Fatto – Diritto – P.Q.M.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Con sentenza n. 89/1/10, depositata il 17.3.2010, la CTR della Basilicata, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla S.r.l. C., avverso la cartella di pagamento relativa ad IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno 2002, emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per il recupero delle imposte portate a credito nella dichiarazione, osservando che il modus procedendi dell’Ufficio era legittimo, data l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno antecedente quello in verifica.
La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, deducendo falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, nonchè vizio di motivazione.
L’intimata non ha presentato controricorso.
2. Il primo motivo appare manifestamente fondato e assorbente. La sentenza impugnata si è discostata dalla condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 14070 del 2011, 12762 del 2006) secondo cui la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile, e può evitare l’attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono, invece, risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione stessa (senza previamente contestare al contribuente il relativo accertamento con il prescritto avviso). Nella specie, la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica.
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio” che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate memorie nè conclusioni scritte;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che pertanto, la sentenza va cassata, e, non essendo necessari accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso della contribuente;
ritenuto che le spese del giudizio di merito vanno compensate tra le parti, mentre vanno poste a carico dell’Agenzia intimata ed in favore della ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa e;decidendo nel merito, accoglie il ricorso della contribuente, compensa tra le parti le spese dei due gradi di merito e condanna l’intimata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori.
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